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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 19589/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 2/09/2021-dep. 30/09/2021 il TRIBUNALE di CATANIA- sez. riesame rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto in data 9/07/2021, col quale il GIP del TRIBUNALE di CATANIA aveva convalidato il sequestro preventivo deciso in via d'urgenza il 24/06/2021 dal P.M., e sancito nel contempo il medesimo sequestro preventivo dei seguenti dispositivi medici e di protezione individuale rivenuti nella sede di T.M.A.

SANIX di [OSCURATO:PERSONA] Angelo: 24.800 mascherine chirurgiche del tipo baby, 1.850 camici, 1.810 visiere di protezione facciale, 693 tute e 1.030 mascherine FFP3 ipotizzando i reati di cui agli art. 515 e 648 ter cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Censura che il decreto che GIP si limiti ad affermare la non condivisione dei rilievi difensivi, dilungandosi sulla astratta configurabilità dei reati ipotizzati, senza tuttavia che essi appaiano pertinenti rispetto alle contestazioni opposte dalla difesa al provvedimento del GIP.

Richiama pertanto la memoria difensiva depositata in TRIBUNALE con la quale, premesso che [OSCURATO:PERSONA] è titolare di due differenti società, la T.M.A.

SANIX e la [OSCURATO:SOCIETA]. semplificata, e che la compravendita dei dispositivi di protezione individuale era stata effettuata per il tramite di entrambe le società, in relazione al reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. rileva che le transazioni operate da fornitori cinesi era avvenuta a mezzo di bonifici bancari tracciabili, accompagnati dalle relative fatture di acquisto.

Aggiungeva che i bonifici ritenuti sospetti riguardavano acquisti di `dpi'-dispositivi di protezione individuale, effettuati da [OSCURATO:SOCIETA]. e coperti dalle fatture n 481 e 482/2020, 53 e 348/2021, che erano allegati alla memoria difensiva, di cui il Collegio del riesame non aveva tenuto conto.

In relazione a ulteriori bonifici in ordine ai quali il ricorrente era stato sentito dalla polizia giudiziaria, due erano estranei alla vicenda in esame e 12 riguardano acquisti da fornitori cinesi per 'dpi', si correlavano a fatture emesse da T.M.A.

SANIX - erano precisamente le n. 323/001, 377, 233, 356, 598, 398, 28, 123, 146, 223, 189 e 301 del 2020 -, e pure a esse l'ordinanza impugnata non aveva fatto cenno, come non aveva considerato le fatture n. 48, 183 e 487/2020, da lui prodotte quanto a quattro ulteriori bonifici contestati dalla polizia giudiziaria.

In relazione poi al reato di cui all'art. 515 cod. pen., la difesa precisa che l'assenza del marchio CE e dei riferimenti alle norme tecniche EN erano stati rilevati dal GIP per le mascherine e per le visiere, mentre nulla il GIP aveva scritto quanto agli altri dispositivi, che pertanto dovevano ritenersi conformi alla disciplina vigente.

Aggiunge che per le mascherine chirurgiche del tipo baby il marchio CE non è impresso su ciascun singolo pezzo, bensì sulla confezione, e che essa peraltro conteneva anche la conformità alle norme tecniche EN.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha trasmesso conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Va premesso che per legge, e per conseguente costante orientamento di questa S.C. (cf.

Sez. 2, sentenza n. 18951 del 14/03/2017 dep. 20/04/2017 Rv. 269656-01 imputati Napoli e altro), "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentatívo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." Ciò sulla scia di Sez.

U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 dep. 26/06/2008 Rv. 239692 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, in aggiunta, i "vizi della motivazione (devono essere) così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." Non è così nel caso in esame perché, premesso che per sostenere le misure cautelari reali sono richiesti meri indizi di reità, non già gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati per i quali si procede, il provvedimento del TRIBUNALE del riesame non è censurabile né per assenza di motivazione, né per motivazione apparente, né per omesso esame di punti decisivi riguardanti l'accertamento del fatto.

2. Come si è riassunto prima, i due argomenti sui quali fa leva il ricorso sono da un lato la corrispondenza tra le fatture e í bonifici, dall'altro l'assenza di verifiche sui marchi di sicurezza.

Sul primo aspetto, che attiene all'ipotesi di riciclaggio, l'ordinanza del riesame articola una congrua e coerente motivazione in ordine alle indagini svolte a carico di [OSCURATO:PERSONA], che hanno preso le mosse da segnalazioni alla Guardia di Finanza riguardanti: - un elevato ricorso al contante, - lo svolgimento in epoca di pandemia di attività di vendita di materiale sanitario, differente rispetto all'attività imprenditoriale ordinariamente svolta dalla ditta dell'indagato, - l'uso in un rapporto commerciale riguardante guanti di plastica di un logo bancario artefatto per una lettera di referenze bancarie, pure falsa, - una intensa movimentazione di somme in uscita e in entrata per centinaia di migliaia di euro in un arco temporale delimitato, a partire da aprile 2020, con consistenti prelievi in contanti e giroconti, mentre fino al mese di marzo 2020 quel medesimo conto era rimasto quasi inattivo, - l'acquisto di mascherine non già direttamente dai produttori, bensì da rivenditori di nazionalità cinese operanti in Italia, - l'essere il ricorrente attualmente indagato per una consistente frode in commercio, essendosi dedicato alla vendita di mascherine mentre in epoca immediatamente precedente la pandemia egli aveva esercitato attività di parrucchiere e centro benessere.

In ordine alla contestazioni contenute nel ricorso, reiterative di quelle già svolte in sede di riesame, va sottolineato come l'ordinanza impugnata ha precisato che: - taluni dei bonifici effettuati si riferivano al pagamento di fatture, ma senza l'indicazione dell'oggetto del rapporto commerciale, - l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, interpellata dalla GdF, aveva escluso comunicazioni da parte delle aziende facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] circa l'importazione di dispositivi sanitari, - a differenza di quanto sostenuto dall'indagato, nella documentazione in sequestro non erano state rinvenute le fatture relative ai beni sottoposti a sequestro.

3. Sul secondo aspetto, che attiene all'ipotesi di reato di frode in commercio, l'ordinanza del riesame è assai dettagliata nel riportare quanto accertato dalla GdF con l'annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non soltanto quanto all'assenza del marchio CE e del riferimento alla norma tecnica EN per ciascuna singola mascherina e per ciascuna visiera di protezione facciale, ma anche quanto alla sussistenza per il blocco delle anzidette visiere della copia di un certificato di conformità verosimilmente falso, per le ragioni tecniche esposte nell'ordinanza, con le quali il ricorso omette di confrontarsi.

Premesso che il procedimento è nella fase delle indagini, di per sé fluida perché aperta alla esatta configurazione del fatto, non è pertanto condivisibile quanto sostenuto dalla difesa, sulla non pertinenza delle repliche del riesame alle contestazioni opposte alla originaria ordinanza del GIP.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 2/09/2021-dep. 30/09/2021 il TRIBUNALE di CATANIA- sez. riesame rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto in data 9/07/2021, col quale il GIP del TRIBUNALE di CATANIA aveva convalidato il sequestro preventivo deciso in via d'urgenza il 24/06/2021 dal P.M., e sancito nel contempo il medesimo sequestro preventivo dei seguenti dispositivi medici e di protezione individuale rivenuti nella sede di T.M.A. SANIX di [OSCURATO:PERSONA] Angelo: 24.800 mascherine chirurgiche del tipo baby, 1.850 camici, 1.810 visiere di protezione facciale, 693 tute e 1.030 mascherine FFP3 ipotizzando i reati di cui agli art. 515 e 648 ter cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Censura che il decreto che GIP si limiti ad affermare la non condivisione dei rilievi difensivi, dilungandosi sulla astratta configurabilità dei reati ipotizzati, senza tuttavia che essi appaiano pertinenti rispetto alle contestazioni opposte dalla difesa al provvedimento del GIP. Richiama pertanto la memoria difensiva depositata in TRIBUNALE con la quale, premesso che [OSCURATO:PERSONA] è titolare di due differenti società, la T.M.A. SANIX e la [OSCURATO:SOCIETA]. semplificata, e che la compravendita dei dispositivi di protezione individuale era stata effettuata per il tramite di entrambe le società, in relazione al reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. rileva che le transazioni operate da fornitori cinesi era avvenuta a mezzo di bonifici bancari tracciabili, accompagnati dalle relative fatture di acquisto. Aggiungeva che i bonifici ritenuti sospetti riguardavano acquisti di `dpi'-dispositivi di protezione individuale, effettuati da [OSCURATO:SOCIETA]. e coperti dalle fatture n 481 e 482/2020, 53 e 348/2021, che erano allegati alla memoria difensiva, di cui il Collegio del riesame non aveva tenuto conto. In relazione a ulteriori bonifici in ordine ai quali il ricorrente era stato sentito dalla polizia giudiziaria, due erano estranei alla vicenda in esame e 12 riguardano acquisti da fornitori cinesi per 'dpi', si correlavano a fatture emesse da T.M.A. SANIX - erano precisamente le n. 323/001, 377, 233, 356, 598, 398, 28, 123, 146, 223, 189 e 301 del 2020 -, e pure a esse l'ordinanza impugnata non aveva fatto cenno, come non aveva considerato le fatture n. 48, 183 e 487/2020, da lui prodotte quanto a quattro ulteriori bonifici contestati dalla polizia giudiziaria. In relazione poi al reato di cui all'art. 515 cod. pen., la difesa precisa che l'assenza del marchio CE e dei riferimenti alle norme tecniche EN erano stati rilevati dal GIP per le mascherine e per le visiere, mentre nulla il GIP aveva scritto quanto agli altri dispositivi, che pertanto dovevano ritenersi conformi alla disciplina vigente. Aggiunge che per le mascherine chirurgiche del tipo baby il marchio CE non è impresso su ciascun singolo pezzo, bensì sulla confezione, e che essa peraltro conteneva anche la conformità alle norme tecniche EN. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha trasmesso conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Va premesso che per legge, e per conseguente costante orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2, sentenza n. 18951 del 14/03/2017 dep. 20/04/2017 Rv. 269656-01 imputati Napoli e altro), "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentatívo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." Ciò sulla scia di Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 dep. 26/06/2008 Rv. 239692 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, in aggiunta, i "vizi della motivazione (devono essere) così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." Non è così nel caso in esame perché, premesso che per sostenere le misure cautelari reali sono richiesti meri indizi di reità, non già gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati per i quali si procede, il provvedimento del TRIBUNALE del riesame non è censurabile né per assenza di motivazione, né per motivazione apparente, né per omesso esame di punti decisivi riguardanti l'accertamento del fatto. 2. Come si è riassunto prima, i due argomenti sui quali fa leva il ricorso sono da un lato la corrispondenza tra le fatture e í bonifici, dall'altro l'assenza di verifiche sui marchi di sicurezza. Sul primo aspetto, che attiene all'ipotesi di riciclaggio, l'ordinanza del riesame articola una congrua e coerente motivazione in ordine alle indagini svolte a carico di [OSCURATO:PERSONA], che hanno preso le mosse da segnalazioni alla Guardia di Finanza riguardanti: - un elevato ricorso al contante, - lo svolgimento in epoca di pandemia di attività di vendita di materiale sanitario, differente rispetto all'attività imprenditoriale ordinariamente svolta dalla ditta dell'indagato, - l'uso in un rapporto commerciale riguardante guanti di plastica di un logo bancario artefatto per una lettera di referenze bancarie, pure falsa, - una intensa movimentazione di somme in uscita e in entrata per centinaia di migliaia di euro in un arco temporale delimitato, a partire da aprile 2020, con consistenti prelievi in contanti e giroconti, mentre fino al mese di marzo 2020 quel medesimo conto era rimasto quasi inattivo, - l'acquisto di mascherine non già direttamente dai produttori, bensì da rivenditori di nazionalità cinese operanti in Italia, - l'essere il ricorrente attualmente indagato per una consistente frode in commercio, essendosi dedicato alla vendita di mascherine mentre in epoca immediatamente precedente la pandemia egli aveva esercitato attività di parrucchiere e centro benessere. In ordine alla contestazioni contenute nel ricorso, reiterative di quelle già svolte in sede di riesame, va sottolineato come l'ordinanza impugnata ha precisato che: - taluni dei bonifici effettuati si riferivano al pagamento di fatture, ma senza l'indicazione dell'oggetto del rapporto commerciale, - l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, interpellata dalla GdF, aveva escluso comunicazioni da parte delle aziende facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] circa l'importazione di dispositivi sanitari, - a differenza di quanto sostenuto dall'indagato, nella documentazione in sequestro non erano state rinvenute le fatture relative ai beni sottoposti a sequestro. 3. Sul secondo aspetto, che attiene all'ipotesi di reato di frode in commercio, l'ordinanza del riesame è assai dettagliata nel riportare quanto accertato dalla GdF con l'annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non soltanto quanto all'assenza del marchio CE e del riferimento alla norma tecnica EN per ciascuna singola mascherina e per ciascuna visiera di protezione facciale, ma anche quanto alla sussistenza per il blocco delle anzidette visiere della copia di un certificato di conformità verosimilmente falso, per le ragioni tecniche esposte nell'ordinanza, con le quali il ricorso omette di confrontarsi. Premesso che il procedimento è nella fase delle indagini, di per sé fluida perché aperta alla esatta configurazione del fatto, non è pertanto condivisibile quanto sostenuto dalla difesa, sulla non pertinenza delle repliche del riesame alle contestazioni opposte alla originaria ordinanza del GIP. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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