Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 27405/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9253-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],quali unici eredi del de cuius [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 5922/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06.10.2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017 n. 09253 sez.

S2 -ud. 28-06-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA]: con atto di citazione depositato dinanzi al Tribunale di Rieti, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’accertamento di una servitù di passaggio su strada che, costeggiando l’area pertinenziale all’immobile industriale di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., raggiungeva terreni e un’area immobiliare di sua proprietà,e altri fondi di proprietà della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa; il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva altresì la cessazione delle turbative e la reintegrazione nel possesso di detta servitù; con sentenza n. 473/2009 il Tribunale di Rieti accoglieva la domanda attorea ritenendo validamente costituita la servitù di passaggio a carico della proprietàdella [OSCURATO:SOCIETA].; la sentenza del Giudice di prime cure veniva appellata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. presso la Corte d’Appello di Roma, la quale chiedeva la riforma della decisione, l’accoglimento dell’azione negatoria servitutis ex art.949 cod. civ., nonché la condanna degli appellati alla cessazione di qualsivoglia turbativa; con sentenza n. 5922/2016 la Corte d’Appello di Roma accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo viziata da ultrapetizione la pronuncia di prime cure, considerando acquisita per usucapione la servitù di passaggio e regolando diversamente le spese di giudizio; con ricorso depositato in data 21.04.2017 gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiedevano la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, affidandolo a tre motivi di lagnanza; in data 13.06.2022 perveniva dinanzi a questa Corte, per il tramite dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], atto di rinuncia al ricorso in Cassazione, sottoscritto dai ricorrenti e contestualmente accettato Ric. 2017 n. 09253 sez.

S2 -ud. 28-06-2022 - 3 - dalla resistente [OSCURATO:SOCIETA]., unitamente all’attestazione di conformità dell’atto di rinuncia; [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. Ai sensi dell’art.390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.

1.2. Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 cod. civ. proc., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 cod. civ. proc..

Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza ch e occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

U,. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008).

1.3. Gli adempimenti previsti dall’art.390 cod. civ. proc. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ. proc.(cfr. Cass. n. 2317/2016).

1.4. Ai sensi dell’art.391, comma 4, cod. civ. proc., infatti, la condanna non èpronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. 1.5.Nella specie, l’atto di rinuncia è stato contestualmente accettato dalla resistente.

1.6. Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della SecondaSezione Civile della Corte Supre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9253-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],quali unici eredi del de cuius [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 5922/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06.10.2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017 n. 09253 sez. S2 -ud. 28-06-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA]: con atto di citazione depositato dinanzi al Tribunale di Rieti, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’accertamento di una servitù di passaggio su strada che, costeggiando l’area pertinenziale all’immobile industriale di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., raggiungeva terreni e un’area immobiliare di sua proprietà,e altri fondi di proprietà della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa; il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva altresì la cessazione delle turbative e la reintegrazione nel possesso di detta servitù; con sentenza n. 473/2009 il Tribunale di Rieti accoglieva la domanda attorea ritenendo validamente costituita la servitù di passaggio a carico della proprietàdella [OSCURATO:SOCIETA].; la sentenza del Giudice di prime cure veniva appellata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. presso la Corte d’Appello di Roma, la quale chiedeva la riforma della decisione, l’accoglimento dell’azione negatoria servitutis ex art.949 cod. civ., nonché la condanna degli appellati alla cessazione di qualsivoglia turbativa; con sentenza n. 5922/2016 la Corte d’Appello di Roma accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo viziata da ultrapetizione la pronuncia di prime cure, considerando acquisita per usucapione la servitù di passaggio e regolando diversamente le spese di giudizio; con ricorso depositato in data 21.04.2017 gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiedevano la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, affidandolo a tre motivi di lagnanza; in data 13.06.2022 perveniva dinanzi a questa Corte, per il tramite dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], atto di rinuncia al ricorso in Cassazione, sottoscritto dai ricorrenti e contestualmente accettato Ric. 2017 n. 09253 sez. S2 -ud. 28-06-2022 - 3 - dalla resistente [OSCURATO:SOCIETA]., unitamente all’attestazione di conformità dell’atto di rinuncia; [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Ai sensi dell’art.390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. 1.2. Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 cod. civ. proc., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 cod. civ. proc.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza ch e occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. U,. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008). 1.3. Gli adempimenti previsti dall’art.390 cod. civ. proc. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ. proc.(cfr. Cass. n. 2317/2016). 1.4. Ai sensi dell’art.391, comma 4, cod. civ. proc., infatti, la condanna non èpronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. 1.5.Nella specie, l’atto di rinuncia è stato contestualmente accettato dalla resistente. 1.6. Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della SecondaSezione Civile della Corte Supre
Sentenza Cassazione n. 27405/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris