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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 30509/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 7253-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante 2020 pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2922 presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 518/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 09/01/2018 R.G.N. 298/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 7253/2018 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], agente di commercio plurimandatario anche per la [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo 1995 - 31.12.2012, ottenne dal Tribunale di Brescia un decreto ingiuntivo recante l'importo complessivo di C 23.337,80 di cui C 15.926,21 a titolo di indennità suppletiva di clientela, C 4.396,00 per indennità di mancato preavviso, C 265,44 per FIRR anno 2012 e C 2.750,15 per provvigioni maturate nell'ultimo trimestre del 2012.

2. A seguito di opposizione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. il Tribunale di Brescia revocava il decreto ed accertava che la società, dopo la notifica, aveva pagato la somma di C 2.335,35 per provvigioni ed C 2.924,54 per indennità di mancato preavviso.

Ha poi quantificato in via equitativa in C 1.000,00 l'integrazione dovuta per indennità di mancato preavviso ed in C 5.000,00 quella dovuta per la cessazione del rapporto.

3. La Corte di appello di Brescia investita del gravame da parte dell'agente lo ha accolto in parte ed ha accertato che l'indennità sostitutiva del preavviso ammontava ad C 4.396,55 condannando la società a corrispondere la somma dovuta, una volta detratto quanto già erogato a tale titolo. du,

4. In particolare la sentenza ha accertatorl'agente aveva beneficiato di un mese e mezzo dei sei mesi di preavviso spettanti sulla base del contratto e dell'A.E.C. settore industria e ne ha calcolato l'importo tenendo conto delle provvigioni liquidate nell'anno 2011.

Ha invece ritenuto equo l'importo liquidato dal Tribunale a titolo di indennità di fine rapporto avuto riguardo alla media delle provvigioni degli ultimi cinque anni e della diminuzione dei clienti sofferta dalla mandante negli ultimi anni, accertata e non contestata.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi ai quali ha opposto difese la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

6. Con il primo motivo di ricorso è denunciata in relazione al contratto di agenzia sottoscritto dalle parti la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ.. r.g. n. 7253/2018

6.1. Sostiene il ricorrente che la sentenza sarebbe incorsa nella denunciata violazione di legge essendosi limitata ad una interpretazione letterale del contratto trascurando di valutare, nello stabilire quale fosse la comune intenzione delle parti, il comportamento da queste tenuto successivamente alla sua conclusione.

In particolare ritiene che l'avvenuto versamento all'Enasarco delle somme per F.I.R.R. rivelava l'intento di applicare l'[OSCURATO:PERSONA] anche per quanto concerne l'indennità suppletiva di clientela essendobíndennità di fine rapporto previste dall'A.E.C. tra loro inscindibili.

7. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ancora una volta, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. in relazione all'art. 22 dell'A.E.C.

Industria del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Sostiene che la dedotta inscindibilità delle indennità di fine rapporto avrebbe dovuto convincere il giudice di appello della circostanza che la disciplina dell'A.E.C. trovava applicazione sia per la F.I.R.R. che per l'indennità suppletiva di clientela.

8. Le due censure, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

8.1. Pur denunciando una violazione delle norme in tema di interpretazione del contratto il ricorrente nella sostanza oppone alla ricostruzione operata dal giudice di appello una sua lettura delle clausole contrattuali, opposta a quella della Corte ed a lui favorevole, ma trascura di considerare che nell'interpretazione del contratto l'elemento letterale ha carattere prioritario e che in virtù del richiamo contenuto all'art. 1362 cod. civ. l'indagine va estesa ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma risulti incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.

I canoni ermeneutici stabiliti dagli artt.1362 e seguenti cod.civ. privilegiano, innanzitutto, l'elemento letterale, e, solo nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, è consentito il ricorso agli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti (cfr.Cass.30/11/2017 n.28763, 28/02/2006 n. 4501).

8.2. Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha posto in rilievo che la volontà delle parti contrattuali di rinviare al 1751 cod. civ. è stata da loro chiaramente espressa.

Ha sottolineato che l'art. 13 del contratto, nel disciplinare l'indennità di risoluzione del rapporto, richiama r.g. n. 7253/2018 esplicitamente la norma del codice ed afferma che a seguito della risoluzione all'agente spetta "una indennità nella misura e nei termini stabiliti dal 1751c.c.".

Espressione questa che non lascia dubbi e dunque spazi per il ricorso ad altri criteri di interpretazione.

A ciò si aggiunga che il giudice di appello ha esattamente posto in rilievo il carattere di chìusura della disposizione dell'art. 18 del contratto che rinvia in genere alle disposizioni di legge ed all'A.E.C.

"per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel (...) contratto".

Orbene, da un canto il giudice di appello ha escluso l'esistenza di lacune nella disciplina del contratto e dall'altro ha accertato che il versamento dei contributi all'ENASARCO per l'agente era obbligatorio e rispondeva a finalità previdenziali e dì gestione di altre provvidenze.

9. Il terzo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 e ss. cod.civ. e dell'art. 12 delle preleggi in relazione all'art. 31 del regolamento ENASARCO, di cui alla delibera del c.d.a. della Fondazione del

30.10. 2003 approvata con d.m. 23.12.2003, ed è dedotta la violazione dell'art. 1362 e ss. cod. civ. in relazione a A.E.C.

Industria del 2002, è infondato per l'assorbente ragione che, una volta ritenuta convenzionalmente applicabile la disciplina codicistica, nessun rilievo ha verificare se dal versamento del FIRR all'ENASARCO si possa desumere l'applicazione al rapporto della disciplina dettata dall'[OSCURATO:PERSONA].

10. Anche l'ultimo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la nullità della sentenza in relazione all'inconciliabilità delle affermazioni in essa contenute tra loro contrastanti, non può essere accolto.

10.1. Il giudice di appello, lungi dall'incorrere nella denunciata nullità, ha ben chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di contenere gli spazi residuali di applicazione dell'A.E.C. limitati a "quanto non espressamente previsto e disciplinato nel (...) contratto".

11. In conclusione, per le ragioni esposte, il rìcorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato r.g. n. 7253/2018 pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 3000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 7253-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante 2020 pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2922 presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 518/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 09/01/2018 R.G.N. 298/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 7253/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], agente di commercio plurimandatario anche per la [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo 1995 - 31.12.2012, ottenne dal Tribunale di Brescia un decreto ingiuntivo recante l'importo complessivo di C 23.337,80 di cui C 15.926,21 a titolo di indennità suppletiva di clientela, C 4.396,00 per indennità di mancato preavviso, C 265,44 per FIRR anno 2012 e C 2.750,15 per provvigioni maturate nell'ultimo trimestre del 2012. 2. A seguito di opposizione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. il Tribunale di Brescia revocava il decreto ed accertava che la società, dopo la notifica, aveva pagato la somma di C 2.335,35 per provvigioni ed C 2.924,54 per indennità di mancato preavviso. Ha poi quantificato in via equitativa in C 1.000,00 l'integrazione dovuta per indennità di mancato preavviso ed in C 5.000,00 quella dovuta per la cessazione del rapporto. 3. La Corte di appello di Brescia investita del gravame da parte dell'agente lo ha accolto in parte ed ha accertato che l'indennità sostitutiva del preavviso ammontava ad C 4.396,55 condannando la società a corrispondere la somma dovuta, una volta detratto quanto già erogato a tale titolo. du, 4. In particolare la sentenza ha accertatorl'agente aveva beneficiato di un mese e mezzo dei sei mesi di preavviso spettanti sulla base del contratto e dell'A.E.C. settore industria e ne ha calcolato l'importo tenendo conto delle provvigioni liquidate nell'anno 2011. Ha invece ritenuto equo l'importo liquidato dal Tribunale a titolo di indennità di fine rapporto avuto riguardo alla media delle provvigioni degli ultimi cinque anni e della diminuzione dei clienti sofferta dalla mandante negli ultimi anni, accertata e non contestata. 5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi ai quali ha opposto difese la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo di ricorso è denunciata in relazione al contratto di agenzia sottoscritto dalle parti la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ.. r.g. n. 7253/2018 6.1. Sostiene il ricorrente che la sentenza sarebbe incorsa nella denunciata violazione di legge essendosi limitata ad una interpretazione letterale del contratto trascurando di valutare, nello stabilire quale fosse la comune intenzione delle parti, il comportamento da queste tenuto successivamente alla sua conclusione. In particolare ritiene che l'avvenuto versamento all'Enasarco delle somme per F.I.R.R. rivelava l'intento di applicare l'[OSCURATO:PERSONA] anche per quanto concerne l'indennità suppletiva di clientela essendobíndennità di fine rapporto previste dall'A.E.C. tra loro inscindibili. 7. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ancora una volta, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. in relazione all'art. 22 dell'A.E.C. Industria del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sostiene che la dedotta inscindibilità delle indennità di fine rapporto avrebbe dovuto convincere il giudice di appello della circostanza che la disciplina dell'A.E.C. trovava applicazione sia per la F.I.R.R. che per l'indennità suppletiva di clientela. 8. Le due censure, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. 8.1. Pur denunciando una violazione delle norme in tema di interpretazione del contratto il ricorrente nella sostanza oppone alla ricostruzione operata dal giudice di appello una sua lettura delle clausole contrattuali, opposta a quella della Corte ed a lui favorevole, ma trascura di considerare che nell'interpretazione del contratto l'elemento letterale ha carattere prioritario e che in virtù del richiamo contenuto all'art. 1362 cod. civ. l'indagine va estesa ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma risulti incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti. I canoni ermeneutici stabiliti dagli artt.1362 e seguenti cod.civ. privilegiano, innanzitutto, l'elemento letterale, e, solo nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, è consentito il ricorso agli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti (cfr.Cass.30/11/2017 n.28763, 28/02/2006 n. 4501). 8.2. Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha posto in rilievo che la volontà delle parti contrattuali di rinviare al 1751 cod. civ. è stata da loro chiaramente espressa. Ha sottolineato che l'art. 13 del contratto, nel disciplinare l'indennità di risoluzione del rapporto, richiama r.g. n. 7253/2018 esplicitamente la norma del codice ed afferma che a seguito della risoluzione all'agente spetta "una indennità nella misura e nei termini stabiliti dal 1751c.c.". Espressione questa che non lascia dubbi e dunque spazi per il ricorso ad altri criteri di interpretazione. A ciò si aggiunga che il giudice di appello ha esattamente posto in rilievo il carattere di chìusura della disposizione dell'art. 18 del contratto che rinvia in genere alle disposizioni di legge ed all'A.E.C. "per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel (...) contratto". Orbene, da un canto il giudice di appello ha escluso l'esistenza di lacune nella disciplina del contratto e dall'altro ha accertato che il versamento dei contributi all'ENASARCO per l'agente era obbligatorio e rispondeva a finalità previdenziali e dì gestione di altre provvidenze. 9. Il terzo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 e ss. cod.civ. e dell'art. 12 delle preleggi in relazione all'art. 31 del regolamento ENASARCO, di cui alla delibera del c.d.a. della Fondazione del 30.10. 2003 approvata con d.m. 23.12.2003, ed è dedotta la violazione dell'art. 1362 e ss. cod. civ. in relazione a A.E.C. Industria del 2002, è infondato per l'assorbente ragione che, una volta ritenuta convenzionalmente applicabile la disciplina codicistica, nessun rilievo ha verificare se dal versamento del FIRR all'ENASARCO si possa desumere l'applicazione al rapporto della disciplina dettata dall'[OSCURATO:PERSONA]. 10. Anche l'ultimo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la nullità della sentenza in relazione all'inconciliabilità delle affermazioni in essa contenute tra loro contrastanti, non può essere accolto. 10.1. Il giudice di appello, lungi dall'incorrere nella denunciata nullità, ha ben chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di contenere gli spazi residuali di applicazione dell'A.E.C. limitati a "quanto non espressamente previsto e disciplinato nel (...) contratto". 11. In conclusione, per le ragioni esposte, il rìcorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato r.g. n. 7253/2018 pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 3000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso
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