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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 1965

Cassazione n. 12169/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/05/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1967 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio: per Stojanovic perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, per Testini perché il fatto non sussiste. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Stojanovic il quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 09/07/2021 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino appellata dal pubblico ministero, ha dichiarato i ricorrenti colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 12-quinques d.l. n. 306 del 1992, condannandoli alla pena di giustizia.

Al riguardo, con separati ricorsi, deducono:

1. Ricorso di Stojanovic

1.1. violazione di legge e mancanza di motivazione.

Si lamenta che l'affermazione di responsabilità sia stata fondata sulle dichiarazioni che il coimputato Testini aveva reso nel corso del giudizio di prevenzione svoltosi a carico di entrambi i ricorrenti, dopo che nel dibattimento di primo grado nulla questi aveva riferito contro l'imputato e in assenza di elementi estrinsechi di riscontro.

Peraltro, si denuncia il travisamento laddove si è affermato che l'autovettura Audi A6 era stata sequestrata presso l'abitazione dell'imputato, essendosi invece rinvenuto il mezzo in una corte comune alla famiglia Stojanovic e le chiavi della stessa nell'abitazione di un parente (anche l'altra autovettura, inizialmente oggetto di contestazione, era stata rinvenuta, contrariamente al riferito del coimputato, nella disponibilità di soggetto diverso dal ricorrente - sul punto si rimanda alla assoluzione pronunciata dal Tribunale).

1.2. violazione dell'art. 12-quinques d.l. n. 306/1992.

L'intestazione del mezzo, in ipotesi d'accusa avvenuta da parte del ricorrente in favore del Testini al fine di evitare la confisca di prevenzione, non tiene conto che anche il coimputato si trovava per qualità soggettive - annoverando precedenti penali lucro genetici e disoccupato - nelle condizioni per essere destinatario della misura reale, per come comprovato dalla comune citazione ricevuta dal coimputato nell'ambito del giudizio di prevenzione.

Da qui l'inidoneità della condotta a norma dell'art. 49 cod. pen. 2.

Ricorso di Testini 2.

1. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 238, comma 1, cod. proc. pen.

Si era fondata l'affermazione di responsabilità sul contenuto del verbale delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento di prevenzione, di cui la Corte territoriale aveva disposto l'acquisizione ex art. 238 cod. proc. pen., in violazione di tale disposizione processuale che ne limita l'operatività esclusivamente alle dichiarazioni rese nel corso dell'incidente probatorio e in dibattimento.2.2. vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato a capo A) dell'imputazione.

Nulla si era argomentato in ordine all'ulteriore veicolo [OSCURATO:PERSONA] 500 sempre indicato nell'imputazione per cui è intervenuta la condanna dell'imputato, fatto in relazione al quale era intervenuta in primo grado l'assoluzione dell'imputato.

2.3. vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo la Corte di merito omesso di indicare gli elementi in base ai quali ha ricavato la consapevolezza e volontà del ricorrente di concorrere con il coimputato nell'eludere una misura di ablazione patrimoniale a carico di quest'ultimo, tenuto conto anche del lungo lasso di tempo trascorso dall'intestazione del primo veicolo e il successivo momento in cui è stata chiesta l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti del coimputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Osserva il Collegio che l'assenza di profili di inammissibilità dei ricorsi consente al Collegio di rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la prescrizione del reato contestato.

Invero, non risulta manifestamente infondato il motivo in ordine alla corretta applicazione dell'art. 238 cod. proc. pen., dedotto dalla difesa di Testini, ma che giova anche al coimputato Stojanovic, stante l'effetto estensivo dell'impugnazione e la natura comune della censura (Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Bonometti, Rv. 277814 - 02).

In particolare, il Tribunale, ai fini dell'applicazione dell'art. 238 cod. proc. pen. ai verbali di dichiarazione rese dal Testini nel corso del procedimento di prevenzione (che il pubblico ministero aveva allegato a fondamento dell'appello proposto avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale), fa leva sulla natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione (per cui militerebbero le analoghe regole dettate per il giudizio ordinario) e sulla presenza dei difensori al momento in cui le dichiarazioni sono state rese.

Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomenti non decisivi, in quanto l'acquisizione disposta dall'art. 238, comma 1, cod. proc. pen., fa leva sull'esistenza di una dinamica processuale su cui la formazione della prova penale deve fondarsi, quale quella assunta con le forme di garanzia del contraddittorio, propria del processo penale dibattimentale, comune anche ai verbali di prove assunte nell'incidente probatorio che alle forme del dibattimento fa espressamente riferimento a norma del quinto comma dell'art. 401 cod. proc. pen.

Nel procedimento di prevenzione, invece, le forme di assunzione della prova risultano diversamente regolate e sono modulate, anche per espresso richiamo normativo (comma 8 dell'art. 7 del d.lgs. n. 159 del 2011), con le forme del procedimento di esecuzione.

Di conseguenza, la prospettazione difensiva, che all'art. 238 cod. proc. pen. assegna carattere precettivo e, dunque, ne preclude analogicamente l'applicazione ai casi non espressamente stabiliti, non risulta sfornita di rilievo giuridico, anche tenendo conto che il legislatore laddove ha inteso ampliare l'ambito applicativo della disposizione lo ha fatto espressamente con appositi interventi normativi (si pensi alla possibilità di acquisire i verbali di prove assunte in un procedimento civile).

Con la conseguenza, che non potendosi utilizzare nei confronti di entrambi gli imputati il verbale di dichiarazioni rese nel procedimento di prevenzione dal Testini (né ai sensi del primo comma dell'art. 238 cod. proc. pen., né ai sensi quarto comma non risultando che questi vi abbiano espressamente consentito), mancherebbe l'elemento di prova ritenuto decisivo (vedi pag. 4 della sentenza impugnata) ai fini dell'affermazione di responsabilità, su cui il pubblico ministero aveva, peraltro, fondato l'appello.

2. Il reato contestato risulta estinto per prescrizione.

La data di consumazione, infatti, va fatta risalire al momento della fittizia intestazione dei veicoli rispettivamente avvenuta il 12/02/2011 (Audi A6) ed il 10/10/2014 (Fiat 500).

Da tale momento è decorso il termine massimo di prescrizione, nella misura di anni sette e mesi sei - in ragione del massimo edittale della pena all'epoca dei fatti stabilita dal previgente art. 12-quinques d.l. n. 306 del 1992 (anni cinque di reclusione) - interamente decorso alla data del presente giudizio, in assenza di cause di sospensione.

3. Va pertanto annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/05/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1967 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio: per Stojanovic perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, per Testini perché il fatto non sussiste. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Stojanovic il quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 09/07/2021 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino appellata dal pubblico ministero, ha dichiarato i ricorrenti colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 12-quinques d.l. n. 306 del 1992, condannandoli alla pena di giustizia. Al riguardo, con separati ricorsi, deducono: 1. Ricorso di Stojanovic 1.1. violazione di legge e mancanza di motivazione. Si lamenta che l'affermazione di responsabilità sia stata fondata sulle dichiarazioni che il coimputato Testini aveva reso nel corso del giudizio di prevenzione svoltosi a carico di entrambi i ricorrenti, dopo che nel dibattimento di primo grado nulla questi aveva riferito contro l'imputato e in assenza di elementi estrinsechi di riscontro. Peraltro, si denuncia il travisamento laddove si è affermato che l'autovettura Audi A6 era stata sequestrata presso l'abitazione dell'imputato, essendosi invece rinvenuto il mezzo in una corte comune alla famiglia Stojanovic e le chiavi della stessa nell'abitazione di un parente (anche l'altra autovettura, inizialmente oggetto di contestazione, era stata rinvenuta, contrariamente al riferito del coimputato, nella disponibilità di soggetto diverso dal ricorrente - sul punto si rimanda alla assoluzione pronunciata dal Tribunale). 1.2. violazione dell'art. 12-quinques d.l. n. 306/1992. L'intestazione del mezzo, in ipotesi d'accusa avvenuta da parte del ricorrente in favore del Testini al fine di evitare la confisca di prevenzione, non tiene conto che anche il coimputato si trovava per qualità soggettive - annoverando precedenti penali lucro genetici e disoccupato - nelle condizioni per essere destinatario della misura reale, per come comprovato dalla comune citazione ricevuta dal coimputato nell'ambito del giudizio di prevenzione. Da qui l'inidoneità della condotta a norma dell'art. 49 cod. pen. 2. Ricorso di Testini 2. 1. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 238, comma 1, cod. proc. pen. Si era fondata l'affermazione di responsabilità sul contenuto del verbale delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento di prevenzione, di cui la Corte territoriale aveva disposto l'acquisizione ex art. 238 cod. proc. pen., in violazione di tale disposizione processuale che ne limita l'operatività esclusivamente alle dichiarazioni rese nel corso dell'incidente probatorio e in dibattimento.2.2. vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato a capo A) dell'imputazione. Nulla si era argomentato in ordine all'ulteriore veicolo [OSCURATO:PERSONA] 500 sempre indicato nell'imputazione per cui è intervenuta la condanna dell'imputato, fatto in relazione al quale era intervenuta in primo grado l'assoluzione dell'imputato. 2.3. vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo la Corte di merito omesso di indicare gli elementi in base ai quali ha ricavato la consapevolezza e volontà del ricorrente di concorrere con il coimputato nell'eludere una misura di ablazione patrimoniale a carico di quest'ultimo, tenuto conto anche del lungo lasso di tempo trascorso dall'intestazione del primo veicolo e il successivo momento in cui è stata chiesta l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti del coimputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che l'assenza di profili di inammissibilità dei ricorsi consente al Collegio di rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la prescrizione del reato contestato. Invero, non risulta manifestamente infondato il motivo in ordine alla corretta applicazione dell'art. 238 cod. proc. pen., dedotto dalla difesa di Testini, ma che giova anche al coimputato Stojanovic, stante l'effetto estensivo dell'impugnazione e la natura comune della censura (Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Bonometti, Rv. 277814 - 02). In particolare, il Tribunale, ai fini dell'applicazione dell'art. 238 cod. proc. pen. ai verbali di dichiarazione rese dal Testini nel corso del procedimento di prevenzione (che il pubblico ministero aveva allegato a fondamento dell'appello proposto avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale), fa leva sulla natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione (per cui militerebbero le analoghe regole dettate per il giudizio ordinario) e sulla presenza dei difensori al momento in cui le dichiarazioni sono state rese. Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomenti non decisivi, in quanto l'acquisizione disposta dall'art. 238, comma 1, cod. proc. pen., fa leva sull'esistenza di una dinamica processuale su cui la formazione della prova penale deve fondarsi, quale quella assunta con le forme di garanzia del contraddittorio, propria del processo penale dibattimentale, comune anche ai verbali di prove assunte nell'incidente probatorio che alle forme del dibattimento fa espressamente riferimento a norma del quinto comma dell'art. 401 cod. proc. pen. Nel procedimento di prevenzione, invece, le forme di assunzione della prova risultano diversamente regolate e sono modulate, anche per espresso richiamo normativo (comma 8 dell'art. 7 del d.lgs. n. 159 del 2011), con le forme del procedimento di esecuzione. Di conseguenza, la prospettazione difensiva, che all'art. 238 cod. proc. pen. assegna carattere precettivo e, dunque, ne preclude analogicamente l'applicazione ai casi non espressamente stabiliti, non risulta sfornita di rilievo giuridico, anche tenendo conto che il legislatore laddove ha inteso ampliare l'ambito applicativo della disposizione lo ha fatto espressamente con appositi interventi normativi (si pensi alla possibilità di acquisire i verbali di prove assunte in un procedimento civile). Con la conseguenza, che non potendosi utilizzare nei confronti di entrambi gli imputati il verbale di dichiarazioni rese nel procedimento di prevenzione dal Testini (né ai sensi del primo comma dell'art. 238 cod. proc. pen., né ai sensi quarto comma non risultando che questi vi abbiano espressamente consentito), mancherebbe l'elemento di prova ritenuto decisivo (vedi pag. 4 della sentenza impugnata) ai fini dell'affermazione di responsabilità, su cui il pubblico ministero aveva, peraltro, fondato l'appello. 2. Il reato contestato risulta estinto per prescrizione. La data di consumazione, infatti, va fatta risalire al momento della fittizia intestazione dei veicoli rispettivamente avvenuta il 12/02/2011 (Audi A6) ed il 10/10/2014 (Fiat 500). Da tale momento è decorso il termine massimo di prescrizione, nella misura di anni sette e mesi sei - in ragione del massimo edittale della pena all'epoca dei fatti stabilita dal previgente art. 12-quinques d.l. n. 306 del 1992 (anni cinque di reclusione) - interamente decorso alla data del presente giudizio, in assenza di cause di sospensione. 3. Va pertanto annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la
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