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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35588/2025

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno nel proc. a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Salerno in data 23/01/2025 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione concernente la pena pecuniaria [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso con il quale il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno ha impugnato la sentenza del Tribunale di Salerno del 23/01/205 deducendo l'omessa irrogazione della pena pecuniaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannata per il delitto di truffa; considerato che il ricorso è fondato avuto riguardo alla previsione di legge che contempla, per il delitto di truffa, la pena detentiva congiunta a quella pecuniaria; ritenuto che a tale omissione dà luogo ad un errore di diritto, come tale non rettificabile né con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., né attraverso la motivazione della sentenza medesima, trattandosi di lacuna che determina, ex art. 546, comma 3, cod. proc. pen., l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, né con la procedura di rettificazione di cui all'art. 619 cod. proc. pen., atteso che la possibilità di emendare, in sede di legittimità, l'illegalità della pena, nella sua specie o nella sua quantità, è limitata al caso in cui l'errore non sia in danno dell'imputato, stante l'insuperabilità del divieto di "reformatio in peius" (Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, Rv. 287510; Sez. 2, n. 22494 del 25/05/2021,Rv. 281453); considerato che nel caso di specie trattasi di ricorso per saltum per cui l'annullamento va disposto ai sensi dell'art. 569, co. 4, cod. proc. pen., al giudice competente per l'appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno nel proc. a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Salerno in data 23/01/2025 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione concernente la pena pecuniaria [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso con il quale il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno ha impugnato la sentenza del Tribunale di Salerno del 23/01/205 deducendo l'omessa irrogazione della pena pecuniaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannata per il delitto di truffa; considerato che il ricorso è fondato avuto riguardo alla previsione di legge che contempla, per il delitto di truffa, la pena detentiva congiunta a quella pecuniaria; ritenuto che a tale omissione dà luogo ad un errore di diritto, come tale non rettificabile né con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., né attraverso la motivazione della sentenza medesima, trattandosi di lacuna che determina, ex art. 546, comma 3, cod. proc. pen., l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, né con la procedura di rettificazione di cui all'art. 619 cod. proc. pen., atteso che la possibilità di emendare, in sede di legittimità, l'illegalità della pena, nella sua specie o nella sua quantità, è limitata al caso in cui l'errore non sia in danno dell'imputato, stante l'insuperabilità del divieto di "reformatio in peius" (Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, Rv. 287510; Sez. 2, n. 22494 del 25/05/2021,Rv. 281453); considerato che nel caso di specie trattasi di ricorso per saltum per cui l'annullamento va disposto ai sensi dell'art. 569, co. 4, cod. proc. pen., al giudice competente per l'appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso il
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