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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 18692/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e già condannato in sede di merito alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, ha dedotto il vizio di motivazione avuto riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.; Rilevato al riguardo che, come è stato correttamente osservato dal Giudice dell'appello in maniera conforme al primo Giudice, non sono emersi elementi positivamente valutabili in favore del prevenuto, il quale non ha manifestato alcun segnale di resipiscenza; Ritenuto in proposito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può infatti essere legittimamente motivato dal giudice - come è correttamente avvenuto in specie - con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (ad es.

Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri); ritenuto in ogni caso che la sentenza impugnata ha comunque evidenziato plurimi elementi di per sé suscettibili di assorbente negativa valutazione (il quantitativo di sostanza stupefacente detenuta, la modalità di trasporto della stessa e il tentativo di celare l'attività illecita di smercio della sostanza, cfr. al riguardo Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), mentre la stessa difesa del ricorrente non è stata in grado di evidenziare in ricorso alcun elemento positivamente valutabile ai fini del riconoscimento del beneficio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso, attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore r DEPOS1TP [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e già condannato in sede di merito alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, ha dedotto il vizio di motivazione avuto riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.; Rilevato al riguardo che, come è stato correttamente osservato dal Giudice dell'appello in maniera conforme al primo Giudice, non sono emersi elementi positivamente valutabili in favore del prevenuto, il quale non ha manifestato alcun segnale di resipiscenza; Ritenuto in proposito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può infatti essere legittimamente motivato dal giudice - come è correttamente avvenuto in specie - con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (ad es. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri); ritenuto in ogni caso che la sentenza impugnata ha comunque evidenziato plurimi elementi di per sé suscettibili di assorbente negativa valutazione (il quantitativo di sostanza stupefacente detenuta, la modalità di trasporto della stessa e il tentativo di celare l'attività illecita di smercio della sostanza, cfr. al riguardo Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), mentre la stessa difesa del ricorrente non è stata in grado di evidenziare in ricorso alcun elemento positivamente valutabile ai fini del riconoscimento del beneficio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso, attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore r DEPOS1TP [OSCURATO:PERSONA]