CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24016/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; h letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto del tutto genericamente, senza neppure soffermarsi su una puntuale connotazione del fatto tale da supportare il rilievo, si lamenta la inoffensività della condotta, censura comunque immediatamente smentita dalle indicazioni prospettate in sentenza a sostegno del giudizio di responsabilità; in termini di manifesta infondatezza si contesta la mancata applicazione dell'ad 131 bis cod. pen. quando per contro la sentenza gravata ( ultimo capoverso di pagina 4) restituisce un compiuto argomentare a sostegno di un atteggiamento soggettivo talmente intenso da essere stato ritenuto incompatibile con la tenuità dell'offesa; denunzia vizi argomentativi in relazione alle generiche e alla misura del trattamento punitivo malgrado la sentenza impugnata anche in parte qua si mostri sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede, peraltro contrastato, in punto di misura della pena, facendo leva su un dato ( l'affermata esclusione della recidiva già operata dal primo giudice e ritenuta dalla Corte del merito in realtà sussistente e riconosciuta tanto da sfalsare il relativo giudizio sulla pena applicata) smentito dalla decisione di primo grado (con la quale la recidiva non è stata esclusa nei suoi tratti costitutivi ma solo disapplicata di fatto, così da rendere privo di fondamento il ragionamento posto a supporto della doglianza); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. per). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile