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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20717/2024

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eguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 14544/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna n. 2773 / 14 / 20 1 5 , depositata il 1 4 . 12 .2015 .

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del27 marzo 2024 . [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Modena rigettava i l ricorso propost o da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l ’avviso di accertamento, per imposte dirette e Oggetto: Tributi IVA, in relazione all’anno d’imposta 2007, con il quale erano stati disconosciuti i costi relativi alle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’impresa [OSCURATO:PERSONA]; - c on la sentenza in epigrafe indicata , l a CT R del l ’Emilia – Romagna accoglieva l’appello proposto da ll a contribuente osservando, per quanto qui rileva,che: -la società contribuente operava nel settore dei manufatti lavorati in legno per esposizioni di materiale ceramico, la cui lavorazione avveniva in tre fasi: 1) trasformazione della materia prima; 2) montaggio e verniciatura dei componenti; 3) imballaggio e carico dei prodotti; - il giudice di primo grado non aveva riconosciuto i costi relativi alle ultime due fasi per la genericità delle fatture, che avrebbeimpedito il controllo sulla quantità e qualità delle stesse prestazioni; - poiché si trattava di prestazioni svolte da manodopera di terzi , retribuiti direttamente dai fornitori, la contribuente non poteva avere nel dettaglio le singole posizioni lavorative, posto che si trattava di documentazione riguardante i rapporti tra i prestatori d'opera e la cooperativa legata alla committenza con contratto di appalto; - l'unica documentazione a disposizione della contribuente era costituita da manoscritti redatti dalla stessa per controllare la corrispondenza del costo esposto in fattura; -i costi contestati, peraltro, erano stati riconosciuti come inerenti dal primo giudice, laddove aveva afferma to che le prestazioni riguardavano “ lavorazioni effettuate all'interno de l l'azienda della società ricorrente, indubbiamente riconducibili al processo produttivo"; - l’inesistenza e la non inerenza dei costi non poteva essere dedotta dalla mera irregolarità formale delle fatture dei fornitori, non potendo la contribuente, per causa alla stessa non imputabile, specificare ulteriormente la descrizione delle prestazioni ricevute; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; -la contribuent e resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o di ricorso , la ricorrent e Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 109, comma 5, TUIR, 19 e 21, comma 2, lett. b) e g) del d.P.R. n. 633 del 1972, 2729 e 2697 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che l’inerenza, la certezza e la congruità dei costi sarebbero dimostrate dal fatto che si trattava di costi intrinsecamente connessi con la tipologia delle prestazioni rese, senza considerare che la generica descrizione delle fatture non permetteva di rinvenire elementi certi e precisi, atti a descrivere la natura, qualità e quantità dei servizi formanti oggetto delle operazioni fatturate e che era onere della contribuente, in mancanza dei prescritti requisiti di forma e contenuto, dimostrare l’effettività dei costi dedotti; - preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata dalla controricorrente,per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto l’esposizione dei fatti di causa si sostanzierebbe “in un mero rimando, peraltro erroneo, agli atti formulati in sede di merito, unitamente alla mera trasposizione della sentenza gravata e della normativa di riferimento”; -nella specie, invero, risulta rispettato, alle pagine 2 - 5 del ricorso, il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in ossequio del quale il ricorso per cassazione deve contenere per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass., 3 novembre 2020, n. 24432; Cass. 28 maggio 2018, n. 13312; Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926); - del tutto priva di fondamento è pure l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, formulata dalla controricorrente esclusivamente sulla base della asserita infondatezza e strumentalità del ricorso; - va rigettata anche l’eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso perdifetto di autosufficienza, avendo la ricorrente riprodotto, nelle note a p. 6 del ricorso per cassazione, la parte dell’avviso di accertamento in cui si fa riferimento alla documentazione esibita dalla contribuente a supporto delle fatture contestate; - va infine disattesa anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità del motivo, in quanto sarebbe volto ad ottenere un ulteriore esame dei fatti e delle emergenze istruttorie, dato che la parte ricorrente lamenta, in realtà, la non corretta sussunzione della fattispecie nell'ambito del paradigma astratto delle disposizioni indicate nella rubrica della censura, laddove la CTR ha ritenuto che l’Ufficio non avesse assolto all'onere probatorio per contestare la mancanza dei requisiti di inerenza, certezza ed esistenza delle spese, desumibili dalla documentazione prodotta dalla contribuente; -ciò premesso, il motivo è fondato;- sul punto occorre ribadire che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili.

A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa”(ex plurimis , Cass. 26.05.2017, n. 13300); - anche in tema di IVA, questa Corte ha condivisibilmente affermato che, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente, in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato (Cass. n. 18904 del 17/07/2018); -secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, inoltre, sia in tema di imposizione diretta sia in tema di IVA, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e, quindi, idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate (Cass. n. 21980/15, n. 21446/14, n. 24426/13, n. 9108/12, n. 5748/10), sebbene il contribuente possa integrare il contenuto della fattura con elementi di prova idonei a dimostrare la deducibilità dei costi (Cass. n. 1147/2010); - questo collegio intende dare continuità al richiamato orientamento, anche recentemente confermato (Cass. n. 18208/2021), conforme, per quanto riguarda, in particolare, l’IVA, alla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 – [OSCURATO:PERSONA] e Turisticos SA c. [OSCURATO:PERSONA] e Aduaneira), secondo la quale la normativa unionale prescrive l'obbligatorietà dell'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma della sesta direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi, al fine di consentire alle Amministrazioni finanziarie di controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell'IVA, anche se l'Amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale; - colui che chiede la detrazione dell'IVA, pertanto, ha l'onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, quindi, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta; - le indicazioni richieste dall’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 rispondono ad una oggettiva finalità di trasparenza e di conoscibilità, essendo funzionali a consentire l'esatta e precisa identificazione dell'oggetto della prestazione, da indicarsi specificandone natura, qualità e quantità, e, di conseguenza, a permettere l'espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria (Cass. n. 21980/2015);- la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, in quanto, a fronte dell’accertata genericità delle fatture relative ai costi oggetto di disconoscimento, ritenute dal primo giudice inidonee a provare la quantità e la qualità delle prestazioni indicate, si è limitata ad affermare che la contribuente “non poteva avere nel dettaglio le singole posizioni lavorative di chi effettivamente svolgeva il lavoro posto che tale documentazione investe i rapporti tra prestatori d’opera e la cooperativa legata alla committenza con contratto di appalto”e che “l’unica documentazione poteva attenere ad appunti e manoscritti redatti dalla [OSCURATO:PERSONA] redatti per controllare ai fini interni di corrispondenza del costo esposto in fattura”, senza considerare che era onere della contribuente fornire la prova dell'inerenza, dell’esistenza e della naturadelle spese contestate; - in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; la causa va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell ’Emilia - Romagna , in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell ’Emilia - Romagna, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 14544/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna n. 2773 / 14 / 20 1 5 , depositata il 1 4 . 12 .2015 . Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del27 marzo 2024 . [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Modena rigettava i l ricorso propost o da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l ’avviso di accertamento, per imposte dirette e Oggetto: Tributi IVA, in relazione all’anno d’imposta 2007, con il quale erano stati disconosciuti i costi relativi alle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’impresa [OSCURATO:PERSONA]; - c on la sentenza in epigrafe indicata , l a CT R del l ’Emilia – Romagna accoglieva l’appello proposto da ll a contribuente osservando, per quanto qui rileva,che: -la società contribuente operava nel settore dei manufatti lavorati in legno per esposizioni di materiale ceramico, la cui lavorazione avveniva in tre fasi: 1) trasformazione della materia prima; 2) montaggio e verniciatura dei componenti; 3) imballaggio e carico dei prodotti; - il giudice di primo grado non aveva riconosciuto i costi relativi alle ultime due fasi per la genericità delle fatture, che avrebbeimpedito il controllo sulla quantità e qualità delle stesse prestazioni; - poiché si trattava di prestazioni svolte da manodopera di terzi , retribuiti direttamente dai fornitori, la contribuente non poteva avere nel dettaglio le singole posizioni lavorative, posto che si trattava di documentazione riguardante i rapporti tra i prestatori d'opera e la cooperativa legata alla committenza con contratto di appalto; - l'unica documentazione a disposizione della contribuente era costituita da manoscritti redatti dalla stessa per controllare la corrispondenza del costo esposto in fattura; -i costi contestati, peraltro, erano stati riconosciuti come inerenti dal primo giudice, laddove aveva afferma to che le prestazioni riguardavano “ lavorazioni effettuate all'interno de l l'azienda della società ricorrente, indubbiamente riconducibili al processo produttivo"; - l’inesistenza e la non inerenza dei costi non poteva essere dedotta dalla mera irregolarità formale delle fatture dei fornitori, non potendo la contribuente, per causa alla stessa non imputabile, specificare ulteriormente la descrizione delle prestazioni ricevute; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; -la contribuent e resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o di ricorso , la ricorrent e Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 109, comma 5, TUIR, 19 e 21, comma 2, lett. b) e g) del d.P.R. n. 633 del 1972, 2729 e 2697 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che l’inerenza, la certezza e la congruità dei costi sarebbero dimostrate dal fatto che si trattava di costi intrinsecamente connessi con la tipologia delle prestazioni rese, senza considerare che la generica descrizione delle fatture non permetteva di rinvenire elementi certi e precisi, atti a descrivere la natura, qualità e quantità dei servizi formanti oggetto delle operazioni fatturate e che era onere della contribuente, in mancanza dei prescritti requisiti di forma e contenuto, dimostrare l’effettività dei costi dedotti; - preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata dalla controricorrente,per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto l’esposizione dei fatti di causa si sostanzierebbe “in un mero rimando, peraltro erroneo, agli atti formulati in sede di merito, unitamente alla mera trasposizione della sentenza gravata e della normativa di riferimento”; -nella specie, invero, risulta rispettato, alle pagine 2 - 5 del ricorso, il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in ossequio del quale il ricorso per cassazione deve contenere per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass., 3 novembre 2020, n. 24432; Cass. 28 maggio 2018, n. 13312; Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926); - del tutto priva di fondamento è pure l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, formulata dalla controricorrente esclusivamente sulla base della asserita infondatezza e strumentalità del ricorso; - va rigettata anche l’eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso perdifetto di autosufficienza, avendo la ricorrente riprodotto, nelle note a p. 6 del ricorso per cassazione, la parte dell’avviso di accertamento in cui si fa riferimento alla documentazione esibita dalla contribuente a supporto delle fatture contestate; - va infine disattesa anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità del motivo, in quanto sarebbe volto ad ottenere un ulteriore esame dei fatti e delle emergenze istruttorie, dato che la parte ricorrente lamenta, in realtà, la non corretta sussunzione della fattispecie nell'ambito del paradigma astratto delle disposizioni indicate nella rubrica della censura, laddove la CTR ha ritenuto che l’Ufficio non avesse assolto all'onere probatorio per contestare la mancanza dei requisiti di inerenza, certezza ed esistenza delle spese, desumibili dalla documentazione prodotta dalla contribuente; -ciò premesso, il motivo è fondato;- sul punto occorre ribadire che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa”(ex plurimis , Cass. 26.05.2017, n. 13300); - anche in tema di IVA, questa Corte ha condivisibilmente affermato che, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente, in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato (Cass. n. 18904 del 17/07/2018); -secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, inoltre, sia in tema di imposizione diretta sia in tema di IVA, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e, quindi, idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate (Cass. n. 21980/15, n. 21446/14, n. 24426/13, n. 9108/12, n. 5748/10), sebbene il contribuente possa integrare il contenuto della fattura con elementi di prova idonei a dimostrare la deducibilità dei costi (Cass. n. 1147/2010); - questo collegio intende dare continuità al richiamato orientamento, anche recentemente confermato (Cass. n. 18208/2021), conforme, per quanto riguarda, in particolare, l’IVA, alla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 – [OSCURATO:PERSONA] e Turisticos SA c. [OSCURATO:PERSONA] e Aduaneira), secondo la quale la normativa unionale prescrive l'obbligatorietà dell'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma della sesta direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi, al fine di consentire alle Amministrazioni finanziarie di controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell'IVA, anche se l'Amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale; - colui che chiede la detrazione dell'IVA, pertanto, ha l'onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, quindi, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta; - le indicazioni richieste dall’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 rispondono ad una oggettiva finalità di trasparenza e di conoscibilità, essendo funzionali a consentire l'esatta e precisa identificazione dell'oggetto della prestazione, da indicarsi specificandone natura, qualità e quantità, e, di conseguenza, a permettere l'espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria (Cass. n. 21980/2015);- la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, in quanto, a fronte dell’accertata genericità delle fatture relative ai costi oggetto di disconoscimento, ritenute dal primo giudice inidonee a provare la quantità e la qualità delle prestazioni indicate, si è limitata ad affermare che la contribuente “non poteva avere nel dettaglio le singole posizioni lavorative di chi effettivamente svolgeva il lavoro posto che tale documentazione investe i rapporti tra prestatori d’opera e la cooperativa legata alla committenza con contratto di appalto”e che “l’unica documentazione poteva attenere ad appunti e manoscritti redatti dalla [OSCURATO:PERSONA] redatti per controllare ai fini interni di corrispondenza del costo esposto in fattura”, senza considerare che era onere della contribuente fornire la prova dell'inerenza, dell’esistenza e della naturadelle spese contestate; - in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; la causa va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell ’Emilia - Romagna , in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell ’Emilia - Romagna, in
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