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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 16338/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17.1.2023 il Tribunale di Ancona ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Macerata in data 31.12.2022 che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere all'esito di convalida di arresto in flagranza in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 contestato in concorso con il connazionale Zouari.

La sussistenza del quadro di gravità indiziaria in ordine al reato contestato é stato desunto dal rinvenimento di gr. 103, 87 di cocaina e di g. 1143, 52 di hashish all'interno di un appartamento composto da due camere sito all'[OSCURATO:PERSONA], in uso allo Ncir ed all'amico Zouari che era in possesso delle chiavi dell'appartamento, condotto in locazione dalla sua compagna.

Al momento della perquisizione, lo Ncir si trovava nella camera da letto in cui la polizia giudiziaria aveva rinvenuto tutto il materiale sequestrato, compreso lo stupefacente ed i bilancini di precisione.

Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto il pericolo di reiterazione alla luce della caratura criminale del soggetto quale emerge dal casellario giudiziale reputando altresì unica misura idonea quella della custodia cautelare in carcere considerata l'irregolarità sul territorio dello stato e la mancanza di occupazione da cui si desume che lo stesso sia inserito nel traffico degli stupefacenti.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo di ricorso con cui deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la motivazione contraddittoria/apparente in ordine agli elementi evidenziati dalla difesa e contenuti agli atti del procedimento nonché ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 192, comma 3, cod.proc.pen. e 110 cod.pen..

Si censura l'ordinanza impugnata laddove viene attribuito allo Ncir l'uso della stanza, ove é stato trovato in qualità di sub conduttore, pur non avendone le chiavi ed in difetto di accertamento circa la stabile permanenza nell'abitazione o il legame con la sostanza stupefacente.

3. Il Procuratore generale presso la corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa dell'indagato ha depositato conclusioni scritte dove insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é manifestamente infondato.

Va premesso che nella materia delle misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge oppure la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, senza poter intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì controllando se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificando la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v. sull'argomento Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01).

Così perimetrato l'ambito del vaglio di legittimità, l'ordinanza impugnata dà conto con motivazione congrua e scevra da aporie logiche degli elementi che hanno radicato il giudizio di gravità indiziaria e segnatamente che l'appartamento ove era avvenuta la perquisizione risultava il luogo dove veniva conservato lo stupefacente e venivano confezionate le dosi e che l'odierno istante si trovava proprio nella stanza aperta dove si trovava il materiale sparso, non potendosi certo ritenere la sua presenza occasionale anche alla luce di quanto dichiarato dal coindagato che aveva riferito che lo stesso era sub conduttore dell'immobile.

A quest'ultimo riguardo, peraltro, giova ricordare che in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci anche solo parzialmente o tendenzialmente "individualizzanti", in quanto la verifica dell'attendibilità di tali dichiarazioni pertiene ad una fase segnata dalla fluidità dell'incolpazione, in cui non è richiesta certezza della colpevolezza ed è invece sufficiente al riguardo un consistente grado di probabilità (Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Rv. 279515).

Per le considerazioni svolte, il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17.1.2023 il Tribunale di Ancona ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Macerata in data 31.12.2022 che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere all'esito di convalida di arresto in flagranza in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 contestato in concorso con il connazionale Zouari. La sussistenza del quadro di gravità indiziaria in ordine al reato contestato é stato desunto dal rinvenimento di gr. 103, 87 di cocaina e di g. 1143, 52 di hashish all'interno di un appartamento composto da due camere sito all'[OSCURATO:PERSONA], in uso allo Ncir ed all'amico Zouari che era in possesso delle chiavi dell'appartamento, condotto in locazione dalla sua compagna. Al momento della perquisizione, lo Ncir si trovava nella camera da letto in cui la polizia giudiziaria aveva rinvenuto tutto il materiale sequestrato, compreso lo stupefacente ed i bilancini di precisione. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto il pericolo di reiterazione alla luce della caratura criminale del soggetto quale emerge dal casellario giudiziale reputando altresì unica misura idonea quella della custodia cautelare in carcere considerata l'irregolarità sul territorio dello stato e la mancanza di occupazione da cui si desume che lo stesso sia inserito nel traffico degli stupefacenti. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo di ricorso con cui deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la motivazione contraddittoria/apparente in ordine agli elementi evidenziati dalla difesa e contenuti agli atti del procedimento nonché ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 192, comma 3, cod.proc.pen. e 110 cod.pen.. Si censura l'ordinanza impugnata laddove viene attribuito allo Ncir l'uso della stanza, ove é stato trovato in qualità di sub conduttore, pur non avendone le chiavi ed in difetto di accertamento circa la stabile permanenza nell'abitazione o il legame con la sostanza stupefacente. 3. Il Procuratore generale presso la corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'indagato ha depositato conclusioni scritte dove insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é manifestamente infondato. Va premesso che nella materia delle misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge oppure la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, senza poter intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì controllando se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificando la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Così perimetrato l'ambito del vaglio di legittimità, l'ordinanza impugnata dà conto con motivazione congrua e scevra da aporie logiche degli elementi che hanno radicato il giudizio di gravità indiziaria e segnatamente che l'appartamento ove era avvenuta la perquisizione risultava il luogo dove veniva conservato lo stupefacente e venivano confezionate le dosi e che l'odierno istante si trovava proprio nella stanza aperta dove si trovava il materiale sparso, non potendosi certo ritenere la sua presenza occasionale anche alla luce di quanto dichiarato dal coindagato che aveva riferito che lo stesso era sub conduttore dell'immobile. A quest'ultimo riguardo, peraltro, giova ricordare che in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci anche solo parzialmente o tendenzialmente "individualizzanti", in quanto la verifica dell'attendibilità di tali dichiarazioni pertiene ad una fase segnata dalla fluidità dell'incolpazione, in cui non è richiesta certezza della colpevolezza ed è invece sufficiente al riguardo un consistente grado di probabilità (Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Rv. 279515). Per le considerazioni svolte, il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma
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