CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45390/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09/09/2020 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in sede di giudizio abbreviato, confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in t relazione ad otto reati di rapina aggravata (due dei quali solo tentati) in danno di esercizi commerciali e di connessi reati di lesioni personali, fatti commessi nel territorio di Varese tra il settembre e l'ottobre del 2018. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per non avere la Corte aderito alla richiesta di concordato in appello formulata dalla difesa all'udienza di celebrazione del giudizio di secondo grado, richiesta che aveva ottenuto il parere verbale favorevole del Procuratore generale. La Corte ha ritenuto che tale richiesta non fosse formulata, mentre invece essa era stata rigettata sia pure solo verbalmente; 2) violazione di legge per non avere la Corte valorizzato la circostanza che il ricorrente, nelle varie occasioni delittuose, non aveva mai impugnato l'arma utilizzata dai correi, avendo avuto un ruolo marginale; tale arma, peraltro, era una pistola giocattolo, come tale riconosciuta dalle vittime (si cita, in particolare, la deposizione della persona offesa della rapina contestata al capo A della imputazione, l'unica che il ricorrente non aveva confessato di aver commesso e dalla quale egli avrebbe dovuto essere assolto). Tanto avrebbe dovuto comportare l'esclusione dell'aggravante dell'uso dell'arma nei reati di rapina, con riduzione della pena; 3) violazione di legge per il mancato assorbimento dei reati di lesioni personali (di lieve entità) contestati ai capi D ed H nei rispettivi reati di rapina di cui ai capi C e G. Si censura, altresì, la statuizione relativa alla ritenuta aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 1 cod.pen. - che il ricorso indica come "aggravante dell'ergastolo" - contestata con riguardo al reato di lesioni personali di cui al capo D; 4) violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, dalla lettura del verbale di udienza del processo di appello e dalla consultazione degli atti, resa possibile dalla natura processuale della questione, non risulta che il ricorrente avesse formulato rituale istanza di concordato in appello. Rimane indimostrato l'assunto che tale richiesta fosse stata avanzata solo verbalmente e solo verbalmente respinta. 2. In ordine al secondo motivo, il ricorrente, nell'atto di appello, non aveva mosso alcuna censura rispetto al giudizio di responsabilità per la rapina di cui al capo A, della cui condanna si duole genericamente e senza addurre specifici argomenti neanche nell'atto di impugnazione della sentenza di primo grado. Quanto all'aggravante dell'arma per i fatti di rapina, a fg. 59 della sentenza di primo grado, il GUP aveva precisato che nessuna delle persone offese aveva riconosciuto l'arma come giocattolo, neanche la vittima del reato di cui al capo A citata in ricorso ma non nell'atto di appello, con conseguente inammissibilità del motivo che pretenderebbe accertamenti di fatto sottratti al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame. Si ricordi, in generale, il principio di diritto secondo cui, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'uso delle armi nel delitto di rapina occorre, qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo, che questa non sia riconoscibile come tale. (Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante in quanto dalle deposizioni testimoniali era risultato che l'arma era munita di tappo rosso alla canna) (Sez. 2, n. 4712 del 17/11/2017, dep. 2018, D'Elia, Rv. 272012). La Corte ha fatto buon uso di tale principio ritenendo sussistente l'aggravante del reato di rapina in ogni circostanza, giustificandone l'applicazione in capo all'imputato in funzione del ruolo non minimale di esecutore materiale dei reati, dato decisivo per ritenere del tutto superfluo l'accertamento su chi tra i correi avesse di fatto utilizzato l'arma nei singoli episodi delittuosi, tutti consapevolmente commessi dal ricorrente e dai coimputati e peraltro oggetto di confessione (ad eccezione del capo A). 3. Quanto al terzo motivo, deve richiamarsi il principio di diritto, invero da lungo tempo affermato senza soluzione di continuità, secondo cui il delitto di rapina assorbe in sé soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, per cui, ove la vis compulsiva raggiunge nell'iter criminoso un grado tale da divenire causa di lesioni personali, l'agente risponde anche di questo autonomo reato (Sez. 2, n. 6986 del 19/12/1976, dep. 1977, Iovanovic, Rv. 136049). Il ricorrente non contesta la sussistenza dei reati di lesioni personali, limitandosi ad affermare che si trattava di lesioni lievi, circostanza del tutto ininfluente rispetto all'applicazione della regola giuridica prima evidenziata. In ordine alla aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 1 cod.pen., contestata con riguardo al reato di lesioni personali di cui al capo D, si tratta dell'aggravante del nesso teleologico tra il reato di lesioni personali e quello di rapina di cui al capo C, in linea con la ricostruzione in fatto della vicenda offerta dalle conformi sentenze di merito. Il motivo, peraltro, non aveva formato oggetto dell'atto di appello e si rivela del tutto eccentrico. 4. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte confermato la pena inflitta dal GUP rimarcando il ruolo dell'imputato e la gravità dei fatti anche per la loro reiterazione. La motivazione è immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, dovendosi rammentare che la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in ader,.rnza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.11.2021. Il