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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12066/2026

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di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'AvvocatoGiovanni [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti e con domiciliodigitale per legge-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], quale coerede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti ed elettivamentedomiciliata presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via CarloLorenzini, 72 e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n.18601/2023 depositata il 30/06/2023.Numero registro generale 8981/2025Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 12066/2026Data pubblicazione 30/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. - [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di legale rappresentante dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. in a.s., propone ricorsostraordinario per revocazione, affidato ad un unico motivo, ai sensi dell’art.395, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., avverso l’ordinanza n. 18601 del2023, emessa il 10 maggio 2023, e pubblicata il 30 giugno 2023, con cui laI sezione civile della Corte di Cassazione ne aveva rigettato il ricorsointrodotto, quale socio accomandatario della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c.” s.a.s., nei confronti della madre [OSCURATO:PERSONA], socio accomandante, eavverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna.In quella sede il giudice d’appello aveva respinto l’impugnazionecontro la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto ladomanda di nullità o l’annullabilità, ai sensi dell'art. 808-ter cod. proc. civ.,del lodo arbitrale, irrituale, intervenuto tra le parti il 13 gennaio 2014 eavente ad oggetto la rideterminazione delle quote sociali e il risarcimentodel danno.Era stata, in tal modo, disattesa la tesi dell’appellante secondo laquale non sarebbe stato rispettato il termine di novanta giorni – entro ilquale sarebbe dovuto intervenire il deposito del lodo dalla data diaccettazione dell’incarico, secondo previsione contenuta nella clausolacompromissoria – decorso il quale si sarebbe realizzata l’estinzione delmandato conferito agli arbitri, ai sensi dell’art. 1722 cod. civ.La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, aveva concluso per lacorrettezza dell’operato del giudice del merito nella parte in cui avevaritenuto l’accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro intervenuta pereffetto della convocazione delle parti in data 16.10.2013, e/o dellasottoscrizione del verbale il 17.10.2013 di prima seduta.Numero registro generale 8981/2025Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 12066/2026Data pubblicazione 30/04/2026Si era in tal modo esclusa da questa Corte che l’accettazione fosseintervenuta contestualmente al conferimento dell’incarico, nell’annoprecedente, il 26 settembre 2012, e che dovesse ritenersi atto idoneo amanifestare una siffatta volontà, per cui non erano richieste formulesacramentali, il verbale di prima riunione che, formalizzando la costituzionedel giudice privato ai fini della decisione della controversia, postulaval’accettazione, a quel momento, della designazione ad arbitro.2. – Resiste con controricorso tardivamente depositato [OSCURATO:PERSONA].3.– La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c. p.c.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico introdotto motivo, il ricorrente deduce l’errore di fattoe di diritto in cui sarebbe incorsa questa Corte, con l’ordinanza n. 18601 del2023, nel ritenere come intervenuta l’accettazione dell’incarico di arbitro.In dettaglio si deduce in ricorso che quanto aveva inciso sulladecisione della Corte di cassazione era stata la mancanza della lettera diincarico inviata dal Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Forlì, in cuisarebbe stata contenuta la firma di accettazione da parte dell’arbitro.Il ricorrente espone che “[a]ttualmente a distanza di tempo e soloper una cortesia ricevuta, [sarebbe] emerso … la lettera inviata dalPresidente dell’Ordine recante la dichiarazione sottoscritta di accettazioneda parte dell’arbitro era esistente” risultando così la sua negazione, nelprecedente giudizio, “strumentale e scorretta”.La parte ricorda che sin dalla prima difesa, e anche con l’attivazionedi un giudizio cautelare, aveva eccepito il difetto della “potestas iudicandi”in capo al giudice privato.Essendo quindi dimostrato che l’incarico all’arbitro unico era statoconferito il giorno 26.09.2012 e che, in pari data era stato formalmenteaccettato e sottoscritto, là dove la prima udienza si era tenuta il giornoNumero registro generale 8981/2025Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 12066/2026Data pubblicazione 30/04/202617.10.2013, e quindi un anno più tardi, doveva ritenersi maturata ladecadenza arbitrale e il denunciato difetto di potestas iudicandi in capoall’arbitro.2.– La controricorrente deduce l’inammissibilità e improcedibilità delricorso per difetto di notifica.Il ricorso era stato notificato ai precedenti difensori della defunta sig.raPagan Maria, dante causa della controricorrente, nella fase di appellodavanti alla Corte di Bologna (R.G. 1753/2016), conclusasi con sentenza n.2361/2020, pubblicata il 08/09/2020, e successivamente impugnatadall’odierno ricorrente dinanzi alla Corte di cassazione e definita conl’ordinanza oggetto per proposto ricorso per revocazione.Si sarebbe trattato di soggetti non legittimati, con l’effetto che ilcontroricorso sarebbe stato proposto a termine scaduto rispetto alla suaoriginaria notifica, per un ritardo, rimarca la controricorrente, nonimputabile al legale della parte che ne aveva avuto solo tardiva conoscenza.Premesso che l’intervenuta costituzione sarebbe valsa a denunciarel’inammissibilità-improcedibilità del ricorso avversario, in via subordinata,la controricorrente solleva eccezione di incompetenza, nei termini di cuiall’art. 391-ter cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 391 ter c.p.c., possono essere oggetto diimpugnazione revocatoria avanti la Corte di Cassazione solo le sentenze conle quali la suprema Corte ha definito nel merito il giudizio mentre laddovequesta Corte si sia limitata a rigettare le richieste del ricorrente, sarà invecela sentenza che ha deciso nel merito a dover esser oggetto di revocatoria aisensi dell’art. 395 c.p.c., in quanto ha acquistato definitivamente la qualitàdi giudicato in senso formale e sostanziale.3. – In via preliminare la controricorrente va rimessa in termini nelrilievo che la notifica del ricorso per cassazione, come emerge agli atti, èintervenuta presso gli indirizzi pec (viene deposita copia RAC dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA])degli [OSCURATO:PERSONA] e Moscatelli che assistevano, quali legali, la defuntaNumero registro generale 8981/2025Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 12066/2026Data pubblicazione 30/04/2026sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nella fase di appello avanti la Corte di Bologna R.G.1753/2016, conclusasi con sentenza n. 2361/2020, pubblicata il08/09/2020 e non presso l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente davanti allaCorte di cassazione nel procedimento rubricato RG 4392/2021 e come talelegittimato.L’operata rimessione in termini di cui non può darsi, negli esiti, lalettura parziale voluta dalla controricorrente – che sollecita, sul punto, nellaconseguente acquisita tempestività del controricorso, la declaratoria diimprocedibilità-inammissibilità del ricorso per revocazione (art. 395 c.p.c.)– sostiene invece di quest’ultimo un esito differente, per le ragioni di seguitoindicate.Con la rimessione in termini del controricorrente il ricorsoirritualmente notificato ai legali della fase di merito, nonostantel’intervenuta nomina del nuovo professionista per il celebrato giudizio dilegittimità, non è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., perchédepositato nella inosservanza del termine di gg. 20 dalla notifica nellairritualità di quest’ultima.Piuttosto, il proposto mezzo recupera l’originaria valenza nellariacquistata idoneità a veicolare la critica, una volta raggiunto comunque ilrisultato perseguito nell’affermata tempestività della costituzione dellacontroricorrente, salva sempre, se del caso, la sua valutazione diinammissibilità, “aliunde” sostenuta.4.– Tanto ritenuto, il ricorso è inammissibile.Ai sensi dell’art. 391 ter c.p.c., possono essere oggetto diimpugnazione revocatoria avanti la Corte di cassazione solo le sentenze conle quali quest’ultima ha definito nel merito il giudizio e laddove questa Cortesi sia limitata a rigettare le richieste del ricorrente, a questo punto saràinvece la sentenza che ha deciso nel merito a dover esser oggetto direvocatoria, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., in quanto ha acquistato,Numero registro generale 8981/2025Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 12066/2026Data pubblicazione 30/04/2026definitivamente, la qualità di giudicato in senso formale e sostanziale (Cass.22371/2024; Cass. 21912/2015; Cass. 31265/2018).L’ipotesi descritta risponde a quanto si è realizzato nel caso di speciein cui l’ordinanza di questa Corte, qui impugnata per revocazione, si èlimitata a rigettare il ricorso.5.– Il ricorso per revocazione proposto è pertanto inammissibile.6.– Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

S.U. n. 23535del 20/9/2019).

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquidain favore della controricorrente in euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'AvvocatoGiovanni [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti e con domiciliodigitale per legge-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], quale coerede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti ed elettivamentedomiciliata presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via CarloLorenzini, 72 e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n.18601/2023 depositata il 30/06/2023.Numero registro generale 8981/2025Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 12066/2026Data pubblicazione 30/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. - [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di legale rappresentante dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. in a.s., propone ricorsostraordinario per revocazione, affidato ad un unico motivo, ai sensi dell’art.395, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., avverso l’ordinanza n. 18601 del2023, emessa il 10 maggio 2023, e pubblicata il 30 giugno 2023, con cui laI sezione civile della Corte di Cassazione ne aveva rigettato il ricorsointrodotto, quale socio accomandatario della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c.” s.a.s., nei confronti della madre [OSCURATO:PERSONA], socio accomandante, eavverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna.In quella sede il giudice d’appello aveva respinto l’impugnazionecontro la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto ladomanda di nullità o l’annullabilità, ai sensi dell'art. 808-ter cod. proc. civ.,del lodo arbitrale, irrituale, intervenuto tra le parti il 13 gennaio 2014 eavente ad oggetto la rideterminazione delle quote sociali e il risarcimentodel danno.Era stata, in tal modo, disattesa la tesi dell’appellante secondo laquale non sarebbe stato rispettato il termine di novanta giorni – entro ilquale sarebbe dovuto intervenire il deposito del lodo dalla data diaccettazione dell’incarico, secondo previsione contenuta nella clausolacompromissoria – decorso il quale si sarebbe realizzata l’estinzione delmandato conferito agli arbitri, ai sensi dell’art. 1722 cod. civ.La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, aveva concluso per lacorrettezza dell’operato del giudice del merito nella parte in cui avevaritenuto l’accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro intervenuta pereffetto della convocazione delle parti in data 16.10.2013, e/o dellasottoscrizione del verbale il 17.10.2013 di prima seduta.Numero registro generale 8981/2025Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 12066/2026Data pubblicazione 30/04/2026Si era in tal modo esclusa da questa Corte che l’accettazione fosseintervenuta contestualmente al conferimento dell’incarico, nell’annoprecedente, il 26 settembre 2012, e che dovesse ritenersi atto idoneo amanifestare una siffatta volontà, per cui non erano richieste formulesacramentali, il verbale di prima riunione che, formalizzando la costituzionedel giudice privato ai fini della decisione della controversia, postulaval’accettazione, a quel momento, della designazione ad arbitro.2. – Resiste con controricorso tardivamente depositato [OSCURATO:PERSONA].3.– La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c. p.c.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico introdotto motivo, il ricorrente deduce l’errore di fattoe di diritto in cui sarebbe incorsa questa Corte, con l’ordinanza n. 18601 del2023, nel ritenere come intervenuta l’accettazione dell’incarico di arbitro.In dettaglio si deduce in ricorso che quanto aveva inciso sulladecisione della Corte di cassazione era stata la mancanza della lettera diincarico inviata dal Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Forlì, in cuisarebbe stata contenuta la firma di accettazione da parte dell’arbitro.Il ricorrente espone che “[a]ttualmente a distanza di tempo e soloper una cortesia ricevuta, [sarebbe] emerso … la lettera inviata dalPresidente dell’Ordine recante la dichiarazione sottoscritta di accettazioneda parte dell’arbitro era esistente” risultando così la sua negazione, nelprecedente giudizio, “strumentale e scorretta”.La parte ricorda che sin dalla prima difesa, e anche con l’attivazionedi un giudizio cautelare, aveva eccepito il difetto della “potestas iudicandi”in capo al giudice privato.Essendo quindi dimostrato che l’incarico all’arbitro unico era statoconferito il giorno 26.09.2012 e che, in pari data era stato formalmenteaccettato e sottoscritto, là dove la prima udienza si era tenuta il giornoNumero registro generale 8981/2025Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 12066/2026Data pubblicazione 30/04/202617.10.2013, e quindi un anno più tardi, doveva ritenersi maturata ladecadenza arbitrale e il denunciato difetto di potestas iudicandi in capoall’arbitro.2.– La controricorrente deduce l’inammissibilità e improcedibilità delricorso per difetto di notifica.Il ricorso era stato notificato ai precedenti difensori della defunta sig.raPagan Maria, dante causa della controricorrente, nella fase di appellodavanti alla Corte di Bologna (R.G. 1753/2016), conclusasi con sentenza n.2361/2020, pubblicata il 08/09/2020, e successivamente impugnatadall’odierno ricorrente dinanzi alla Corte di cassazione e definita conl’ordinanza oggetto per proposto ricorso per revocazione.Si sarebbe trattato di soggetti non legittimati, con l’effetto che ilcontroricorso sarebbe stato proposto a termine scaduto rispetto alla suaoriginaria notifica, per un ritardo, rimarca la controricorrente, nonimputabile al legale della parte che ne aveva avuto solo tardiva conoscenza.Premesso che l’intervenuta costituzione sarebbe valsa a denunciarel’inammissibilità-improcedibilità del ricorso avversario, in via subordinata,la controricorrente solleva eccezione di incompetenza, nei termini di cuiall’art. 391-ter cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 391 ter c.p.c., possono essere oggetto diimpugnazione revocatoria avanti la Corte di Cassazione solo le sentenze conle quali la suprema Corte ha definito nel merito il giudizio mentre laddovequesta Corte si sia limitata a rigettare le richieste del ricorrente, sarà invecela sentenza che ha deciso nel merito a dover esser oggetto di revocatoria aisensi dell’art. 395 c.p.c., in quanto ha acquistato definitivamente la qualitàdi giudicato in senso formale e sostanziale.3. – In via preliminare la controricorrente va rimessa in termini nelrilievo che la notifica del ricorso per cassazione, come emerge agli atti, èintervenuta presso gli indirizzi pec (viene deposita copia RAC dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA])degli [OSCURATO:PERSONA] e Moscatelli che assistevano, quali legali, la defuntaNumero registro generale 8981/2025Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 12066/2026Data pubblicazione 30/04/2026sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nella fase di appello avanti la Corte di Bologna R.G.1753/2016, conclusasi con sentenza n. 2361/2020, pubblicata il08/09/2020 e non presso l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente davanti allaCorte di cassazione nel procedimento rubricato RG 4392/2021 e come talelegittimato.L’operata rimessione in termini di cui non può darsi, negli esiti, lalettura parziale voluta dalla controricorrente – che sollecita, sul punto, nellaconseguente acquisita tempestività del controricorso, la declaratoria diimprocedibilità-inammissibilità del ricorso per revocazione (art. 395 c.p.c.)– sostiene invece di quest’ultimo un esito differente, per le ragioni di seguitoindicate.Con la rimessione in termini del controricorrente il ricorsoirritualmente notificato ai legali della fase di merito, nonostantel’intervenuta nomina del nuovo professionista per il celebrato giudizio dilegittimità, non è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., perchédepositato nella inosservanza del termine di gg. 20 dalla notifica nellairritualità di quest’ultima.Piuttosto, il proposto mezzo recupera l’originaria valenza nellariacquistata idoneità a veicolare la critica, una volta raggiunto comunque ilrisultato perseguito nell’affermata tempestività della costituzione dellacontroricorrente, salva sempre, se del caso, la sua valutazione diinammissibilità, “aliunde” sostenuta.4.– Tanto ritenuto, il ricorso è inammissibile.Ai sensi dell’art. 391 ter c.p.c., possono essere oggetto diimpugnazione revocatoria avanti la Corte di cassazione solo le sentenze conle quali quest’ultima ha definito nel merito il giudizio e laddove questa Cortesi sia limitata a rigettare le richieste del ricorrente, a questo punto saràinvece la sentenza che ha deciso nel merito a dover esser oggetto direvocatoria, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., in quanto ha acquistato,Numero registro generale 8981/2025Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 12066/2026Data pubblicazione 30/04/2026definitivamente, la qualità di giudicato in senso formale e sostanziale (Cass.22371/2024; Cass. 21912/2015; Cass. 31265/2018).L’ipotesi descritta risponde a quanto si è realizzato nel caso di speciein cui l’ordinanza di questa Corte, qui impugnata per revocazione, si èlimitata a rigettare il ricorso.5.– Il ricorso per revocazione proposto è pertanto inammissibile.6.– Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535del 20/9/2019). P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquidain favore della controricorrente in euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteAlberto Giusti
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