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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 11767/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; letta la memoria della parte civile, che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso e di liquidare le spese, come da nota allegata; ritenuto che i motivi di ricorso, che denunciano la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena pecuniaria in luogo della pena detentiva e l'eccessività della pena, non sono deducibili in questa sede, oltre a risultare generici e manifestamente infondati, a fronte della motivazione resa, che in modo completo ed esaustivo giustifica la valutazione di congruità espressa (v. pag. 4 con riferimento alla vicenda sottostante, alla gravità della condotta, aggravata dalla qualifica professionale dell'imputato e dall'intensità del dolo); considerato che anche il motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 4 della motivazione, che attribuisce rilievo assorbente alla gravità del fatto e all'intenzionalità della condotta); ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); rilevato che la memoria depositata dalla parte civile non contiene elementi di contrasto della pretesa dell'imputato ultronei rispetto al preliminare vaglio di inammissibilità, tali da offrire un utile contributo alla definizione del procedimento e da ritenere effettivamente esplicata una attività defensionale meritevole di ristoro, la richiesta di liquidazione delle spese non può essere accolta (Sez. 7, ord. n. 11064 del 07/02/2019; Sez.7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] idente / Anna C is uolo Giorgil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; letta la memoria della parte civile, che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso e di liquidare le spese, come da nota allegata; ritenuto che i motivi di ricorso, che denunciano la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena pecuniaria in luogo della pena detentiva e l'eccessività della pena, non sono deducibili in questa sede, oltre a risultare generici e manifestamente infondati, a fronte della motivazione resa, che in modo completo ed esaustivo giustifica la valutazione di congruità espressa (v. pag. 4 con riferimento alla vicenda sottostante, alla gravità della condotta, aggravata dalla qualifica professionale dell'imputato e dall'intensità del dolo); considerato che anche il motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 4 della motivazione, che attribuisce rilievo assorbente alla gravità del fatto e all'intenzionalità della condotta); ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); rilevato che la memoria depositata dalla parte civile non contiene elementi di contrasto della pretesa dell'imputato ultronei rispetto al preliminare vaglio di inammissibilità, tali da offrire un utile contributo alla definizione del procedimento e da ritenere effettivamente esplicata una attività defensionale meritevole di ristoro, la richiesta di liquidazione delle spese non può essere accolta (Sez. 7, ord. n. 11064 del 07/02/2019; Sez.7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] idente / Anna C is uolo Giorgil
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