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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36587/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 624 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 del medesimo codice; Considerato che con l'unico motivo il ricorrente ripropone censure, già formulate con l'atto d'appello, relative all'erronea ricostruzione dei fatti e alla corretta valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilità, e che si tratta, dunque, di doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già correttamente disattese dal giudice di merito (pag. 4), mediante motivazione che, perché non manifestamente illogica, è insindacabile in questa sede di legittimità (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 624 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 del medesimo codice; Considerato che con l'unico motivo il ricorrente ripropone censure, già formulate con l'atto d'appello, relative all'erronea ricostruzione dei fatti e alla corretta valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilità, e che si tratta, dunque, di doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già correttamente disattese dal giudice di merito (pag. 4), mediante motivazione che, perché non manifestamente illogica, è insindacabile in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 36587/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris