CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08140/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24427/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocatoGABRIELE [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] TOSCANA n. 495/2024 depositata il 15/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24427/2024Numero sezionale 2834/2026Numero di raccolta generale 8140/2026Data pubblicazione 01/04/2026La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva concesso un immobile inlocazione finanziaria alla società [OSCURATO:SOCIETA]., ma tale contratto si eraconcluso anticipatamente con la risoluzione per inadempimento dellaconduttrice il 10/12/2012, cui però non aveva fatto seguito la restituzionedel bene, che sarebbe avvenuta solo in data 30/3/2017 in seguito alladichiarazione d’esecutività del lodo arbitrale intervenuto fra le due società.Il Comune di Vicopisano (PI), a mezzo della concessionaria [OSCURATO:SOCIETA],ricevuta notizia dall’utilizzatrice dell’intervenuta risoluzione perinadempimento del contratto di locazione finanziaria, annullò in autotutelagli atti emessi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento all’imposta TARIper gli anni TARI 2013-2016 ed emise un avviso nei confronti dellaconcedente [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento alla medesimaimposta riferita agli anni 2014-2017 e alle relative sanzioni e interessi.Quest’ultima impugnò l’avviso avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Pisa sostenendo che, contrariamente a quanto affermatodall’utilizzatrice, il bene non le era stato riconsegnato, permanendo incapo alla [OSCURATO:SOCIETA]. la titolarità passiva del tributo.La CTP rigettò il ricorso con condanna alle spese.Su appello della società concedente, nel contraddittorio con il Comune eGeofor spa e con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Toscana ha respinto il gravame.Secondo la Corte di merito - atteso che il presupposto della TARI è ilpossesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, aqualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che il soggettopassivo dell’imposta è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo localio aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiutiurbani (art. 1 commi 641 e 642 L. 27.12.2013 n. 147) - dagli atti di causaera possibile dedurre che, a seguito della risoluzione del contratto diNumero registro generale 24427/2024Numero sezionale 2834/2026Numero di raccolta generale 8140/2026Data pubblicazione 01/04/2026locazione finanziaria, le unità immobiliari fossero rientrate in possessodella concedente proprietaria sin dal 10/12/2012, come da dichiarazionesostitutiva di certificazione ex art. 4 d.P.R. n 445/20 resa dal legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], sicché l’effettivo possesso o detenzione deilocali ed aree doveva ritenersi in capo all’appellante. L’affermata, da partedi quest’ultima, falsità della predetta dichiarazione non sarebbe risultatacontestata in alcuna sede. Inoltre, la Corte territoriale ha rilevato come,dall’art 3 lett. g) del Regolamento del Comune di Vicopisano, ente localeresponsabile del servizio pubblico di raccolta, siano indicate tre ipotesi incui è espressamente previsto che l’inapplicabilità della tassa in questione,ipotesi non ricorribili nel caso specifico.Il giudice d’appello ha altresì respinto la tesi volta a sancire la rilevanza,per la presente procedura, del citato lodo arbitrale avendo la stessacarattere di specialità a fronte di una libera scelta negoziale di risoluzionedella controversia privatamente, quale quella del giudizio arbitrale.Ricorre per cassazione la società concedente sulla base di tre motivi,integrati da successiva memoria.Resiste con controricorso la concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]Il Comune di Vicopisano, cui il ricorso è stato notificato telematicamente il14/11/2024, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 806 e 824-bis c.p.c., 62 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c. in quanto la CGT della Toscana - laddove ha ritenuto di non potervalutare secondo il proprio apprezzamento, ritenendolo non ammissibilecome prova, il contenuto del lodo arbitrale del 12 dicembre 2016 –avrebbe palesemente violato e falsamente applicato le disposizionirichiamate in rubrica in quanto gli elementi di fatto utili per la decisioneNumero registro generale 24427/2024Numero sezionale 2834/2026Numero di raccolta generale 8140/2026Data pubblicazione 01/04/2026desumibili da un lodo arbitrale ben possono essere utilizzati a finiprobatori in un giudizio relativo ai tributi senza incorrere in alcunapreclusione anche in ragione della piena equiparazione esistente tra lepronunce arbitrali e le pronunce giurisdizionali recata dall’art 824-bisc.p.c.2. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo edoggetto di discussione tra le parti in relazione al n. 5) del primo commadell’art. 360 c.p.c. e all’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Siafferma che i giudici di seconde cure abbiano omesso d’esaminare un fattodecisivo e oggetto di discussione tra le parti e cioè l’esistenza di consumirilevati per l’utenza elettrica relativi al periodo di aprile 2014 eall’immobile de quo attestati da una fattura Enel intestata alla conduttrice,depositata dalla stessa controparte, che comproverebberoinequivocabilmente il mancato rilascio dell’immobile concesso in leasing daparte di [OSCURATO:PERSONA]. Argomenta, a tal fine, sull’insussistenza, nel caso specifico,dell’ipotesi d’inammissibilità ex art. 360, comma quarto, c.p.c.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 71 e 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 115e 116 c.p.c., 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c. Prospetta la nullità della sentenza poiché laCGT della Toscana, laddove ha sostenuto che non risulterebbe “che vi siastata contestazione della veridicità” della dichiarazione della locataria sulladata di rilascio dell’immobile “in qualche sede” avrebbe violato efalsamente applicato le norme richiamate in rubrica in quanto spettaall’amministrazione presso cui è depositata la dichiarazione sostitutiva dicertificazione l’esecuzione dei dovuti controlli e il disconoscimento deglieventuali benefici nel caso. Non avrebbe potuto la Corte di merito basarela sua convinzione su una dichiarazione che è invece stata contestata nelgiudizio ai sensi dell’art. 115 c.p.c.Numero registro generale 24427/2024Numero sezionale 2834/2026Numero di raccolta generale 8140/2026Data pubblicazione 01/04/20264. Ritiene questa Corte che il primo motivo di ricorso sia fondato,restandone assorbiti gli altri.4.1 L’orientamento su cui ha fatto leva la Corte territoriale, in tema dispecialità della procedura e natura privatistica della scelta arbitrale, èstato superato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite sin dalla decisionen. 24153/2013, che ha ribaltato la precedente concezione nongiurisdizionale dell’arbitrato, sulla scia delle modifiche legislative del 1994e del 2006 e delle pronunce della Corte Costituzionale, per affermare chel’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplinacomplessivamente ricavabile dalla legge 25/1994 e dal d.lgs. 40/2006, hanatura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario.4.2 Secondo la citata pronuncia, che appare opportuno sintetizzare, la tesidella natura negoziale del lodo rituale, e così anche sulla unitarietà delfenomeno arbitrale, è stata accolta dalla giurisprudenza della Corte diCassazione (Sez.Un. 3.8.2000, n. 527, seguita da molte pronuncesuccessive) come attinente ad istituto «ontologicamente alternativo allagiurisdizione statuale» perché formato sulla «rinunzia all’azionegiudiziaria»; la spinta alla ricostruzione in chiave esclusivamenteprivatistica del dictum arbitrale originava dalla preoccupazione chesoltanto questa mettesse l’istituto al riparo da rischio di incostituzionalitàex art. 102 Cost.; il problema è se il legislatore possa equiparare a certecondizioni le pronunce arbitrali che rispettino un determinato iterprocessuale alle sentenze dei giudici civili, “giurisdizionalizzandole”, senzacollidere con i principi costituzionali, in tema di tutela dei diritti. Consentenza 14.7.1977, n. 127, la Corte costituzionale ha rilevato che ilfondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delleparti perché solo la scelta dei soggetti (intesa come una dei possibili modidi disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all’art. 24 Cost.,comma 1), può derogare al precetto contenuto nell’art. 102 Cost.; la fontedell’arbitrato non può più ricercarsi in una legge ordinaria o, piùNumero registro generale 24427/2024Numero sezionale 2834/2026Numero di raccolta generale 8140/2026Data pubblicazione 01/04/2026generalmente, in una volontà autoritativa e il principio fissato dall’art. 806c.p.c. assume il carattere di principio generale, costituzionalmentegarantito, dell’intero ordinamento; va sottolineata la correlazionenecessaria fra potere di azione e giurisdizione che porta al coordinamentodell’art. 102 con l’art. 24 Cost., comma 1; va valorizzato il rapporto dicomplementarità individuato fra comma 1 e comma 2 dell’art. 102, sicchéil monopolio della giurisdizione statale non va inteso in senso assoluto, manel quadro del divieto d’istituzione di giudici straordinari o speciali;sussiste pertanto compatibilità dell’istituto dell’arbitrato con il monopoliodella giustizia statale nei limiti in cui esso non sia obbligatorio; di regola,la funzione giurisdizionale sui diritti si esercita davanti ai giudici ordinari,ma è tuttavia consentito alle parti, nell’esercizio di una libera e autonomascelta, di derogare a tale regola agendo a tutela dei propri diritti davanti agiudici privati, riconosciuti tali dalle legge, in presenza di determinategaranzie.4.3 L’art. 824-bis c.p.c. equipara gli effetti del lodo, dalla data della suaultima sottoscrizione, a quelli della sentenza passata in giudicato; anchel’art. 829, comma primo, n. 8, c.p.c., esprime chiaramente taleuna res cognita, laddove, introducendo come motivo di nullità la violazionedel giudicato (esterno) equipara completamente alla sentenza passata ingiudicato il lodo non più impugnabile; la stessa Corte Costituzionale, consentenza n. 223/2013, ha rilevato che «con la riforma attuata con il d.lgs.2 febbraio 2006, n. 40, il legislatore ha introdotto una serie di norme checonfermano l’attribuzione alla giustizia arbitrale di una funzione sostitutivadella giustizia pubblica. Anche se l’arbitrato rituale resta un fenomeno checomporta una rinuncia alla giurisdizione pubblica, esso mutua daquest’ultima alcuni meccanismi al fine di pervenire ad un risultato diefficacia sostanzialmente analoga a quella del dictum del giudice statale.Se, quindi, il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità inNumero registro generale 24427/2024Numero sezionale 2834/2026Numero di raccolta generale 8140/2026Data pubblicazione 01/04/2026materia, struttura l’ordinamento processuale in maniera tale daconfigurare l’arbitrato come una modalità di risoluzione delle controversiealternativa a quella giudiziale, è necessario che l’ordinamento giuridicopreveda anche misure idonee ad evitare che tale scelta abbia ricadutenegative per i diritti oggetto delle controversie stesse ».La giurisprudenza successiva di questa Corte si è mossa nel solco cosìautorevolmente tracciato.4.4 Nel caso specifico, previo accertamento della definitività del lodo, ilgiudice di merito dovrà interpretarlo per accertare quando effettivamenteil possesso del bene sia transitato in capo alla concedente e con esso latitolarità passiva del tributo, e ciò con particolare riferimento alla rilevanzadella disposta restituzione da parte dell’arbitro nonché in relazione a tuttele altre circostanze emergenti dal giudizio, e non solo in relazioneall’attendibilità o meno della dichiarazione del legale rappresentante dellalocataria.5. Il primo motivo va quindi accolto, assorbiti gli altri, la sentenza cassatae la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaToscana, che provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaToscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere altresì inordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo