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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24000/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; it( [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDEFtATO IN DIRITTO Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il primo motivo dei ricorsi, in punto di prova della penale responsabtà degli imputati per il reato ascritto, oltre ad essere privo di concreta ritenuto che speciftà, non è consentito in questa sede; invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni che, di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di che, valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; censurano la in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che persuastà, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa che, illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni della in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; e disatteso, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato che, 41461 del 19/07/2012, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez.

U, n.

Nardo, Rv.

Bell'Arte, Rv. 253214 - 01; Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Lo 285441 - 02; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sull'attendibilità del riconoscimento di uno degli imputati da parte della p.o. e sui plurimi elementi probatori a carico del coimputato, desumibili anche dalle intercettazioni mediante argomentazioni del tutto immuni da manifesta illogicità, mentre il ricorrente ha semplicemente priompoesrtitoo una diversa interpretazione delle stesse, così introducendo una questione d , Sez.

U n. , 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715 -01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650- 01), sicché le argomentazioni difen sive si caratterizzano per il voler introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); considerato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione; che, invero, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 sul diniego delle generiche per assenza di elementi positivi da valorizzare, anche a fronte dei plurimi elementi negativi indicati, nonché sulla congruità della pena in ragione della gravità del reato e sul richiamo alla pena in misura superiore al minimo edittale attesa la gravità del fatto); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; it( [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDEFtATO IN DIRITTO Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il primo motivo dei ricorsi, in punto di prova della penale responsabtà degli imputati per il reato ascritto, oltre ad essere privo di concreta ritenuto che speciftà, non è consentito in questa sede; invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni che, di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di che, valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; censurano la in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che persuastà, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa che, illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni della in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; e disatteso, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato che, 41461 del 19/07/2012, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. Nardo, Rv. Bell'Arte, Rv. 253214 - 01; Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Lo 285441 - 02; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sull'attendibilità del riconoscimento di uno degli imputati da parte della p.o. e sui plurimi elementi probatori a carico del coimputato, desumibili anche dalle intercettazioni mediante argomentazioni del tutto immuni da manifesta illogicità, mentre il ricorrente ha semplicemente priompoesrtitoo una diversa interpretazione delle stesse, così introducendo una questione d , Sez. U n. , 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715 -01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650- 01), sicché le argomentazioni difen sive si caratterizzano per il voler introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); considerato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione; che, invero, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 sul diniego delle generiche per assenza di elementi positivi da valorizzare, anche a fronte dei plurimi elementi negativi indicati, nonché sulla congruità della pena in ragione della gravità del reato e sul richiamo alla pena in misura superiore al minimo edittale attesa la gravità del fatto); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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