CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 11250/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'eccezione di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 31 maggio 2022 dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la decisione del Tribunale di Savona che, per quanto di interesse in questa sede, aveva condannato, anche agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia grave ai danni di [OSCURATO:PERSONA] commesso il 7 novembre 2014, infliggendogli la pena di un mese di reclusione, previa esclusione della contestata recidiva. 2. Contro la sentenza predetta ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia formulando due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge perché la Corte di appello non aveva rilevato che era maturata la prescrizione il 26 maggio 2022, come segnalato nelle conclusioni scritte che il difensore aveva depositato e che erano state ignorate. 2.1. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione della disciplina di cui al d.l. 137 del 2020. Il ricorrente rappresenta che, nel decreto di citazione per il giudizio di appello per l'udienza del 22 marzo 2022, non erano specificate le modalità attraverso cui l'udienza si sarebbe tenuta; nelle more dell'udienza, era stato comunicato il rinvio di ufficio al 31 maggio 2022. Nell'intervallo di tempo trascorso tra la comunicazione del rinvio ed il 31 maggio 2022, nulla era stato notificato che specificasse le modalità di trattazione dell'udienza quindi, nel silenzio, valevano le disposizioni di cui al dl. 137 del 2020. Il difensore dell'imputato aveva formulato istanza di trattazione orale con pec del 18 maggio 2022, ma l'ufficio ne aveva erroneamente stimata la tardività. Il difensore si era adeguato e, nei cinque giorni dal 31 maggio, il 26, aveva depositato le proprie conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso—con cui si lamenta il mancato rilievo, da parte della Corte di appello, della prescrizione maturata prima della deliberazione del 31 maggio 2022 — è manifestamente infondato in quanto il termine prescrizionale è decorso il 10 luglio 2022, dovendosi aggiungere, al termine massimo di anni sette e mesi sei (computato dalla data del commesso reato, 7 novembre 2014), i 64 giorni di sospensione a causa del rinvio dell'udienza del 17 marzo 2020 ai sensi dell'art. 83, comma 2 e 4, dl. 18 del 2020. Non va tenuto conto, invece, della recidiva, esclusa dal Giudice di prime cure. 2. Il secondo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta la mancata trattazione in presenza del giudizio di appello — è manifestamente infondato giacché la richiesta di discussione orale era effettivamente intempestiva, siccome depositata telematicamente solo il 18 maggio 2022, a fronte di un'udienza fissata per il successivo 31 maggio e, quindi, in ritardo rispetto al «termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza» di cui all'art. 23-bis, comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020 , n. 137, conv. con mod. con legge 18 dicembre 2020, n.176. Peraltro la parte ha depositato conclusioni scritte in vista dell'udienza del 31 maggio 2022 in cui non ha formulato contestazioni sulla mancata trattazione orale; né il ricorrente aveva chiesto la trattazione in presenza per la prima udienza, quella del 22 marzo 2022, laddove pure il suo difensore aveva concluso per iscritto. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favor