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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36250/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo l' istanza avanzata dal Procuratore generale in sede, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le seguenti sentenze: a) sentenza della Corte di appello di Milano in data 17 novembre 2015; b) sentenza della Corte di appello di Milano in data 25 novembre 2016; c) sentenza della Corte di appello di Brescia in data 26 aprile 2018.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'omessa pronuncia da parte della Corte territoriale rispetto alla eccezione di incompetenza funzionale sollevata dal condannato, secondo il quale il giudice dell'esecuzione doveva essere individuato, a norma dell'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., nel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza che aveva emesso il decreto penale di condanna in data 3 novembre 2020, divenuto irrevocabile il 16 marzo 2021.

Essendo tale provvedimento l'ultimo ad essere divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda da parte dell'organo dell'esecuzione, il giudice competente a decidere su detta istanza doveva essere individuato, per l'appunto, nel citato Giudice per le indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Invero, la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 16127 del 01/04/2021, Rv. 281055 - 01).

Nel caso in esame, come risulta dal certificato penale in atti, al momento della presentazione della istanza di revoca della sospensione condizionale della pena (28 luglio 2021), l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile nei confronti dell'odierno ricorrente era il decreto penale emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza in data 3 novembre 2020, divenuto esecutivo il giorno 16 marzo 2021.

Deve poi aggiungersi che il condannato aveva depositato una memoria per l'udienza in camera di consiglio tenutasi il 7 febbraio 2022, con la quale aveva sollevato l'eccezione di incompetenza funzionale della Corte territoriale, della quale però nulla si dice nel provvedimento impugnato.

3. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione deve essere individuato, ai sensi dell'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., nel sopra indicato Giudice per le indagini preliminari e non già nella Corte di appello di Brescia la quale, per la medesima ragione, era incompetente a decidere.

4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza per l'ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo l' istanza avanzata dal Procuratore generale in sede, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le seguenti sentenze: a) sentenza della Corte di appello di Milano in data 17 novembre 2015; b) sentenza della Corte di appello di Milano in data 25 novembre 2016; c) sentenza della Corte di appello di Brescia in data 26 aprile 2018. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'omessa pronuncia da parte della Corte territoriale rispetto alla eccezione di incompetenza funzionale sollevata dal condannato, secondo il quale il giudice dell'esecuzione doveva essere individuato, a norma dell'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., nel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza che aveva emesso il decreto penale di condanna in data 3 novembre 2020, divenuto irrevocabile il 16 marzo 2021. Essendo tale provvedimento l'ultimo ad essere divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda da parte dell'organo dell'esecuzione, il giudice competente a decidere su detta istanza doveva essere individuato, per l'appunto, nel citato Giudice per le indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 16127 del 01/04/2021, Rv. 281055 - 01). Nel caso in esame, come risulta dal certificato penale in atti, al momento della presentazione della istanza di revoca della sospensione condizionale della pena (28 luglio 2021), l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile nei confronti dell'odierno ricorrente era il decreto penale emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza in data 3 novembre 2020, divenuto esecutivo il giorno 16 marzo 2021. Deve poi aggiungersi che il condannato aveva depositato una memoria per l'udienza in camera di consiglio tenutasi il 7 febbraio 2022, con la quale aveva sollevato l'eccezione di incompetenza funzionale della Corte territoriale, della quale però nulla si dice nel provvedimento impugnato. 3. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione deve essere individuato, ai sensi dell'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., nel sopra indicato Giudice per le indagini preliminari e non già nella Corte di appello di Brescia la quale, per la medesima ragione, era incompetente a decidere. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza per l'ulteri
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