CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 27301/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore , avv. [OSCURATO:PERSONA], che con memoriadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata edell'ordinanza genetica del GIP del Tribunale di Avelllino, con immediataliberazione del ricorrente[OSCURATO:PERSONA]1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso percassazione avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli,sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi, ha annullato limitatamente aicapi da 4) a 8) l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diAvellino del 19/3/2026 applicativa degli arresti domiciliari confermando, invece,l’ordinanza medesima in relazione ai capì 1), 2) e 3), concernenti fatti diestorsione, riciclaggio e minaccia per costringere a commettere un reato. IlTribunale del riesame, infatti, ha riconosciuto un grave quadro indiziarioconcernente i fatti accaduti in data 2/12/2024 allorché, secondo il raccontoritenuto credibile della persona offesa, a seguito della ricezione, su un contocorrente di quest’ultima, di un bonifico di 25.000,00 euro (provento di truffainformatica ai danni di terzi), il [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere, in modominaccioso ed estorsivo, un’intensa attività di coartazione della persona offesaAntonio [OSCURATO:PERSONA], inducendola ad effettuare due prelievi di denaro percomplessivi 8.000,00 euro2. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è fondato su quattro motivi di impugnazione:2.1. Con il primo motivo vengono dedotti la violazione di legge, conriferimento all’art. 291 co. 1 quater e 178 lett. c) cod. proc. pen., ed il vizio dimotivazione per aver ritenuto il Tribunale del riesame legittima l’emissione dellamisura cautelare senza il preventivo interrogatorio dell’indagato, sulla base diuna valutazione automatica e presuntiva della deroga prevista dall’art. 291 co. 1quater cod. proc. pen., con motivazione generica ed ipotetica, che nonconsiderava il ridimensionamento del quadro indiziario effettuato dalla stessaordinanza.2.2. Il secondo motivo prospetta la violazione di legge ed il vizio dimotivazione manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazionegiuridica dei fatti di cui agli artt. 629, 648bis e 493 ter cod. pen..2.3. Viene altresì prospettata la violazione di legge, in relazione agli artt.273 e 192 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione per l’acritica valutazionedelle dichiarazioni della persona offesa e l’omessa valutazione delle prove adiscarico.2.4. Con l’ultimo motivo di ricorso vengono dedotte la violazione degli artt.274 e 275 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordineall’attualità e concretezza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misuraimposta.3. Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.4. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica alla requisitoria delP.G. insistendo:- sull’illegittimità dell’omissione del previo interrogatorio;- sull’erronea qualificazione giuridica dei fatti, essendosi in presenza di unmero “accordo di affari” su investimenti “on line”;- sull’assenza gravità indiziaria e sull’erronea valutazione delle dichiarazionidella persona offesa;- sulla carenza di esigenze cautelari e di proporzionalità della misura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamenteinfondati o comunque non consentiti nella presente sede.2. Il primo motivo di ricorso, volto a prospettare la violazione di legge ed ilvizio di motivazione per aver ritenuto il Tribunale del riesame legittimal’emissione della misura cautelare senza il preventivo interrogatoriodell’indagato, è manifestamente infondato.Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di misurecautelari personali, la regola generale dell'interrogatorio di garanzia preventivo dicui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. non trova applicazione nel casoin cui il giudice sia investito di una domanda cautelare riguardante una pluralitàdi reati tra loro connessi, per taluno dei quali sia prevista una deroga, dovendosiriconoscere prevalenza al più grave reato ritenuto a ciò ostativo dal legislatore,in funzione della prevalente esigenza di mantenere riservata l'iniziativa cautelareunitaria (Sez. 3, n. 19068 del 15/01/2025, V., Rv. 288044 - 01).In coerenza con tali principi, pertanto, il Tribunale del riesame, sebbene nonabbia riconosciuto la gravità degli indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cuiai capi da 4) ad 8), ha riconosciuto la legittimità dell’omissione dell’interrogatoriopreventivo senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico e con argomentazionitutt’altro che generiche, sul rilievo che comunque anche il delitto di cui agli artt.110, 629 co. 1 e 2, in relazione all’art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., contestatoal capo 1), è riconducibile al catalogo di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) cod.proc. pen. e, richiamando la motivazione dell’ordinanza genetica, ha desunto lapericolosità sociale del ricorrente dai “precedenti penali analoghi e specifici”,oltre che dalle modalità del fatto delittuoso, ritenute rivelatrici del temperamentoaggressivo e violento del [OSCURATO:PERSONA], tale da rendere concreto il pericolo direiterazione di condotte della stessa specie, sia con ricorso alla violenza ai dannidella stessa persona offesa, sia precostituendosi occasioni analoghe a quellepredisposte ai danni del [OSCURATO:PERSONA], per reiterare reati della stessa specie ai dannidi altre persone. In tal modo ha congruamente giustificato, in modo insindacabilein sede di legittimità, la sussistenza di esigenze cautelari di cui all’art.274 lett. c)cod. proc. pen. in relazione ad uno dei delitti indicati dall’art. 407 comma 2 lett.a) cod.. proc. pen., come richiesto dall’art. all'art. 291, comma 1-quater, cod.proc. pen.3. E’ inammissibile anche il motivo di ricorso volto a prospettare laviolazione di legge ed il vizio di motivazione manifesta illogicità della motivazionein ordine alla qualificazione giuridica dei fatti di cui agli artt. 629, 648bis e 493ter cod. pen.Va premesso che, in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità,anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione deglielementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessoredegli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettivedell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip edel tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'attoimpugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragionigiuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicitàevidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo delprovvedimento. (Sez. 2, Sentenza n. 9212 del 02/02/2017 Rv. 269438 – 01)Tanto premesso, con riferimento alla qualificazione giuridica di cui al capo n.1), la sentenza impugnata ha riconosciuto la gravità degli indizi in ordine allacondotta estorsiva contestata in considerazione delle dettagliate dichiarazionidella persona offesa in ordine alle minacce poste in essere dal ricorrente perindurlo a prelevare per due volte la somma di euro 4.000,00 dal suo contocorrente, e dei riscontri che tali dichiarazioni hanno ricevuto dai genitori del DiPaola, che hanno confermato le minacce subite anche dalla stessa madre diquesto, nonché dalle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], sia “derelato”, con riferimento alle confidenze ricevute sul punto dal [OSCURATO:PERSONA], sia perscienza diretta, quanto alla sua intercessione presso il [OSCURATO:PERSONA] per stigmatizzarnel‘operato (pag. 9 dell’ordinanza impugnata).Con tali argomentazioni l’ordinanza impugnata ha dato ampiamente contodella qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1) come estorsione, nonrilevando le valutazioni difensive in ordine all’annullamento o meno della capacitàdi autodeterminazione della persona offesa, atteso che, in tema di estorsione,non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia del tuttoannullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con il pregiudiziopatrimoniale che ne consegue, sia accolta anche soltanto per mera convenienza,per evitare un male che agli occhi della vittima appaia più grave. (Sez. 2, n.32033 del 21/03/2019, Pg c. Berni, Rv. 277512 - 04).Analogamente, rilevando come siano stati versati sul conto corrente del DiPaola 25.000,00 euro di illecita provenienza, in quanto provento di truffa ai dannidi terzi, l’ordinanza impugnata (pag. 10) ha anche dato conto degli elementi chehanno indotto a riconoscere, in virtù del prelievo di tale somma, imposto dalGoman alla persona offesa, gravi indizi dell’elemento oggettivo del reato diriciclaggio di cui al capo n. 2).Le censure rivolte alla qualificazione ai sensi dell’art. 493 ter cod. proc. pen.delle condotte contestate ai capi nn. 7) ed 8), infine, sono inammissibili perdifetto di interesse, a seguito dell’annullamento dell’ordinanza cautelare conriferimento a tali contestazioni. In tema di procedimento cautelare, infatti,sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesameo del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenerel'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica delfatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura (Sez.2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01; conf. Sez. 6,n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028 - 01)4. Sono inammissibili perché generiche ed attinenti esclusivamente al meritodella decisione impugnata, oltre che aspecifiche, anche le censure rivolte di cui alterzo motivo di ricorso, volte a contestare l’asseritamente acritica valutazionedella ricostruzione alternativa proposta dal [OSCURATO:PERSONA] – peraltro nemmenospecificata nel ricorso - atteso che (come dinanzi già ricordato sub n. 3)l’ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni dellariconosciuta attendibilità del racconto del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai primi trecapi dell’incolpazione provvisoria, rilevando non soltanto la coerenza delracconto, ma anche la pluralità dei riscontri che questo ha ricevuto dalledichiarazioni dei propri genitori e di quelle rese da rese da [OSCURATO:PERSONA].L’assunto secondo cui i riscontri si riferirebbero esclusivamente a dichiarazioni“de relato” è poi anche aspecifico, oltre che manifestamente infondato, in quantonon si confronta con il condivisibile rilievo dell’ordinanza impugnata secondo ilquale si tratta, invece, anche di dichiarazioni per scienza diretta, con riferimentoall’aggressione subìta dalla madre del [OSCURATO:PERSONA] ed alle rimostranze effettuate dalNigro nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], dopo che lo stesso aveva ricevuto il racconto dellapersona offesa.5. E’ inammissibile anche l’ultimo motivo di ricorso, perché volto acontestare esclusivamente il merito del provvedimento impugnato che, conargomentazioni idonee a giustificare la scelta della misura, ha dato conto nonsoltanto dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di condotte dellastessa specie di quelle per cui si procede, desunto dal grave precedente specificoda cui il ricorrente è gravato e dalle modalità del fatto, connotato da violenza eminaccia esercitata perfino nei confronti della madre della persona offesa, e, maanche dell’adeguatezza e della proporzionalità della misura disposta,evidenziando come questa sia resa necessaria dal riconoscimento dellaconcretezza del pericolo di reiterazione di analoghe condotte non soltanto neiconfronti dell’attuale persona offesa, ma anche di terzi estrani.6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]