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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34208/2026

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ato a CROTONE il 07/07/1985 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 letto il ricorso (RG 6532/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso: (i) il primo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha dato correttamente conto che gli agenti di pubblica sicurezza hanno la facoltà di identificare le persone, sicché la condotta di chi - con violenza - si opponga all'identificazione è correttamente qualificata come resistenza a pubblico ufficiale; né è ammissibile - perché declinata in modo del tutto generico - la censura relativa al fatto che la Corte territoriale avrebbe trascurato la possibilità che le modalità di svolgimento dell'atto di ufficio siano state arbitrarie o percepite come tali dal ricorrente; (ii) il secondo motivo è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione della decisione impugnata: la Corte territoriale - ritenuta la legittimità dell'atto del pubblico ufficiale ed esclusa l'arbitrarietà del suo compimento - ha escluso con motivazione non manifestamente illogica la sussistenza della causa di non punibilità; (iii) il terzo motivo è inammissibile perché del tutto generico: si sostiene un travisamento della prova, affermandone il carattere di decisività; tuttavia, non si spiega in cosa sia consistito il travisamento (posto che la Corte territoriale menziona l'elemento probatorio asseritamente travisato, ritenendolo non rilevante), né la ragione per cui la sua diversa valutazione rivestirebbe carattere decisivo; (iv) il quarto motivo è inammissibile, pretendendosi con esso una diversa valutazione di elementi di fatto, che sono stati viceversa oggetto di congrua e non manifestamente illogica valutazione da parte della Corte di merito: quest'ultima ha escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando l'uso della violenza, le conseguenze lesive della stessa, la persistenza del contegno oppositivo, tanto che è stato necessario fare intervenire altri operatori di Pubblica sicurezza per avere ragione del ricorrente; si tratta di motivazione congrua e non censurabile in questa sede di legittimità, alla quale non può essere chiesta una nuova valutazione "di fatto"; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.MIl Consigl restensore [OSCURATO:PERSONA] ata Maria ilvia Giorgi J

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a CROTONE il 07/07/1985 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 letto il ricorso (RG 6532/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso: (i) il primo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha dato correttamente conto che gli agenti di pubblica sicurezza hanno la facoltà di identificare le persone, sicché la condotta di chi - con violenza - si opponga all'identificazione è correttamente qualificata come resistenza a pubblico ufficiale; né è ammissibile - perché declinata in modo del tutto generico - la censura relativa al fatto che la Corte territoriale avrebbe trascurato la possibilità che le modalità di svolgimento dell'atto di ufficio siano state arbitrarie o percepite come tali dal ricorrente; (ii) il secondo motivo è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione della decisione impugnata: la Corte territoriale - ritenuta la legittimità dell'atto del pubblico ufficiale ed esclusa l'arbitrarietà del suo compimento - ha escluso con motivazione non manifestamente illogica la sussistenza della causa di non punibilità; (iii) il terzo motivo è inammissibile perché del tutto generico: si sostiene un travisamento della prova, affermandone il carattere di decisività; tuttavia, non si spiega in cosa sia consistito il travisamento (posto che la Corte territoriale menziona l'elemento probatorio asseritamente travisato, ritenendolo non rilevante), né la ragione per cui la sua diversa valutazione rivestirebbe carattere decisivo; (iv) il quarto motivo è inammissibile, pretendendosi con esso una diversa valutazione di elementi di fatto, che sono stati viceversa oggetto di congrua e non manifestamente illogica valutazione da parte della Corte di merito: quest'ultima ha escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando l'uso della violenza, le conseguenze lesive della stessa, la persistenza del contegno oppositivo, tanto che è stato necessario fare intervenire altri operatori di Pubblica sicurezza per avere ragione del ricorrente; si tratta di motivazione congrua e non censurabile in questa sede di legittimità, alla quale non può essere chiesta una nuova valutazione "di fatto"; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.MIl Consigl restensore [OSCURATO:PERSONA] ata Maria ilvia Giorgi J
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