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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 43985/2022

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Partinico avverso la sentenza del 16/03/2022 emessa dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 marzo 2022 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la decisione emessa dal Tribunale di Palermo il 3 novembre 2020 - che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale (capi A) e B), oltre che del reato di concorso (assieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nel possesso ingiustificato di strumenti rilevanti ai sensi dell'art. 707 cod, pen. (capo C) - dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti per il reato contravvenzionale di cui al capo C), estinto per prescrizione, con la conseguente riduzione a mesi otto e giorni quindici di reclusione della pena irrogatagli e la conferma nel resto della decisione impugnata.

2. Nell'interesse del predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, violazioni di legge in ordine alla configurabilità del reato di cui al capo B), sul duplice rilievo: a) che la sua condotta non era consistita nell'opporsi ai pubblici ufficiali che sottoponevano a sequestro il veicolo alla cui guida egli era stato in precedenza notato, ma nel pronunciare parole offensive e minacciose nei loro confronti, dopo che il verbale di sequestro era stato perfezionato, con la conseguente arbitrarietà dell'atto d'ufficio, stante l'assenza di correlazione temporale fra il momento in cui l'imputato era stato visto alla guida del veicolo e la sua redazione in Caserma, avvenuta a distanza di qualche ora; b) che la reazione dell'imputato non si è verificata nel momento in cui i pubblici ufficiali stavano redigendo, all'interno della Stazione dei Carabinieri, i verbali a suo carico, ma al momento della loro consegna, ossia quando l'attività d'ufficio era stata già compiuta.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 settembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 19 settembre 2022 il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le su indicate ragioni di doglianza essenzialmente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa, o alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio di merito improponibile in questa Sede, omettendo di esaminare criticamente, sulla base di una puntuale analisi logico- argomentativa, i lineari passaggi attraverso i quali si snodano le sequenze motivazionali della decisione impugnata.2.

Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme vagliate dal Giudice di primo grado, la Corte distrettuale ha puntualmente esaminato e confutato le, qui reiterate, obiezioni difensive, coerentemente illustrando le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità sulla base delle dirimenti considerazioni qui di seguito richiamate: a) i militari operanti non hanno potuto contestare nell'immediatezza la violazione di guida senza patente all'imputato, per essersi egli dato alla fuga con l'autovettura da lui condotta, facendo perdere le sue tracce proprio nel momento in cui era in corso di svolgimento un ordinario servizio di controllo sul territorio; b) successivamente, nel momento in cui essi lo rintracciavano, ponendo in essere tutte le operazioni conseguenziali alla contestazione della predetta violazione del codice stradale e al sequestro dell'autovettura da lui in precedenza guidata, l'imputato dapprima cercava di aggredire una terza persona (proprietaria di un'abitazione presso cui era stato poco prima segnalato un l'urto), continuando altresì a minacciarla in presenza della propria convivente [OSCURATO:PERSONA] e del cugino [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo fermati, rispettivamente alla guida e a bordo della medesima autovettura, in quanto ritenuti responsabili di un tentativo di furto), nonostante l'invito a calmarsi rivoltogli dai militari; c) quindi egli proferiva anche nei confronti di costoro le frasi minacciose contestate nell'imputazione, rendendo necessario l'intervento di altre pattuglie, che accompagnavano i presenti presso la locale caserma, ove il Mulè, appena contestatagli formalmente la predetta infrazione, continuava a pronunciare all'indirizzo dei militari le suindicate espressioni, puntando il dito contro uno di essi; d) l'imputato si è rivolto con frasi minacciose ai militari, sia nel momento in cui essi cercavano di sedare gli animi dopo il fermo delle due persone ritenute responsabili del tentativo di furto in un'abitazione, sia negli uffici della locale Stazione, alla presenza dei suoi coimputati.

Muovendo da tali rilievi, sì come distintamente e globalniente apprezzati in punto di fatto, la sentenza impugnata ha esaminato e disatteso la qui riproposta doglianza inerente all'evocata configurabilità dell'esimente della reazione legittima ad un atto arbitrario del pubblico ufficiale, coerentemente escludendo gli elementi sintomatici dell'arbitrarietà dell'atto sulla base delle argomentazioni qui di seguito indicate: a) che l'attività d'ufficio svolta dai militari operanti, al cui doveroso svolgimento l'imputato ha opposto la sua aggressiva reazione, non giungeva affatto inaspettata, ma trovava la sua legittima giustificazione a fronte della precedente condotta di volontaria sottrazione ad un controllo stradale posto in essere mentre egli si trovava alla guida di un'autovettura senza patente; b) che il Mulè era pienamente consapevole del fatto che la sua precedente condotta aveva determinato l'evolversi della situazione in seguito verificatasi; c) che il comportamento da lui tenuto ha costituito, pertanto, la causa del ritardo nella contestazione dell'infrazione stradale e nell'espletamento del sequestro dell'autovettura da parte dei carabinieri, con la conseguente esclusione dell'ipotesi che egli potesse versare, ai sensi dell'art. 59, quarto comma, cod. pen., nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, dinanzi ad una situazione che, se effettiva, avrebbe integrato un atto ingiustamente persecutorio dei pubblici ufficiali operanti.

3. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrato attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione 1:ali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dalla Corte territoriale, ma vi abbia genericamente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati nel giudizio di appello, la cui sollecitata rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile.

4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Partinico avverso la sentenza del 16/03/2022 emessa dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 marzo 2022 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la decisione emessa dal Tribunale di Palermo il 3 novembre 2020 - che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale (capi A) e B), oltre che del reato di concorso (assieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nel possesso ingiustificato di strumenti rilevanti ai sensi dell'art. 707 cod, pen. (capo C) - dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti per il reato contravvenzionale di cui al capo C), estinto per prescrizione, con la conseguente riduzione a mesi otto e giorni quindici di reclusione della pena irrogatagli e la conferma nel resto della decisione impugnata. 2. Nell'interesse del predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, violazioni di legge in ordine alla configurabilità del reato di cui al capo B), sul duplice rilievo: a) che la sua condotta non era consistita nell'opporsi ai pubblici ufficiali che sottoponevano a sequestro il veicolo alla cui guida egli era stato in precedenza notato, ma nel pronunciare parole offensive e minacciose nei loro confronti, dopo che il verbale di sequestro era stato perfezionato, con la conseguente arbitrarietà dell'atto d'ufficio, stante l'assenza di correlazione temporale fra il momento in cui l'imputato era stato visto alla guida del veicolo e la sua redazione in Caserma, avvenuta a distanza di qualche ora; b) che la reazione dell'imputato non si è verificata nel momento in cui i pubblici ufficiali stavano redigendo, all'interno della Stazione dei Carabinieri, i verbali a suo carico, ma al momento della loro consegna, ossia quando l'attività d'ufficio era stata già compiuta. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 settembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 19 settembre 2022 il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le su indicate ragioni di doglianza essenzialmente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa, o alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio di merito improponibile in questa Sede, omettendo di esaminare criticamente, sulla base di una puntuale analisi logico- argomentativa, i lineari passaggi attraverso i quali si snodano le sequenze motivazionali della decisione impugnata.2. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme vagliate dal Giudice di primo grado, la Corte distrettuale ha puntualmente esaminato e confutato le, qui reiterate, obiezioni difensive, coerentemente illustrando le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità sulla base delle dirimenti considerazioni qui di seguito richiamate: a) i militari operanti non hanno potuto contestare nell'immediatezza la violazione di guida senza patente all'imputato, per essersi egli dato alla fuga con l'autovettura da lui condotta, facendo perdere le sue tracce proprio nel momento in cui era in corso di svolgimento un ordinario servizio di controllo sul territorio; b) successivamente, nel momento in cui essi lo rintracciavano, ponendo in essere tutte le operazioni conseguenziali alla contestazione della predetta violazione del codice stradale e al sequestro dell'autovettura da lui in precedenza guidata, l'imputato dapprima cercava di aggredire una terza persona (proprietaria di un'abitazione presso cui era stato poco prima segnalato un l'urto), continuando altresì a minacciarla in presenza della propria convivente [OSCURATO:PERSONA] e del cugino [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo fermati, rispettivamente alla guida e a bordo della medesima autovettura, in quanto ritenuti responsabili di un tentativo di furto), nonostante l'invito a calmarsi rivoltogli dai militari; c) quindi egli proferiva anche nei confronti di costoro le frasi minacciose contestate nell'imputazione, rendendo necessario l'intervento di altre pattuglie, che accompagnavano i presenti presso la locale caserma, ove il Mulè, appena contestatagli formalmente la predetta infrazione, continuava a pronunciare all'indirizzo dei militari le suindicate espressioni, puntando il dito contro uno di essi; d) l'imputato si è rivolto con frasi minacciose ai militari, sia nel momento in cui essi cercavano di sedare gli animi dopo il fermo delle due persone ritenute responsabili del tentativo di furto in un'abitazione, sia negli uffici della locale Stazione, alla presenza dei suoi coimputati. Muovendo da tali rilievi, sì come distintamente e globalniente apprezzati in punto di fatto, la sentenza impugnata ha esaminato e disatteso la qui riproposta doglianza inerente all'evocata configurabilità dell'esimente della reazione legittima ad un atto arbitrario del pubblico ufficiale, coerentemente escludendo gli elementi sintomatici dell'arbitrarietà dell'atto sulla base delle argomentazioni qui di seguito indicate: a) che l'attività d'ufficio svolta dai militari operanti, al cui doveroso svolgimento l'imputato ha opposto la sua aggressiva reazione, non giungeva affatto inaspettata, ma trovava la sua legittima giustificazione a fronte della precedente condotta di volontaria sottrazione ad un controllo stradale posto in essere mentre egli si trovava alla guida di un'autovettura senza patente; b) che il Mulè era pienamente consapevole del fatto che la sua precedente condotta aveva determinato l'evolversi della situazione in seguito verificatasi; c) che il comportamento da lui tenuto ha costituito, pertanto, la causa del ritardo nella contestazione dell'infrazione stradale e nell'espletamento del sequestro dell'autovettura da parte dei carabinieri, con la conseguente esclusione dell'ipotesi che egli potesse versare, ai sensi dell'art. 59, quarto comma, cod. pen., nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, dinanzi ad una situazione che, se effettiva, avrebbe integrato un atto ingiustamente persecutorio dei pubblici ufficiali operanti. 3. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrato attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione 1:ali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dalla Corte territoriale, ma vi abbia genericamente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati nel giudizio di appello, la cui sollecitata rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,
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