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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 11886/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10825-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore e il [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 10825/2020 avverso la sentenza n. 28820/2019 della CORTE SUPREMA DI Numero sezionale 2946/2022Numero di raccolta generale 11886/2022 CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/11/2019; Data pubblicazione 12/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA], con precedente ricorso, ha agìto nei confronti del Ministero dell'Interno per ottenere il risarcimento o l’indennizzo che la legge prevede a favore delle vittime della mafia, e che è a carico dello specifico Fondo di Solidarietà gestito per l'appunto dal Ministero.

Ottenuta ragione in primo grado, e persa poi la causa in appello, la Gianchino ha fatto ricorso per Cassazione, ottenendo definitivo rigetto della sua pretesa. 2.-La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza 28820 del 2019, ha ritenuto applicabile al caso della Cianchino la normativa sopravvenuta, vale a dire la legge numero 122 del 2016, che ha previsto tra i requisiti soggettivi per ottenere il beneficio la necessità che il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti delinquenziali o che comunque al momento del fatto se ne sia definitivamente dissociato. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ritiene che questa decisione della Corte di Cassazione sia viziata da errore di fatto, in quanto avrebbe data per scontata la affiliazione mafiosa del marito, vittima di omicidio di mafia, incorrendo in un errore di percezione, laddove invece tale affiliazione doveva ritenersi esclusa. 4.- La ricorrente pertanto agisce con un motivo di ricorso al fine di ottenere la revocazione, per errore di fatto, di tale sentenza.

Si è costituito il Ministero dell’ Interno che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che 5.- Il ricorso è inammissibile.

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 10825/2020 Il ricorso non intercetta la ratio decidendi, la quale non verte sulla Numero sezionale 2946/2022Numero di raccolta generale 11886/2022 questione dell’estraneità o meno del soggetto all’ambiente mafioso, Data pubblicazione 12/04/2022 ma sull’interpretazione ed applicazione della norma da parte del giudice del merito, che la Corte ha reputato corrette.

La censura pone pertanto una questione rimasta estranea alla statuizione e denuncia un errore relativo ad una circostanza che non ha costituito oggetto della decisione e rispetto alla quale non è quindi configurabile una falsa percezione emergente dalla motivazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 5500,00 euro, oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma 17 marzo 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10825-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore e il [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 10825/2020 avverso la sentenza n. 28820/2019 della CORTE SUPREMA DI Numero sezionale 2946/2022Numero di raccolta generale 11886/2022 CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/11/2019; Data pubblicazione 12/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA], con precedente ricorso, ha agìto nei confronti del Ministero dell'Interno per ottenere il risarcimento o l’indennizzo che la legge prevede a favore delle vittime della mafia, e che è a carico dello specifico Fondo di Solidarietà gestito per l'appunto dal Ministero. Ottenuta ragione in primo grado, e persa poi la causa in appello, la Gianchino ha fatto ricorso per Cassazione, ottenendo definitivo rigetto della sua pretesa. 2.-La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza 28820 del 2019, ha ritenuto applicabile al caso della Cianchino la normativa sopravvenuta, vale a dire la legge numero 122 del 2016, che ha previsto tra i requisiti soggettivi per ottenere il beneficio la necessità che il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti delinquenziali o che comunque al momento del fatto se ne sia definitivamente dissociato. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ritiene che questa decisione della Corte di Cassazione sia viziata da errore di fatto, in quanto avrebbe data per scontata la affiliazione mafiosa del marito, vittima di omicidio di mafia, incorrendo in un errore di percezione, laddove invece tale affiliazione doveva ritenersi esclusa. 4.- La ricorrente pertanto agisce con un motivo di ricorso al fine di ottenere la revocazione, per errore di fatto, di tale sentenza. Si è costituito il Ministero dell’ Interno che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 5.- Il ricorso è inammissibile. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 10825/2020 Il ricorso non intercetta la ratio decidendi, la quale non verte sulla Numero sezionale 2946/2022Numero di raccolta generale 11886/2022 questione dell’estraneità o meno del soggetto all’ambiente mafioso, Data pubblicazione 12/04/2022 ma sull’interpretazione ed applicazione della norma da parte del giudice del merito, che la Corte ha reputato corrette. La censura pone pertanto una questione rimasta estranea alla statuizione e denuncia un errore relativo ad una circostanza che non ha costituito oggetto della decisione e rispetto alla quale non è quindi configurabile una falsa percezione emergente dalla motivazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 5500,00 euro, oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 17 marzo 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a
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