CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 16495/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Bulgaria avverso la ordinanza del 21/01/2022 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 gennaio 2022 la Corte di appello di Brescia ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, presentata nell'interesse dell'estradando [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistente il pericolo di fuga. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 274, lett. b), cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente fondato la sussistenza del pericolo di fuga sulla condizione di straniero e sull'assenza di stabili legami territoriali da parte dell'estradando, senza esplicitarne i requisiti dell'attualità e della concretezza. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 23 febbraio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato poiché l'ordinanza impugnata ha congruamente motivato in ordine alla concreta sussistenza del pericolo di fuga e all'adeguatezza della misura cautelare in atto, rilevando come lo stesso estradando - cittadino bulgaro privo di legami con l'Italia, ritenuto autore di fatti di reato commessi nel territorio del Marocco, che per tale ragione ne ha richiesto l'estradizione - abbia specificato, nell'immediatezza dell'arresto, di trovarsi di passaggio sul territorio italiano e di non avervi legami di natura affettiva o lavorativa, salvo richiedere poi la diversa misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione di una persona con la quale non risulta aver intrattenuto rapporti pregressi. Al riguardo v'è altresì da considerare che l'impugnato provvedimento ha posto in rilievo, quale ulteriore argomento a sostegno dell'evidenziato pericolo di fuga, la capacità, da parte dell'estradando, di rapidi spostamenti fra Paesi europei ed extraeuropei, escludendo infine profili di incompatibilità del suo stato di salute con il regime carcerario. 2. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà all'espletamento degli incombenti di cui agli artt. 94, comma 1 -ter e 203 disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen. e di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15 marzo 2022 Il Consigliere est