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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2018

Cassazione n. 08158/2023

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso R.G. 29256/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati- avverso la sentenza n. 1738/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. La vicenda al vaglio può riassumersi, per quel che ancora rileva, nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono in g iudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, che venisse riconosciuto, rispettivamente il diritto d’usufruttuaria della prima e quello di nudo proprietario del secondo su un bene immobile, costituito da un tratto di bosco, al cui interno insisteva un piccolo fabbricato rurale - [OSCURATO:PERSONA] eccepiva di avere acquistato il bosco con l’annesso fabbricato nel 1982 e d’allora d’averlo posseduto pacificamente in forma continuativa, di aver concesso in uso gratuito il fabbricato a [OSCURATO:PERSONA] e il terreno a [OSCURATO:PERSONA]; - nel 2004 il padre del convenuto [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto d’acquistare l’immobile dal Rosti, a ciò addivenendo, pur non risultando il venditore esserne il proprietario dai registri immobiliari, avendo quest’ultimo dichiarato nell’atto di vendita di avere acquisito la proprietà attraverso il possesso ultraventennale; -il Bussi chiese il rigetto della domanda degli attori e, in via di subordine, chiamarsi in causa il notaio (Beccari); svolta domanda riconvenzionale, chiese accertarsi il diritto s’usucapione e, comunque, d’essere manlevato dal Rosti; - il Tribunale rigettò le domande attoree, reputando non provato il vantato diritto, ex art. 948 cod. civ.; rigettò le domande del convenuto Bussi avanzate nei confronti di Rosti e Beccari (rispettivamente alienante e notaio); rigettò la domanda avanzata da Rosti nei confronti di Beccari.

2. la Corte d’appello di Bologna, investita dall’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermò la statuizione di primo grado.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Bologna sulla base di quattro motivi.

Le controparti sono rimaste intimate.

4. Reputa il Collegio che con specifico riguardo al primo motivo del ricorso appare utile rimettere il processo alla pubblica udienza, occorrendo approfondire i termini della domanda proposta dagli attori (sola rivendicazione od anche accertamento usucapione).

P.Q.M. rimette il processo alla pubblica udienza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso R.G. 29256/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati- avverso la sentenza n. 1738/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La vicenda al vaglio può riassumersi, per quel che ancora rileva, nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono in g iudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, che venisse riconosciuto, rispettivamente il diritto d’usufruttuaria della prima e quello di nudo proprietario del secondo su un bene immobile, costituito da un tratto di bosco, al cui interno insisteva un piccolo fabbricato rurale - [OSCURATO:PERSONA] eccepiva di avere acquistato il bosco con l’annesso fabbricato nel 1982 e d’allora d’averlo posseduto pacificamente in forma continuativa, di aver concesso in uso gratuito il fabbricato a [OSCURATO:PERSONA] e il terreno a [OSCURATO:PERSONA]; - nel 2004 il padre del convenuto [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto d’acquistare l’immobile dal Rosti, a ciò addivenendo, pur non risultando il venditore esserne il proprietario dai registri immobiliari, avendo quest’ultimo dichiarato nell’atto di vendita di avere acquisito la proprietà attraverso il possesso ultraventennale; -il Bussi chiese il rigetto della domanda degli attori e, in via di subordine, chiamarsi in causa il notaio (Beccari); svolta domanda riconvenzionale, chiese accertarsi il diritto s’usucapione e, comunque, d’essere manlevato dal Rosti; - il Tribunale rigettò le domande attoree, reputando non provato il vantato diritto, ex art. 948 cod. civ.; rigettò le domande del convenuto Bussi avanzate nei confronti di Rosti e Beccari (rispettivamente alienante e notaio); rigettò la domanda avanzata da Rosti nei confronti di Beccari. 2. la Corte d’appello di Bologna, investita dall’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermò la statuizione di primo grado. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Bologna sulla base di quattro motivi. Le controparti sono rimaste intimate. 4. Reputa il Collegio che con specifico riguardo al primo motivo del ricorso appare utile rimettere il processo alla pubblica udienza, occorrendo approfondire i termini della domanda proposta dagli attori (sola rivendicazione od anche accertamento usucapione). P.Q.M. rimette il processo alla pubblica udienza e rinvia la causa a nuovo ruolo. Cos
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