CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 17430/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2056/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1265/2019,depositata i l 24/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizioi vicini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere proprietario di un fondo confinante con quello di proprietà dei convenuti; che lui e i suoi familiari avevano sempre utilizzato il passaggio posto sul fondo di proprietà dei convenuti e che dal 2008 i convenuti avevano arbitrariamente ristretto il viottolo, rendendo impraticabile il passaggio, anche a piedi. L’attore chiedeva quindi di accertare l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio, sia a piedi che con mezzi, sul fondo di proprietà dei convenuti. Il Tribunale di Alessandria accoglieva il ricorso possessorio nel frattempo proposto dall’attore, ordinando ai resistenti di rendere percorribile il viottolo. Il medesimo Tribunale, con la sentenza n. 519/2017, accoglieva la domanda di acquisto per usucapione della servitù di passaggio. 2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma la Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 1265/2019, ha rigettato il gravame. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazionededucendo 9 motivi. Resistono con controricorso gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] indicati in epigrafe. In prossimità dell’adunanza è stato depositato atto di costituzione del nuovo difensore dei ricorrenti ememoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in nove motivi. 1) Il primo motivo denuncia “violazione degli artt. 1058, 1027, 1065 e 1067 c.c., 164, 183 e 184 c.p.c.; omessa o apparente e/o contraddittoria motivazione ovvero omesso esame su un punto decisivo oggetto di discussione tra le parti; omessa pronuncia”: la sentenza impugnata sarebbe viziata da omessa pronuncia per non avere esaminato il motivo d’appello trascritto alle pp. 10-15 del ricorso e avere così confermato l’accoglimento della domanda di usucapione della servitù invece carente dei requisiti minimi e quindi nulla e inammissibile, essendo i fatti allegati – anche tardivamente – non sufficienti a provare il possesso, con conseguente inesistenza, contraddittorietà, apparenza e incomprensibilità della motivazione. 2) Il secondo motivo contesta “inesistenza ovvero apparenza della motivazione, violazione degli artt. 132, nn. 4 e 5, 115 e 116 c.p.c., 1362 c.c., error in procedendo e in iudicando ; omessa pronuncia”: la Corte d’appello ha affermato l’esistenza di un possesso ultraventennale idoneo a usucapire la servitù di passaggio “anche con mezzi agricoli” quando il diritto di passaggio, “peraltro erroneamente riconosciuto”, quale emerso dalle prove testimoniali sarebbe semmai solo quello a piedi e al più con mezzi agricoli, con conseguente travisamento delle prove, perplessità motivazionale e omessa pronuncia. 3) Il terzo motivo fa valere “inesistenza o apparenza della motivazione o motivazione perplessa; violazione degli artt. 115, 116, 246 c.p.c.; omessa pronuncia”, per lo “stravolgimento della prova” posto in essere dal giudice d’appello, censurabile come omessa valutazione, violazione di legge e omessa pronuncia; 4) Il quarto motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1027, 1065, 1067 e 1158 c.c.; 2697 c.c.; omessa pronuncia; omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti; contraddittorietà e nullità della sentenza” per a vere il giudice d’appello nulla specificato “in modo rigoroso e sufficiente, con riferimento al possesso ad usucapionem ” e per avere, in particolare, riconosciuto un passaggio “con mezzi”. 5) Il quinto motivo fa valere “violazione e falsa applicazione degli artt. 1027, 1065, 1067 e 1158 c.c.; 2697 c.c.; omessa pronuncia; omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti; contraddittorietà e nullità della sentenza” con riferimento alla “conclamata mancata pulizia della neve”tra i fondi, che impediva il passaggio. 6) Il sesto motivo contesta “omessa pronuncia, violazione degli artt. 183 e 194 c.p.c.; nullità della sentenza; motivazione apparente” per avere la consulenza tecnica d’ufficio operato “anche un asserito riconfinamento, senza contraddittorio e interessante la proprietà di terzi”. 7) Il settimo motivo fa valere “violazione o falsa applicazione degli artt. 1158, 1027, 1065, 1067 e 1069 c.c.; motivazione perplessa e/o apparente; error in procedendo ”: “ per mero tuziorismo” si contesta l’affermazione, “peraltro incidentale”, della Corte d’appello secondo cui il fondo finitimo è “parte integrante” della proprietà degli attori. 8) L’ottavo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione degli artt. 832, 1065-1067 e 1069 c.c.; omessa ovvero perplessa motivazione; error in procedendo e in iudicando , difetto di legittimazione passiva”: la Corte d’appello erroneamente non ha riconosciuto che la pronuncia di primo grado ha posto in essere una condanna “abnorme” a effettuare opere che rendessero idoneo l’esercizio della pretesa servitù. 9) Il nono motivo fa valere “inesistenza ovvero apparenza della motivazione; violazione degli artt. 115, 116, 345 c.p.c. e 2697 c.c., nullità della sentenza” in relazione alla mancata ammissione in appello dei documenti prodotti dai ricorrenti, benché rilevanti e decisivi. I nove motivi del ricorso sono infondati. Dalla suesposta sintesi del lung hissim o atto d’impugnazione - oltre 120 pagine con inserimento di interi atti processuali a caratteri minuscoli- si riesce comunque a cogliere il nucleo essenziale delle censure (e ciò evita una immediata pronuncia di inammissibilità per violazione del dovere di sinteticità e chiarezza espositiva: cfr. tra le tante, SSUU ord. 37552/2021). Tutti e nove i motivi allegano il vizio di motivazione, sotto il profilo della sua omissione o mancanza o contraddittorietà o inesistenza o apparenza. Va sottolineato in proposito che il controllo della motivazione del giudice di merito da parte di questa Corte di legittimità è ridotto al “minimo costituzionale”, con la conseguenza che “risulta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (così Cass., sez. un., n. 8038/2018; v. anche SSUU 8053/2014) e che la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio di motivazione apparente ricorr e quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (così, da ultimo, Cass., sez. un., n. 2767/2023 in motivazione e giurisprudenza ivi richiamata). La sentenza impugnata – sotto i profili denunciati – non presenta anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, contenendoargomentazioni che rendono chiaramente percepibile il fondamento della decisione. Si veda ad es.l’ultimo motivo, il nono: in relazione ai documenti prodotti in appello, la Corte d’appello ha chiaramente sottolineato che si trattava di documenti già nella disponibilità della parte nel giudizio di primo grado e che quindi in primo grado dovevano essere depositati, per cui il deposito in appelloera tardivo ai sensi dell’art. 345 c.p.c. Nei primi sei motivi, poi, si lamenta il vizio di omessa pronuncia. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio così che, “per integrare detto vizio, occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo neiconfronti di alcune parti” (così Cass. 5730/2020). Nei sei motivi, invece, il vizio di omessa pronuncia viene invocato per contestare il rigetto della censura d’appello (primo motivo) ovvero per denunciare la valutazione degli elementi probatori operata dal giudice di merito (secondo, terzo, quarto e quinto motivo) o ancora per lamentare il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni dei ricorrenti (quinto e sesto motivo). Il primo, il quarto e il quinto motivo contestano poi l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: il parametro, di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non può essere invocato nel caso in esame. Ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5 c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie, il ricorso per cassazione non può infatti essere proposto ai sensi del n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. quando la sentenza di appello, fondandosi sulle medesime ragioni di fatto, conferma la decisione di primo grado. Sotto il pr ofilo dell’omesso esame, le censure sono dunque inammissibili. In tutti e nove motivi viene poi invocato quale vizio la violazione e/o falsa applicazione di legge, invocando svariate disposizioni. Al riguardo va anzitutto sottolineato che il rinvio è da ritenersi inammissibile in quanto generico, risolvendosi in un mero richiamo delle disposizioni asseritamente violate senza esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni di diritto della sentenza impugnata. Secondo le sezioni unite di questa Corte, infatti, “in tema di ricorso per cassazione l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo” (Cass., sez. un., n. 23745/2020). Ciò vale per tutti i motivi. Nei primi cinque motivi, nella sostanza, si censura l’accertamento in fatto posto in essere dal giudice di merito e si chiede a questa Corte di legittimità una sua inammissibile rivalutazione (v. le pp. 6-9 della sentenza impugnata). Nel caso in esame, tale vizio non ricorre e quindi le relative censure sono infondate. Con specifico riguardo al sesto motivo, circa i l lamentato “riconfinamento” senza contraddittorio della consulenza tecnica d’ufficio, si veda la risposta alla censura della Corte d’appello alla p. 11 della sentenza impugnata (peraltro in linea con quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 3086/2022), nonché la precisazione che non vi è stato pregiudizio alcuno dei diritti del terzo.Consegue il rigetto. Il settimo motivo, formulato “per mero tuziorismo”, è inammissibileper difetto di interesse. Quanto all’ottavo motivo, la Corte d’appello ha correttamente precisato che la condanna all’esecuzione delle opere che consentano l’esercizio della servitù, lungi dall’essere una condanna “abnorme”, costituisce la diretta conseguenza dell’accolta domanda. Ls censura è quindi infondata. Infine, circa il nono motivo, già esaminato supra rispetto alla censura di inesistenza o apparenza della motivazione, va altresì rilevato come la Corte d’appello abbia correttamente applicato l’art.345 c.p.c.nella versione più recente ( essendo la sentenza di primo grado stata resa nel 2017), che consente la produzione in appello unicamente dei documenti che la parte dimostri di non avere potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Insomma, per espressa volontà del legislatore, il vaglio di indispensabilità non è più richiesto. Infine, neppure ricorre la violazione degli artt. 115 e 116 cpc nel senso inteso dalla giurisprudenza di questa Corte: infatti, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. E ancora,in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. SSUU 20867/2020). In conclusione, il ricorso , articolato - come si è visto - in una sequela di censure fattuali tendenti a sollecitare il riesame in sede di legittimitàdelle risultanze istruttorie (attività spettante al giudice di merito), va rigettato , con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 4.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da