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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 06889/2026

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la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 5195-2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SOC.

CONS.

A R.L., difesa dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 580/2025del [OSCURATO:PERSONA] , depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 25/2/2026; rilevato che il ricorso pone le question i di diritto relativ e a: 1) l’estensione dei doveri di vigilanza del collegio sindacale della società controllante sull’andamento generale della gestione della società controllata e sul l’adeguatezza dei relativi assetti organizzativi, amministrativi e contabili;2) il contenuto, in caso Ric. 2025n. 5195- Sez. 1 - CC del 2 5 febbraio 2 02 6 di inadempimento a tali doveri, dell’eccezione cui è onerato il curatore della liquidazione giudiziale della società che ha conferito l’incarico, al fine impedire, a norma dell’art. 1460 c.c., l’ammissione al passivo del credito al compenso asseritamente maturato; ritenuto che tali question i , priv e di specifici precedenti di legittimità, sono di particolare rilevanza e che dev ono essere, pertanto, trattate, nel contraddittorio di tutte le parti,in pubblica udienza; letto l’art. 375, comma 1°,c.p.c.; P.Q.M rimette il ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 5195-2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SOC. CONS. A R.L., difesa dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 580/2025del [OSCURATO:PERSONA] , depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 25/2/2026; rilevato che il ricorso pone le question i di diritto relativ e a: 1) l’estensione dei doveri di vigilanza del collegio sindacale della società controllante sull’andamento generale della gestione della società controllata e sul l’adeguatezza dei relativi assetti organizzativi, amministrativi e contabili;2) il contenuto, in caso Ric. 2025n. 5195- Sez. 1 - CC del 2 5 febbraio 2 02 6 di inadempimento a tali doveri, dell’eccezione cui è onerato il curatore della liquidazione giudiziale della società che ha conferito l’incarico, al fine impedire, a norma dell’art. 1460 c.c., l’ammissione al passivo del credito al compenso asseritamente maturato; ritenuto che tali question i , priv e di specifici precedenti di legittimità, sono di particolare rilevanza e che dev ono essere, pertanto, trattate, nel contraddittorio di tutte le parti,in pubblica udienza; letto l’art. 375, comma 1°,c.p.c.; P.Q.M rimette il ricorso alla pubblica udienza. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile,
Decreto Cassazione n. 06889/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris