CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 25592/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
giuntivo [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A.P. CONDELLO Consiglier a Irene AMBROSI Consiglier a rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 14023/2021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14023/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:SOCIETA].-, in persona del legale rappresentate p r o tempore , rappresentato e difeso dall’AvvocatoAlessia Melchiorri, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata, in Roma, via Sardegnan. 50; -ricorrente - nei confronti di A.S.L. n.1 AVEZZANO -SULMONA -L’AQUILA, in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentat a e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce a l controricorso, domiciliat a C.C. 5.07.2023 n. R.G. 14023/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi per legge presso la [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Cavour; -controricorrente – nonché nei confronti di F.I.R.A. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentat a e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] della Rocca , giusta procura in calce al controricorso, domiciliat a elettivamente in Roma, via Emilio dè Cavalieri n.11; -controricorrente – nonché nei confronti di REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato per legge, domiciliatain Roma, via dei Portoghesi n.12 ; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di L'AQUILA n. 272 /20 20 depositata il 13/02/2020; udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal la ConsiglieraIrene AMBROSI; Rilevato che 1. la A.S.L. n.1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila a veva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Avezzano avverso il decreto ingiuntivon. 101/2007 emesso dallo stesso Tribunale, con il quale le veniva ingiuntoil pagamento della somma di Euro 424.351,70in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., relativa a prestazioni di R.S.A. (degenze e ricoveri) rese nei mesi di marzo, maggio, giugno e luglio 2006 dalla C.C. 5.07.2023 n. R.G. 14023/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della predetta ASL n. 1, oltre interessi ex artt. 4 e 5 d lgs. n. 231/02 (oggetto di cessione tra INI e [OSCURATO:PERSONA]), eccependo il proprio difetto di legislazione passiva, indicando come soggetto legittimato la Regione Abruzzo– [OSCURATO:PERSONA],che veniva chiamata in c ausa insieme alla F.I.R.A. , le quali, a loro volta, costituitesi, eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza della pretesa; ilTribunale di Avezzano con sentenza n. 490 del 201 4 acco gl ieva l’opposizionee revocava il decreto ingiuntivo; in particolare, dichiarava inammissibile l’allegazione di un diverso contratto da parte dell’opposto, accoglieva le eccezioni di difetto di legittimazione della Regione e della FIRA per mancanza di prova in ordine all’accreditamento, rigettava la domanda nei confronti della ASL opponente,rilevando che il contratto del 18 novembre 1999 a scadenza annuale non risultava rinnovato alla scadenza, come previsto dalla legge,e condannava l’opposta al pagamento delle spese del giudi zio di opposizione in favore dell’opponentee dei chiamati; 2. a vverso la sentenza del Tribunale , [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello; si costituivanola ASL n. 1, la Regione e la FIRA chiedendo il rigetto del gravame; la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 272 del 20 20 , rigettava il gravame, con condanna della opponente alle spese del grado nei confronti di ciascun appellato; 3.ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] illustrato da tre motivi; hannoresistito con distinti atti di controricorso la ASL n. 1, la Regione e la FIRA; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c. ; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; C.C. 5.07.2023 n. R.G. 14023/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi partericorrente ha depositato memoria, parte resistente F.I.R.A. ha depositato memoria; Considerato che 1.con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 645 c.p.c.e dell’art. 2697 c.c. in ordine alla valutazione delle prove offerte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte di Appello dichiarato inammissibile il motivo di appello teso a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la pretesa creditoria, peraltro soddisfatta in totonel corso del giudizio di opposizione, vincolata a quanto documentato in sede monitoria, sen za valutare la documentazione versata in atti dalla opposta; 2. c on il secondo motivo denuncia la v iolazione di legge per contrasto con l’art. 100 c.p.c., agli artt. 12 preleggi e 1360 c.c., l’art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993, poi conv . in l . n. 423/1993, l’art. 13 del D.Lgs n. 502/92, nonché ancora con l’art. 1, comma 180 , della l. n.311/2004, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appelloritenuto insussis tente la legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Regione Abruzzo, mentre detta legittimazione si sarebbe dovuto ricavaredirettamente sia dal provato accreditamento della Casa di Cura, sia dai contratti sottoscritti , sia dall’ app licazione delle citate disposizioni normative e dei connessi atti amministrativi; 3. con il terzo motivo denuncia la v iolazione di legge per contrasto con gli artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs n. 231/2002, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c., per avere la Corte erroneamente ritenuto non applicabili alla fattispecie gli interessi al tasso di mora previsti per le transazioni commerciali, nonostante la diretta applicabilità della normaalla fattispecie in esame. C.C. 5.07.2023 n. R.G. 14023/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 4.i tre motivi – da esaminarsi congiuntamente stante la evidente reciproca connessione – risultano inammissibili perché , per un verso, sollecitano, mediante una prospettazione fattuale, un apprezzamento che si traduce nella richiesta di una nuova valutazione dell’atto di gravame, del tutto inammissibile in sede di legittimità, e dall’altro, prospettano un vizio il cui esame non può essere propostonella ipotesi di c.d. doppia conforme; in sostanza, parte ricorrente censura la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove compiute dalla Corte di appello e omette di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); come correttamente sottolineato dalla A.S.L. nel proprio controricorso,si palesa del tutto irrilevante che , nelle more del giudizio di opposizione,la stessa Azienda abbia pagato all’odierna ricorrente gli importi recati dalle fatture azionate in via monitoria, tenuto conto che la predetta ne ha sempre, comunque, puntualmente contestato la debenza; la Corte d’appello ha correttamente dichiarato inammissibile il motivo d’appelloex art. 342 c.p.c. , tenuto conto che l’appellante non aveva colto la complessa ratio decidendi della sentenza di prime cure che, per un verso , aveva affermato la tardività del l’ allegazione in giudizio del successivo contratto del marzo 2005, tenuto conto che il contratto del novembre 1999, originariamente allegato, non poteva intendersi rinnovato o prorogato, per mancata disdetta del termine, secondo le previsioni dettati dall’art. 6 della l. n. 537/1993, e dall’altro C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. R.G. 14023/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi verso, perché, in difetto di accreditamento definitivo, la possibilità di rivendicare dalla Regione e dalla Finanziaria regionale il pagamento delle prestazioni sanitarie effettuate da strutture sanitarie private avrebbe presupposto necessariamente il perfezionamento del regime di accreditamento della struttura medesima nel rispetto dell’iter normativo ai sensi dell’art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 (pag. 6 della sentenza impugnata, in motivazione); le questioni in ordine alla legittimazione passiva della Finanziaria regionale equelle inerenti al saggio applicabile agli interessi moratori, censure riproposte con il ricorso in esame, risultano del tutto inammissibili in conseguenza di quanto motivato dalla Corte d’appello al riguardo, la quale ha escluso, come veduto, che tra le parti sussistesse un valido contratto in regime di accreditamento, e di conseguenza, le ha ritenuteinfondate (cfr. punti 9 e 10 in motivazione della sentenza impugnata); 5.in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315); Per questi motivi la Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di F.I.R.A. , part e resistente, che si liquidano in complessivi Euro 12.000,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge ed in favore di ciascuna delle parti resistenti A.S.L. e Regione Abruzzo che si C.C. 5.07.2023 n. R.G. 14023/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi liquidano in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore