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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 29453/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice monocratico del Tribunale di Caltanissetta condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di Euro 1000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge 110/1975.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di censura: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; violazione di legge e mancanza di motiva- zione in ordine alla negazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, postulando una rivalutazione di apprezzamenti di merito non censurabili in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere invece esistente e connotata da lineare e coerente logicità, nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E u ro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice monocratico del Tribunale di Caltanissetta condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di Euro 1000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge 110/1975. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di censura: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; violazione di legge e mancanza di motiva- zione in ordine alla negazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, postulando una rivalutazione di apprezzamenti di merito non censurabili in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere invece esistente e connotata da lineare e coerente logicità, nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E u ro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29453/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris