Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2025
ECLI:EU:T:2025:920
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0684_INF
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 settembre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – Munich (MUNICH10A.T.M.)
(causa T‑684/24)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo MUNICH10A.T.M. – Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Tardivo deposito della memoria con i motivi del ricorso – Richiesta di prosecuzione del procedimento – Articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94 del regolamento 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1
a
frase)
(v. punto 24)
2.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Termini – Prosecuzione del procedimento in caso di inosservanza di un termine – Deposito tardivo della memoria con i motivi del ricorso – Inammissibilità – Riapertura dei termini mediante istanza di restitutio in integrum – Ammissibilità – Presupposti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 68, 104 e 105, § 2)
(v. punti 38‑44)
3.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Enunciazione astratta – Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 46, 47)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SL e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si faranno carico delle proprie spese.