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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01789/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 dicembre 2018, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli al capo D, ai sensi dell'art. 4 legge n. 110/1975, e ne confermava la responsabilità per il delitto di lesioni personali ascrittogli al capo B, rideterminandone la pena in euro 1.000 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza e, quindi, anche nella parte in cui il Tribunale aveva revocato, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale concesso al prevenuto con la diversa sentenza di condanna, ancora per una condotta di lesioni personali, pronunciata del Tribunale di Avezzano il 2 marzo 2009, divenuta irrevocabile il 7 aprile 2009.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 168, comma 1, cod. pen., ed il vizio di motivazione in relazione al mancato annullamento da parte della Corte d'appello della revoca del beneficio concesso nella precedente pronuncia.

La riforma della sentenza di prime cure, infatti, con l'irrogazione della sola pena pecuniaria aveva eliminato la condizione prevista dall'art. 168, comma 1, cod. pen. (l'avere, nel quinquennio, commesso un delitto per il quale era stata inflitta una pena detentiva), che aveva determinato la revoca del beneficio.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 157 cod. pen., per non essere stato dichiarato prescritto anche il delitto, di lesioni personali, contestato all'imputato al capo D della rubrica.

Dal momento che la pena irrogata era stata, come si è detto, quella pecuniaria doveva dedursi, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 274/2000, che non era stata confermata la recidiva contestata e ritenuta dal primo giudice (Cass.

SU nn. 35738/2010 e 18.1.1991 Grassi).

Così che il termine di prescrizione era decorso, considerata la data di consumazione del reato, il 14 novembre 2010, prima della pronuncia di appello del 3 dicembre 2018.

3. La Procura Generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso - sull'omesso ripristino del beneficio relativo ad altra condanna - merita accoglimento, il secondo - sulla prescrizione del residuo delitto - è, invece, manifestamente infondato.

1. Il Tribunale aveva revocato la sospensione condizionale della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Gip del Tribunale di Avezzano del 2 marzo 2009, divenuta definitiva il 7 aprile 2009, per i reati di lesioni personali e porto abusivo di strumento atto ad offendere, consumati I'll ottobre 2008.

La revoca era stata determinata, ai sensi dell'art. 168, comma primo n. 1, cod. pen., dalla condanna dell'imputato alla pena detentiva di mesi sei e giorni quindici di reclusione inflitta per gli analoghi reati, di lesioni personali e di porto abusivo di strumento atto ad offendere, consumati il 14 novembre 2010 (e, quindi nei cinque anni dalla precedente condanna a pena sospesa), oggetto del presente procedimento.

Con la riforma della sentenza di prime cure ad opera della Corte di appello, dichiarata estinta per prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, la pena per il residuo delitto di lesioni personali, era stata fissata in euro 1.000, applicando la sanzione prevista per i reati di competenza del giudice di pace.

Nel resto, e quindi anche nella revoca della sospensione della pena dell'indicata pronuncia, la Corte aveva confermato l'impugnata sentenza.

Dimenticando così che la revoca stessa si reggeva sull'avvenuta irrogazione di una pena detentiva, posto che la norma applicata dal primo giudice, l'art. 168 cod. pen., al primo comma, dispone che "la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto ... per cui venga inflitta una pena detentiva".

Se ne deduce che la Corte d'appello, nel parzialmente riformare la sentenza del Tribunale e nell'irrogare la sola pena pecuniaria, avrebbe dovuto eliminare la suddetta revoca.

La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto in accoglimento del primo motivo di ricorso.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che è errato il conteggio del termine di prescrizione in esso contenuto, non tenendosi conto dei periodi di sospensione del medesimo, che sono: 60 giorni dall'udienza del 17 giungo 2014, l'intero lasso di tempo intercorso fra il 25 giugno 2018 eli. ottobre 2018.

Quanto al computo del termine è corretta l'osservazione del ricorrente circa la mancata conferma della recidiva da parte della Corte distrettuale considerando che la pena fissata non era stata aumentata (come invece aveva fatto il Tribunale, riconoscendone la sussistenza) a tale titolo (irrilevante è invece il fatto, sottolineato dalla difesa, della mancata irrogazione di pene diverse da quella pecuniaria essendo le stesse previste dall'art. 52, comma 3, D.Igs. n. 274/2000, solo quando ricorra la recidiva reiterata infraquiquennale e non, come nel caso di specie, la sola recidiva reiterata).

Ne deriva che, dalla data di consumazione del reato, il 14 novembre 2010, considerando il termine ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. di anni sette e mesi sei, aggiungendo i ricordati periodi di sospensione, il medesimo è decorso soltanto il 12 dicembre 2018 e, quindi, in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, del 3 dicembre 2018.

La censura, pertanto, circa la mancata declaratoria della prescrizione anche del delitto di lesioni personali prima della pronuncia della sentenza impugnata, è manifestamente infondata.

3. Né può considerarsi l'ulteriore decorso del termine da tale momento (dalla pronuncia dell'impugnata sentenza) posto che il ricorso sul punto è stato dichiarato manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, e che il primo motivo, accolto nella presente decisione, attiene ad un capo del tutto diverso della pronuncia impugnata.

A tale ultimo proposito, infatti, deve ricordarsi che le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato, con la sentenza n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.

Vero è che la pronuncia citata riguarda l'autonomia delle decisioni inerenti i singoli, diversi, reati oggetto del processo ma è altrettanto vero che, in motivazione, le Sezioni unite hanno precisato come debba analogamente concludersi quando si tratti di diversi "capi" della sentenza (precisando tuttavia che non altrettanto può ritenersi quando di tratti di "punti" diversi della stessa).Sulla distinzione fra "capi" e "punti" della sentenza erano già intervenute le Sezioni unite, con la sentenza n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino (citata, difatti, nel percorso argomentativo della sentenza Aiello), affermando che, poiché la cosa giudicata si forma sui "capi" della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui "punti" di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame.

Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce.

Da ciò si deve allora evincere che, in relazione ai reati giudicati, costituiscono un "punto" della decisione impugnata tutte le censure mosse in ordine alla ritenuta colpevolezza dell'imputato, alla pena da irrogare (con i benefici da riconoscere) ed alle pene accessorie da applicare.

Un ambito dal quale non può che essere ritenuto estraneo l'effetto penale della ritenuta responsabilità e della comminatoria della sanzione sul beneficio concesso su una pena irrogata per un diverso reato, attenendo tale questione soltanto al "capo" della pronuncia afferente tale distinta pronuncia di responsabilità, visto che riguarda la concreta eseguibilità di quella, diversa, pena.

Un principio, questo, che è già stato declinato, da questa Corte, in altra fattispecie concreta in cui veniva in questione la sola determinazione del trattamento sanzionatorio relativo ad una diversa condanna.

Si è infatti affermato che il parziale accoglimento del ricorso in cassazione limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione "esterna" con reato separatamente giudicato e meno grave non consente la rilevabilità della estinzione per prescrizione del reato in ordine al quale si procede e rispetto al quale il ricorso risulti inammissibile (in motivazione la Corte ha precisato che l'accoglimento della doglianza comporta unicamente che, all'esito del giudizio di rinvio, in luogo della pena separatamente inflitta possa essere irrogato un più contenuto aumento ex art. 81, cod. pen.) (Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, dep. 13/01/2020, Fusco, Rv. 278678).In conclusione, la riforma sul diverso "capo" inerente il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in relazione ad altra condanna non riverbera i suoi effetti, ai fini della prescrizione, sul reato i cui motivi di censura sono stati dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso, in Roma l'11 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 dicembre 2018, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli al capo D, ai sensi dell'art. 4 legge n. 110/1975, e ne confermava la responsabilità per il delitto di lesioni personali ascrittogli al capo B, rideterminandone la pena in euro 1.000 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza e, quindi, anche nella parte in cui il Tribunale aveva revocato, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale concesso al prevenuto con la diversa sentenza di condanna, ancora per una condotta di lesioni personali, pronunciata del Tribunale di Avezzano il 2 marzo 2009, divenuta irrevocabile il 7 aprile 2009. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 168, comma 1, cod. pen., ed il vizio di motivazione in relazione al mancato annullamento da parte della Corte d'appello della revoca del beneficio concesso nella precedente pronuncia. La riforma della sentenza di prime cure, infatti, con l'irrogazione della sola pena pecuniaria aveva eliminato la condizione prevista dall'art. 168, comma 1, cod. pen. (l'avere, nel quinquennio, commesso un delitto per il quale era stata inflitta una pena detentiva), che aveva determinato la revoca del beneficio. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 157 cod. pen., per non essere stato dichiarato prescritto anche il delitto, di lesioni personali, contestato all'imputato al capo D della rubrica. Dal momento che la pena irrogata era stata, come si è detto, quella pecuniaria doveva dedursi, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 274/2000, che non era stata confermata la recidiva contestata e ritenuta dal primo giudice (Cass. SU nn. 35738/2010 e 18.1.1991 Grassi). Così che il termine di prescrizione era decorso, considerata la data di consumazione del reato, il 14 novembre 2010, prima della pronuncia di appello del 3 dicembre 2018. 3. La Procura Generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso - sull'omesso ripristino del beneficio relativo ad altra condanna - merita accoglimento, il secondo - sulla prescrizione del residuo delitto - è, invece, manifestamente infondato. 1. Il Tribunale aveva revocato la sospensione condizionale della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Gip del Tribunale di Avezzano del 2 marzo 2009, divenuta definitiva il 7 aprile 2009, per i reati di lesioni personali e porto abusivo di strumento atto ad offendere, consumati I'll ottobre 2008. La revoca era stata determinata, ai sensi dell'art. 168, comma primo n. 1, cod. pen., dalla condanna dell'imputato alla pena detentiva di mesi sei e giorni quindici di reclusione inflitta per gli analoghi reati, di lesioni personali e di porto abusivo di strumento atto ad offendere, consumati il 14 novembre 2010 (e, quindi nei cinque anni dalla precedente condanna a pena sospesa), oggetto del presente procedimento. Con la riforma della sentenza di prime cure ad opera della Corte di appello, dichiarata estinta per prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, la pena per il residuo delitto di lesioni personali, era stata fissata in euro 1.000, applicando la sanzione prevista per i reati di competenza del giudice di pace. Nel resto, e quindi anche nella revoca della sospensione della pena dell'indicata pronuncia, la Corte aveva confermato l'impugnata sentenza. Dimenticando così che la revoca stessa si reggeva sull'avvenuta irrogazione di una pena detentiva, posto che la norma applicata dal primo giudice, l'art. 168 cod. pen., al primo comma, dispone che "la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto ... per cui venga inflitta una pena detentiva". Se ne deduce che la Corte d'appello, nel parzialmente riformare la sentenza del Tribunale e nell'irrogare la sola pena pecuniaria, avrebbe dovuto eliminare la suddetta revoca. La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto in accoglimento del primo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che è errato il conteggio del termine di prescrizione in esso contenuto, non tenendosi conto dei periodi di sospensione del medesimo, che sono: 60 giorni dall'udienza del 17 giungo 2014, l'intero lasso di tempo intercorso fra il 25 giugno 2018 eli. ottobre 2018. Quanto al computo del termine è corretta l'osservazione del ricorrente circa la mancata conferma della recidiva da parte della Corte distrettuale considerando che la pena fissata non era stata aumentata (come invece aveva fatto il Tribunale, riconoscendone la sussistenza) a tale titolo (irrilevante è invece il fatto, sottolineato dalla difesa, della mancata irrogazione di pene diverse da quella pecuniaria essendo le stesse previste dall'art. 52, comma 3, D.Igs. n. 274/2000, solo quando ricorra la recidiva reiterata infraquiquennale e non, come nel caso di specie, la sola recidiva reiterata). Ne deriva che, dalla data di consumazione del reato, il 14 novembre 2010, considerando il termine ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. di anni sette e mesi sei, aggiungendo i ricordati periodi di sospensione, il medesimo è decorso soltanto il 12 dicembre 2018 e, quindi, in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, del 3 dicembre 2018. La censura, pertanto, circa la mancata declaratoria della prescrizione anche del delitto di lesioni personali prima della pronuncia della sentenza impugnata, è manifestamente infondata. 3. Né può considerarsi l'ulteriore decorso del termine da tale momento (dalla pronuncia dell'impugnata sentenza) posto che il ricorso sul punto è stato dichiarato manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, e che il primo motivo, accolto nella presente decisione, attiene ad un capo del tutto diverso della pronuncia impugnata. A tale ultimo proposito, infatti, deve ricordarsi che le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato, con la sentenza n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Vero è che la pronuncia citata riguarda l'autonomia delle decisioni inerenti i singoli, diversi, reati oggetto del processo ma è altrettanto vero che, in motivazione, le Sezioni unite hanno precisato come debba analogamente concludersi quando si tratti di diversi "capi" della sentenza (precisando tuttavia che non altrettanto può ritenersi quando di tratti di "punti" diversi della stessa).Sulla distinzione fra "capi" e "punti" della sentenza erano già intervenute le Sezioni unite, con la sentenza n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino (citata, difatti, nel percorso argomentativo della sentenza Aiello), affermando che, poiché la cosa giudicata si forma sui "capi" della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui "punti" di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. Da ciò si deve allora evincere che, in relazione ai reati giudicati, costituiscono un "punto" della decisione impugnata tutte le censure mosse in ordine alla ritenuta colpevolezza dell'imputato, alla pena da irrogare (con i benefici da riconoscere) ed alle pene accessorie da applicare. Un ambito dal quale non può che essere ritenuto estraneo l'effetto penale della ritenuta responsabilità e della comminatoria della sanzione sul beneficio concesso su una pena irrogata per un diverso reato, attenendo tale questione soltanto al "capo" della pronuncia afferente tale distinta pronuncia di responsabilità, visto che riguarda la concreta eseguibilità di quella, diversa, pena. Un principio, questo, che è già stato declinato, da questa Corte, in altra fattispecie concreta in cui veniva in questione la sola determinazione del trattamento sanzionatorio relativo ad una diversa condanna. Si è infatti affermato che il parziale accoglimento del ricorso in cassazione limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione "esterna" con reato separatamente giudicato e meno grave non consente la rilevabilità della estinzione per prescrizione del reato in ordine al quale si procede e rispetto al quale il ricorso risulti inammissibile (in motivazione la Corte ha precisato che l'accoglimento della doglianza comporta unicamente che, all'esito del giudizio di rinvio, in luogo della pena separatamente inflitta possa essere irrogato un più contenuto aumento ex art. 81, cod. pen.) (Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, dep. 13/01/2020, Fusco, Rv. 278678).In conclusione, la riforma sul diverso "capo" inerente il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in relazione ad altra condanna non riverbera i suoi effetti, ai fini della prescrizione, sul reato i cui motivi di censura sono stati dichiarati inammissibili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena; dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, in Roma l'11 novembre 2
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