CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33260/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli art. 56, 640, secondo comma, cod. pen. (capo a, da cui risulta essere stato commesso il reato in data 7.05.2014), e 482, in relazione all'art. 476, secondo comma, cod. pen. (capo b, da cui risulta essere stato commesso il reato in data 7.05.2015), per avere, nella qualità di gestore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], mediante artifizi e raggiri, indotto in errore l'IJniversità degli Studi di Messina, inoltrando a quest'ultima comunicazione con la quale rappresentava la disponibilità della cooperativa ad accettare in via transattiva la somma offerta dall'Avvocatura distrettuale nel corso del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Messina, nonostante il fatto che nessuna offerta transattiva fosse mai stata formulata dall'Avvocatura dello Stato; al medesimo fine, secondo la prospettazione accusatoria, si era avvalso di copia -rivelatasi falsa- del verbale d'udienza del 26 giugno 2009 recante la non veritiera verbalizzazione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett: d), cod. proc. pen., violazione di legge per omesso accertamento, da parte dei Giudici di merito, dell'esistenza dell'atto originale, con cui confrontare i documenti prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] dall'Avvocatura dello Stato; illegittimamente omessa sarebbe stata altresì l'acquisizione del fascicolo che sarebbe stato preso in custodia dal Presidente del Tribunale di Messina, acquisizione che sarebbe stata indispensabile ai fini dell'accertamento del reato di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen., come pure la verifica degli autori del preteso falso. 2.2. Col secondo motivo, si duole di violazione di legge in relazione all'art. 649 del codice di rito. Ritiene la difesa che le due fattispecie ascritte sono rappresentate come poste in essere con una sola condotta, un unico nesso causale e protese a produrre un unico evento. Si osserva che, a tutto voler concedere, ricorrerebbe, nel caso di specie, soltanto il delitto di tentata truffa. 2.3. Col terzo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., per essere i reati ascritti, commessi in data 24 luglio 2009, estinti per decorso del termine di prescrizione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. All'udienza del 4 aprile 2023 si è svolta la trattazione orale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Dopo una sovrabbondante esposizione di premesse relative a rapporti negoziali che non assumono alcuna rilevanza ai fini del decidere, il motivo si concentra sulla mancata assunzione di prova decisiva, senza confrontarsi in modo specifico con l'insieme di dati istruttori dai quali i giudici di merito hanno tratto la razionale dimostrazione che all'udienza del 26 giugno 2009 non venne formulata alcuna proposta transattiva da parte dell'Avvocatura dello Stato. Il verbale - presentato come "copia conforme", con le conseguenze indicate da Sez. U n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 - 01: la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma (come appunto nella specie) l'apparenza di un atto originale - è stato ritenuto falso, alla luce, per concentrarsi sui rilievi principali, a) della difformità dall'originale, presente nel fascicolo d'ufficio non in copia, b) della deposizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha negato di avere formulato la proposta transattiva per conto dell'Avvocatura dello Stato; c) dalla deposizione dello stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA], che pure difendeva la cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] e che ha disconosciuto la propria sottoscrizione presente sulla falsa copia conforme del verbale. In tale contesto, l'acquisizione del fascicolo originale, sulla cui consistenza ha deposto il teste ispettore Gioffrè, non assume alcun significato decisivo, al pari dell'accertamento dell'autore materiale della falsificazione, riconducibile all'imputato che aveva la disponibilità del documento falso e del suo evidente interesse a far valere la inesistente proposta transattiva, per definire il contenzioso che lo riguardava. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il divieto di bis in idem processuale non opera ove, in relazione ad un unico fatto naturalisticamente inteso, siano contestati, nell'ambito di un simultaneus processus, reati diversi in concorso tra loro, nel qual caso deve solo accertarsi, in base ai criteri relativi ai rapporti strutturali tra le norme, la configurabilità di uno o più reati in concorso formale (Sez. 6, n. 14402 del 05/11/2020, clep. 2021, Bovo, Rv. 280966 - 01). In termini coerenti, si è ritenuto che è configurabile il concorso materiale - e non l'assorbimento - tra il reato di falso in atto pubblico e quello di I:ruffa quando la ori falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa; in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro (Sez. 5, n. 2935 del 05/11/2018, dep. 2019, Manzo, Rv. 274589 - 02). 3. Premesso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso), si rileva che il tentativo di retrodatare al 24 giugno 2009 il tempus commissi delicti, rilevando che in questa data sarebbe stata acquistata la marca da bollo per ottenere il rilascio della copia autentica consegnata all'[OSCURATO:SOCIETA] dalla cancelleria, introduce in sede di legittimità questioni di fatto non prospettate dinanzi ai giudici di merito. Peraltro, rispetto ai reati di falso e di tentata truffa, deve aversi riguardo all'epoca della consumazione dei delitti e non a quella - peraltro meramente asserita - di realizzazione di una condotta iniziale. Pertanto, per entrambi i delitti contestati, va osservato che la data di prescrizione è successiva (7.11.2022, per il reato di cui al capo a; 1.07.2023, per il delitto di cui al capo b) a quella in cui è stata resa la sentenza di appello (16.05.2022). Soprattutto, il rilievo non si confronta il rilievo dei giudici di merito, secondo i quali la falsificazione è avvenuta utilizzando la prima pagina di una copia conforme del verbale effettivamente richiesta e sostituendo le pagine seguenti. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e