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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:T:2012:139
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 21 marzo 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑225/10) «Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che non dispone il recupero degli aiuti — Assenza di pregiudizio individuale — Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale — Ricorso di un’impresa beneficiaria di un aiuto individuale concesso in base a tale regime ma non soggetta ad un obbligo di restituzione — Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 22‑23)

2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale — Qualità di beneficiaria del regime di aiuti — Insussistenza — Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE; decisione della Commissione 2011/5) (v. punti 26‑27)

3. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale — Incidenza individuale — Criteri — Qualità di parte nel procedimento amministrativo — Mancanza di posizione di negoziatore chiaramente circoscritta — Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 28‑31) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 21 marzo 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑225/10) «Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che non dispone il recupero degli aiuti — Assenza di pregiudizio individuale — Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale — Ricorso di un’impresa beneficiaria di un aiuto individuale concesso in base a tale regime ma non soggetta ad un obbligo di restituzione — Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 22‑23) 2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale — Qualità di beneficiaria del regime di aiuti — Insussistenza — Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE; decisione della Commissione 2011/5) (v. punti 26‑27) 3. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale — Incidenza individuale — Criteri — Qualità di parte nel procedimento amministrativo — Mancanza di posizione di negoziatore chiaramente circoscritta — Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 28‑31) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA è condannata alle spese.
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