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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10924/2022

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 13/12/2019 dalla Corte di assise di appello di Venezia; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 28/06/2018 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, procedendo con rito abbreviato, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli al capo A (art. 416, commi primo, secondo, sesto, cod. pen.) e - esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 416, comma sesto, cod. pen. e applicata la diminuente per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti - condannava l'imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.

2. Con sentenza emessa il 13/12/2019 la Corte di assise di appello di Venezia, pronunciandosi sull'appello dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.

3. Da entrambe le sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che l'imputato [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri soggetti per i quali si procedeva separatamente, faceva parte di un'associazione a delinquere, capeggiata dal fratello [OSCURATO:PERSONA], che, pur avendo una matrice consortile familiare, era collegata a cellule operative presenti in altre nazioni europee ed era finalizzata a favorire l'immigrazione clandestina di un numero elevato di cittadini extracomunitari, che faceva giungere nel territorio italiano, occupandosi delle attività logistiche indispensabili a consentire il trasferimento illegale degli stranieri dai loro Paesi di origine in Italia.

In questo contesto associativo, l'imputato, raccordandosi con altri soggetti, operanti, tra l'altro, in Albania, Belgio, Francia, Germania e [OSCURATO:PERSONA], si occupava della pianificazione del viaggio degli immigrati clandestini mediante servizi di trasporto internazionale; provvedeva all'ospitalità provvisoria degli stranieri che giungevano in Italia, utilizzando alloggi procurati dalla sua organizzazione; forniva ai migranti documenti contraffatti o illegalmente ottenuti, allo scopo di eludere eventuali controlli di polizia.

I fatti di reato in contestazione venivano accertati attraverso un servizio di intercettazione, che si svolgeva nell'arco temporale compreso tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 26/11/2014, i cui esiti venivano passati in rassegna nelle pagine 6-8 della sentenza impugnata, nelle quali si ricostruivano le modalità con cui gli immigrati clandestini provenienti da varie parti del continente europeo - anche se, in prevalenza, si accertava il coinvolgimento di cittadini albanesi - venivano fatti convogliare in Italia e i mezzi con cui i migranti attraversavano il confine italiano, varcato il quale, grazie all'intervento del ricorrente e dei suoi sodali, si stabilivano nel nostro Paese.

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi contestati al capo A della rubrica, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa.

4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando un'unica censura difensiva.

Con questa censura difensiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato associativo contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo A, ex art. 416, commi primo, secondo, sesto, cod. pen., che risultava smentita dalle emergenze probatorie, che imponevano di escludere la natura seriale delle condotte illecite ascritte all'imputato.

Si deduceva, in proposito, che costituiva un dato processuale incontroverso quello secondo cui Lufaj era stato assolto dall'unico reato fine, ascrittogli al capo B della rubrica, posto in essere dall'associazione a delinquere oggetto di vaglio giurisdizionale, la cui operatività non era corroborata da alcuna condotta illecita idonea ad affermare l'esistenza di un'organizzazione criminale finalizzata a favorire l'immigrazione clandestina di un numero elevato di cittadini extracomunitari, che il ricorrente avrebbe fatto giungere nel territorio italiano, occupandosi di tutte le attività necessarie a consentire il trasferimento illegale degli stranieri.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, secondo cui l'esistenza dell'associazione a delinquere oggetto di vaglio non era dimostrata, non risultando provata l'operatività di un'organizzazione finalizzata a favorire l'immigrazione clandestina di un numero elevato di cittadini extracomunitari, che Lufaj e i suoi sodali avrebbero entrare fatto nel territorio italiano, avvalendosi di una consolidata rete soggettiva.

Si consideri che i fatti di reato venivano accertati attraverso un servizio di intercettazione, che consentiva di ricostruire le modalità con cui gli immigrati clandestini provenienti da varie parti del continente europeo - anche se si accertava il coinvolgimento nelle operazioni di trasporto soprattutto di cittadini albanesi - venivano fatti convogliare in Italia e i mezzi con cui i migranti attraversavano il confine italiano, oltrepassato il quale, grazie al sostegno ricevuto dalla consorteria di cui faceva parte il ricorrente, si stabilivano nel nostro Paese.

Si tenga, in proposito, presente che le attività di intercettazione telefonica, oltre a svilupparsi lungo un ampio arco temporale, compreso tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 26/11/2014, riguardavano colloqui nei quali il ricorrente era personalmente coinvolto, intrattenuti con alcuni sodali, tra cui il fratello [OSCURATO:PERSONA], che attestavano la serialità delle operazioni di trasporto gestite dai due congiunti all'interno della consorteria di cui facevano parte e le modalità con cui avveniva il trasferimento dei migranti.

Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nella decisione censurata, l'intercettazione numero 27745 registrata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 6 e 7; l'intercettazione numero 27771 registrata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 7; l'intercettazione numero 42736 registrata il 27/10/2014 tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 7 e 8; l'intercettazione numero 48996 registrata il 18/11/2014 tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina

8. Non è, pertanto, possibile dubitare dell'esistenza della cellula criminale di cui facevano parte i fratelli Lufaj, che risulta dimostrata dalle numerose intercettazioni telefoniche acquisite nel corso delle indagini preliminari, che consentivano di ritenere provati i collegamenti consortili tra i due congiunti e la rete soggettiva di cui si avvalevano.

Sulla base di questo univoco compendio probatorio, quindi, si riteneva dimostrato che la consorteria di cui al capo A si occupava di fare giungere illegalmente in Italia i migranti, avvalendosi di un modus operandi consolidato nel tempo e sperimentato nel corso di numerosi trasporti.

In questa cornice, priva di rilievo processuale è la circostanza relativa all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato fine di cui al capo B della rubrica, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, correttamente richiamata nella decisione impugnata, secondo cui: «Una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna» (Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, Capuano, Rv. 268317-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 35479 del 07/06/2010, P., Rv. 248171-01).

A queste considerazioni deve aggiungersi che, nel caso di specie, non viene in rilievo il profilo dell'esistenza del gruppo associativo contestato al capo A, essendone stata accertata, con sentenza irrevocabile, l'operatività e il ruolo apicale ricoperto dal fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].

Quello che, infatti, assume rilievo è il contributo causale fornito dal ricorrente alla consorteria criminale oggetto di vaglio giurisdizionale, della cui rilevanza non è possibile dubitare.

Non può, invero, non rilevarsi che, in tema di associazione a delinquere, l'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi, analoghi a quelli attribuiti a [OSCURATO:PERSONA], che si concretizzano in una partecipazione attiva e stabile.

Questa consapevolezza deve riguardare la partecipazione dell'affiliato a un sodalizio connotato da stabilità e la sua disponibilità a operare, nel corso del tempo, per l'attuazione del programma associativo (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279589-01; Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054-01).

L'attuazione di un programma associativo, a sua volta, richiede compiti operativi eterogenei e non necessariamente prestabiliti, atteso che nei sodalizi criminali non esiste il principio della fungibilità consortile.

Tutto questo comporta che costituisce un contributo casuale penalmente rilevante ogni attività che, indifferentemente, consolida e rafforza le potenzialità operative dell'organizzazione, tenuto conto della sua struttura consortile e del suo programma associativo.

Si aggiunga che questi profili, nell'associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen., risultano privi di sostanziale contrasto ermeneutico, tanto è vero che la giurisprudenza ritiene ammissibili organizzazioni rudimentali o caratterizzate da una matrice familiare, con ruoli appena abbozzati - analogamente a quanto riscontrato nel caso in esame -, riducendo sensibilmente, rispetto all'omologa funzione dell'intraneo di un'associazione di tipo mafioso, sia la rilevanza dell'affectio societatis sia la rilevanza della stabilità soggettiva dell'affiliato (Sez. 5, n. 6782 del 16/01/2015, Amante, Rv. 262733-01; Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, Grasso, Rv. 259493-01).

Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di assise di appello di Venezia, che, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 10 e 11 della decisione impugnata, evidenziava che il ricorrente «era partecipe, a pieno titolo, dell'associazione criminosa e di ciò egli era del tutto consapevole, il suo era marginale e piuttosto generico, come indicato nel capo d'imputazione che gli attribuisce diverse mansioni, nessuna di particolare rilievo, ma in ogni caso, tutte strumentali al perseguimento dei fini del sodalizio criminoso».

2.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni, occorre aggiungere che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva delle captazioni richiamate in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato, peraltro genericamente dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] - con riferimento alle intercettazioni richiamate nelle pagine 6-8 del provvedimento impugnato, citate nel paragrafo precedente -, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Melfi, Rv. 254439-01).

In questo contesto ermeneutico, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito.

Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione ermeneutica estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215-01).

Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 13/12/2019 dalla Corte di assise di appello di Venezia; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 28/06/2018 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, procedendo con rito abbreviato, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli al capo A (art. 416, commi primo, secondo, sesto, cod. pen.) e - esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 416, comma sesto, cod. pen. e applicata la diminuente per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti - condannava l'imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 13/12/2019 la Corte di assise di appello di Venezia, pronunciandosi sull'appello dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. Da entrambe le sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che l'imputato [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri soggetti per i quali si procedeva separatamente, faceva parte di un'associazione a delinquere, capeggiata dal fratello [OSCURATO:PERSONA], che, pur avendo una matrice consortile familiare, era collegata a cellule operative presenti in altre nazioni europee ed era finalizzata a favorire l'immigrazione clandestina di un numero elevato di cittadini extracomunitari, che faceva giungere nel territorio italiano, occupandosi delle attività logistiche indispensabili a consentire il trasferimento illegale degli stranieri dai loro Paesi di origine in Italia. In questo contesto associativo, l'imputato, raccordandosi con altri soggetti, operanti, tra l'altro, in Albania, Belgio, Francia, Germania e [OSCURATO:PERSONA], si occupava della pianificazione del viaggio degli immigrati clandestini mediante servizi di trasporto internazionale; provvedeva all'ospitalità provvisoria degli stranieri che giungevano in Italia, utilizzando alloggi procurati dalla sua organizzazione; forniva ai migranti documenti contraffatti o illegalmente ottenuti, allo scopo di eludere eventuali controlli di polizia. I fatti di reato in contestazione venivano accertati attraverso un servizio di intercettazione, che si svolgeva nell'arco temporale compreso tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 26/11/2014, i cui esiti venivano passati in rassegna nelle pagine 6-8 della sentenza impugnata, nelle quali si ricostruivano le modalità con cui gli immigrati clandestini provenienti da varie parti del continente europeo - anche se, in prevalenza, si accertava il coinvolgimento di cittadini albanesi - venivano fatti convogliare in Italia e i mezzi con cui i migranti attraversavano il confine italiano, varcato il quale, grazie all'intervento del ricorrente e dei suoi sodali, si stabilivano nel nostro Paese. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi contestati al capo A della rubrica, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa. 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con questa censura difensiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato associativo contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo A, ex art. 416, commi primo, secondo, sesto, cod. pen., che risultava smentita dalle emergenze probatorie, che imponevano di escludere la natura seriale delle condotte illecite ascritte all'imputato. Si deduceva, in proposito, che costituiva un dato processuale incontroverso quello secondo cui Lufaj era stato assolto dall'unico reato fine, ascrittogli al capo B della rubrica, posto in essere dall'associazione a delinquere oggetto di vaglio giurisdizionale, la cui operatività non era corroborata da alcuna condotta illecita idonea ad affermare l'esistenza di un'organizzazione criminale finalizzata a favorire l'immigrazione clandestina di un numero elevato di cittadini extracomunitari, che il ricorrente avrebbe fatto giungere nel territorio italiano, occupandosi di tutte le attività necessarie a consentire il trasferimento illegale degli stranieri. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, secondo cui l'esistenza dell'associazione a delinquere oggetto di vaglio non era dimostrata, non risultando provata l'operatività di un'organizzazione finalizzata a favorire l'immigrazione clandestina di un numero elevato di cittadini extracomunitari, che Lufaj e i suoi sodali avrebbero entrare fatto nel territorio italiano, avvalendosi di una consolidata rete soggettiva. Si consideri che i fatti di reato venivano accertati attraverso un servizio di intercettazione, che consentiva di ricostruire le modalità con cui gli immigrati clandestini provenienti da varie parti del continente europeo - anche se si accertava il coinvolgimento nelle operazioni di trasporto soprattutto di cittadini albanesi - venivano fatti convogliare in Italia e i mezzi con cui i migranti attraversavano il confine italiano, oltrepassato il quale, grazie al sostegno ricevuto dalla consorteria di cui faceva parte il ricorrente, si stabilivano nel nostro Paese. Si tenga, in proposito, presente che le attività di intercettazione telefonica, oltre a svilupparsi lungo un ampio arco temporale, compreso tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 26/11/2014, riguardavano colloqui nei quali il ricorrente era personalmente coinvolto, intrattenuti con alcuni sodali, tra cui il fratello [OSCURATO:PERSONA], che attestavano la serialità delle operazioni di trasporto gestite dai due congiunti all'interno della consorteria di cui facevano parte e le modalità con cui avveniva il trasferimento dei migranti. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nella decisione censurata, l'intercettazione numero 27745 registrata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 6 e 7; l'intercettazione numero 27771 registrata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 7; l'intercettazione numero 42736 registrata il 27/10/2014 tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 7 e 8; l'intercettazione numero 48996 registrata il 18/11/2014 tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 8. Non è, pertanto, possibile dubitare dell'esistenza della cellula criminale di cui facevano parte i fratelli Lufaj, che risulta dimostrata dalle numerose intercettazioni telefoniche acquisite nel corso delle indagini preliminari, che consentivano di ritenere provati i collegamenti consortili tra i due congiunti e la rete soggettiva di cui si avvalevano. Sulla base di questo univoco compendio probatorio, quindi, si riteneva dimostrato che la consorteria di cui al capo A si occupava di fare giungere illegalmente in Italia i migranti, avvalendosi di un modus operandi consolidato nel tempo e sperimentato nel corso di numerosi trasporti. In questa cornice, priva di rilievo processuale è la circostanza relativa all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato fine di cui al capo B della rubrica, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, correttamente richiamata nella decisione impugnata, secondo cui: «Una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna» (Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, Capuano, Rv. 268317-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 35479 del 07/06/2010, P., Rv. 248171-01). A queste considerazioni deve aggiungersi che, nel caso di specie, non viene in rilievo il profilo dell'esistenza del gruppo associativo contestato al capo A, essendone stata accertata, con sentenza irrevocabile, l'operatività e il ruolo apicale ricoperto dal fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. Quello che, infatti, assume rilievo è il contributo causale fornito dal ricorrente alla consorteria criminale oggetto di vaglio giurisdizionale, della cui rilevanza non è possibile dubitare. Non può, invero, non rilevarsi che, in tema di associazione a delinquere, l'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi, analoghi a quelli attribuiti a [OSCURATO:PERSONA], che si concretizzano in una partecipazione attiva e stabile. Questa consapevolezza deve riguardare la partecipazione dell'affiliato a un sodalizio connotato da stabilità e la sua disponibilità a operare, nel corso del tempo, per l'attuazione del programma associativo (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279589-01; Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054-01). L'attuazione di un programma associativo, a sua volta, richiede compiti operativi eterogenei e non necessariamente prestabiliti, atteso che nei sodalizi criminali non esiste il principio della fungibilità consortile. Tutto questo comporta che costituisce un contributo casuale penalmente rilevante ogni attività che, indifferentemente, consolida e rafforza le potenzialità operative dell'organizzazione, tenuto conto della sua struttura consortile e del suo programma associativo. Si aggiunga che questi profili, nell'associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen., risultano privi di sostanziale contrasto ermeneutico, tanto è vero che la giurisprudenza ritiene ammissibili organizzazioni rudimentali o caratterizzate da una matrice familiare, con ruoli appena abbozzati - analogamente a quanto riscontrato nel caso in esame -, riducendo sensibilmente, rispetto all'omologa funzione dell'intraneo di un'associazione di tipo mafioso, sia la rilevanza dell'affectio societatis sia la rilevanza della stabilità soggettiva dell'affiliato (Sez. 5, n. 6782 del 16/01/2015, Amante, Rv. 262733-01; Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, Grasso, Rv. 259493-01). Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di assise di appello di Venezia, che, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 10 e 11 della decisione impugnata, evidenziava che il ricorrente «era partecipe, a pieno titolo, dell'associazione criminosa e di ciò egli era del tutto consapevole, il suo era marginale e piuttosto generico, come indicato nel capo d'imputazione che gli attribuisce diverse mansioni, nessuna di particolare rilievo, ma in ogni caso, tutte strumentali al perseguimento dei fini del sodalizio criminoso». 2.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni, occorre aggiungere che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva delle captazioni richiamate in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato, peraltro genericamente dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] - con riferimento alle intercettazioni richiamate nelle pagine 6-8 del provvedimento impugnato, citate nel paragrafo precedente -, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Melfi, Rv. 254439-01). In questo contesto ermeneutico, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione ermeneutica estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215-01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
Sentenza Cassazione n. 10924/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris