CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34857/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettel-serrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato, per il tramite del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Rebíbbía, in espiazione di provvedimento di cumulo della Procura generale di Napoli, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato applicatogli ai sensi dell'art. 41- bis ord. pen. con decreto emesso dal Ministro della Giustizia. Ad avviso del Tribunale di sorveglianza, premesso che l'accertamento al medesimo demandato - come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità - concerne la capacità dell'interessato di mantenere contatti con un'organizzazione criminale esterna e non già l'attuale sussistenza di siffatti legami, tale regime nel caso di Palazzotto è giustificato : a) dalla sua qualità di esponente di spicco del clan mafioso dell'Arenella di Palermo (braccio destro del capofamiglia, suo cugino [OSCURATO:PERSONA]); b) dalla attuale operatività criminale della cosca di appartenenza, come dimostrato da recenti operazioni di polizia di cui alle informative in atti (fino al 2020) nel territorio di influenza del clan, con arresto di componenti dello stesso. Evidenzia, detto Tribunale, come il suddetto non abbia manifestato alcun segno di resipiscenza, venendo anzi più volte sanzionato in sede disciplinare fino al 2020 e non risultando avere avviato, neppure a livello iniziale, un percorso di riflessione e revisione delle proprie condotte criminose. Il Tribunale a quo ritiene, quindi, sufficientemente motivato il decreto impugnato in ordine alla sussistenza della probabilità che Palazzotto, proprio in forza del carisma criminale, del legame di parentela con il capoclan, dell'assenza di elementi da cui desumere un allontanamento del suddetto dalla realtà associativa e dell'elevata pericolosità del gruppo criminale di appartenenza, se detenuto in regime ordinario, possa comunicare indebitamente con l'esterno. Osserva, infine, che il mero decorso del tempo non appare rivestire alcun rilievo decisivo al fine di ritenere venuta meno o attenuata la pericolosità del sottoposto e di escludere la capacità di mantenere í collegamenti con l'associazione di riferimento, che, invece, si ricava dagli elementi sopra indicati.2. Avverso tale ordinanza Palazzotto, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione, deducendo violazione dell'art. 41 bis ord. pen. Rileva che tre sentenze di merito hanno accertato che mai [OSCURATO:PERSONA] ha assunto il ruolo di reggente della consorteria, soprattutto non per investitura del cugino Gregorio; inoltre, che la famiglia mafiosa di appartenenza del suddetto nel 2020 è stata smantellata dalle operazioni di polizia; infine, che le sanzioni disciplinari collezionate da Palazzotto non riguardano rapporti con altri detenuti ovvero la violazione di divieti o limitazioni posti dal regime derogatorio. Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su doglianze non consentite in questa sede, oltre che generiche, aspecifiche e manifestamente infondate. Deve, in proposito, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono «prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni» purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno, «tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto». Evidenzia sempre detto articolo che "il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa". L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il Procuratore generale presso la Corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordínate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che il ricorso, che, peraltro, formalmente denuncia il solo vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato. A fronte della quale, il difensore insiste genericamente (in violazione altresì del principio di autosufficienza) su sentenze che avrebbero individuato Palazzotto come mero partecipe e non promotore del clan mafioso di appartenenza, sullo smantellamento di detta cosca e sul tipo di illeciti disciplinari commessi dal detenuto. In tal modo non solo non si confronta adeguatamente con la trama argomentativa del provvedimento impugnato, ma sollecita, altresì, una riconsiderazione di elementi fattuali non consentita. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi dì esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa