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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 08250/2024

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o la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 25759-2016proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat o e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/2/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso proposto dal Fallimento pone la seguente questione: se e in che modo , a fronte della pendenza in sede ordinaria della domanda con cui l ’ Autorità committente aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità, l’annullamento e/o la risoluzione del contratto d’appalto stipulato con la società poi fallita per l’invalidità della p olizza fideiussoria a tal fine consegnata dall’aggiudicatrice, possa essere ammesso a l Ric. 2016n. 2 5759 - Sez. 1 - CC del 1 4 febbraio 20 2 4 passivo il credito risarcitorio conseguentemente vantato dall’Autorità committente senza attendere, come ha fatto il decreto impugnato, l’esito del giudizio ordinario in ordine alle domandeivi proposte; ritenuto che tale questione interferisce con quelle già devolute alla pubblica udienza a seguito delle ordinanze interlocutorie n. 30503/2023, n. 30573/2023, n. 30547/2023 nonché n. 13544/2023, concernenti l’assetto dei r apporti tra domanda di risoluzione del contratto proposta innanzi al giudice ordinario e domanda di ammissione al passivo per i conseguenti crediti risarcitori e restitutori e che, a fronte delle differenti soluzioni offerte al riguardo dalla Sezione (cfr., in tal senso, Cass. n. 3953/2016 e Cass. n. 2990/2020), s’impone, in attesa delle relative decisioni, il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 25759-2016proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat o e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/2/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso proposto dal Fallimento pone la seguente questione: se e in che modo , a fronte della pendenza in sede ordinaria della domanda con cui l ’ Autorità committente aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità, l’annullamento e/o la risoluzione del contratto d’appalto stipulato con la società poi fallita per l’invalidità della p olizza fideiussoria a tal fine consegnata dall’aggiudicatrice, possa essere ammesso a l Ric. 2016n. 2 5759 - Sez. 1 - CC del 1 4 febbraio 20 2 4 passivo il credito risarcitorio conseguentemente vantato dall’Autorità committente senza attendere, come ha fatto il decreto impugnato, l’esito del giudizio ordinario in ordine alle domandeivi proposte; ritenuto che tale questione interferisce con quelle già devolute alla pubblica udienza a seguito delle ordinanze interlocutorie n. 30503/2023, n. 30573/2023, n. 30547/2023 nonché n. 13544/2023, concernenti l’assetto dei r apporti tra domanda di risoluzione del contratto proposta innanzi al giudice ordinario e domanda di ammissione al passivo per i conseguenti crediti risarcitori e restitutori e che, a fronte delle differenti soluzioni offerte al riguardo dalla Sezione (cfr., in tal senso, Cass. n. 3953/2016 e Cass. n. 2990/2020), s’impone, in attesa delle relative decisioni, il rinvio del ricorso a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezio
Decreto Cassazione n. 08250/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris