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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 14082/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21416/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -ricorrente- contro Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), [OSCURATO:PERSONA] per la Campania, rappresentati e difesiex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilianoin Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti- avverso la sentenza della C orte d’appello di N apoli n. 6283/2018 depositata il02/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. - La Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di ripetizione dell’indebito avanzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricercaper pagamenti effettuati e non dovuti.

2. - Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] difendendosi in proprio, con otto motivi, cui resistono il Ministero e l’[OSCURATO:PERSONA] per la Campania con controricorso.

3. -Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 429 cod. proc. civ. e la nullitàdella sentenza, stante la mancata lettura e deposito in udienza del dispositivo.

2. –Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 409 cod. proc. civ., perché la Corte d’appellonon harilevato l’incompetenza funzionale del giudice del lavoro, atteso che il credito vantato dall’amministrazione derivava da un pagamento eseguito in favore di Equitalia nell’ambito di una procedura esecutiva e non era quindi riconducibile al rapporto di lavoro intercorrente fra le parti.

3. –Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 2719 cod. civ., perché la Corte d’appello non ha considerato il disconoscimento effettuato in ordine ai documenti prodotti dalla difesa erariale perché ritenuto privo di specificità.

4. –Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 2033 cod. civ., perché la sentenza impugnata ha affermato genericamente la fondatezza della pretesa del Ministero senza chiarire esattamente in base a che cosa scaturisse la pretesa obbligatoria.

5. –Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 2033 cod. civ. sotto diverso profilo, perché la Corte d’appellonon ha considerato che esso ricorrente avrebbe potuto far valere l’insussistenza dell’obbligazione azionata in sede esecutiva e dunque l’oggettiva insussistenza dell’indebito.

6. –Con il sesto motivo si denuncia l’omesso esame di elementi fattuali risultanti daidocumenti di controparte e ancora la violazione dell’art.2033cod. civ., perché la Corte d’appello non ha considerato documenti dai quali emergeva una diversa quantificazione dell’asserito indebito.

7. – Con il settimo motivo si denuncia l’ omesso esame di elementi fattuali risultanti da documenti di controparte e ancora violazione dell’art. 2033cod. civ., in ordine alla decorrenza degli interessi.

8. – Con l’ottavo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. e ancora l’ omesso esame di elementi fattuali, sul rilievo che il Ministero non aveva proposto alcuna opposizione all’ordinanza conclusiva del procedimento esecutivo, con conseguente giudicato sostanziale sul credito azionato.

9. –Il ricorso, nei termini formulati, è inammissibile in quanto carente del requisito prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Infatti, come chiarito da questa Corte, la predetta disposizione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla Corte di conoscere dall’atto, senza necessità di attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata. (così, fra molte, di recente, Cass. Sez. 3, 12/01/2024, n. 1352).

Nella specie, nel ricorso si rinviene il riferimento ad un indebito collegato ad una procedura esecutiva, senza che, in base a tale scarna esposizione, possa evincersi con chiarezza lo sviluppo della vicenda, le posizioni delle parti e le origini della presente controversia (e, soprattutto, dell’indebito), nonché le dinamiche della procedura esecutiva, al fine di consentire alla Corte di vagliare i motivi di censura formulati.

10. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, oltre le spese prenotate a debito.

11. Occorre, infine, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.500,00, oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21416/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -ricorrente- contro Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), [OSCURATO:PERSONA] per la Campania, rappresentati e difesiex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilianoin Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti- avverso la sentenza della C orte d’appello di N apoli n. 6283/2018 depositata il02/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di ripetizione dell’indebito avanzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricercaper pagamenti effettuati e non dovuti. 2. - Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] difendendosi in proprio, con otto motivi, cui resistono il Ministero e l’[OSCURATO:PERSONA] per la Campania con controricorso. 3. -Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 429 cod. proc. civ. e la nullitàdella sentenza, stante la mancata lettura e deposito in udienza del dispositivo. 2. –Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 409 cod. proc. civ., perché la Corte d’appellonon harilevato l’incompetenza funzionale del giudice del lavoro, atteso che il credito vantato dall’amministrazione derivava da un pagamento eseguito in favore di Equitalia nell’ambito di una procedura esecutiva e non era quindi riconducibile al rapporto di lavoro intercorrente fra le parti. 3. –Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 2719 cod. civ., perché la Corte d’appello non ha considerato il disconoscimento effettuato in ordine ai documenti prodotti dalla difesa erariale perché ritenuto privo di specificità. 4. –Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 2033 cod. civ., perché la sentenza impugnata ha affermato genericamente la fondatezza della pretesa del Ministero senza chiarire esattamente in base a che cosa scaturisse la pretesa obbligatoria. 5. –Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 2033 cod. civ. sotto diverso profilo, perché la Corte d’appellonon ha considerato che esso ricorrente avrebbe potuto far valere l’insussistenza dell’obbligazione azionata in sede esecutiva e dunque l’oggettiva insussistenza dell’indebito. 6. –Con il sesto motivo si denuncia l’omesso esame di elementi fattuali risultanti daidocumenti di controparte e ancora la violazione dell’art.2033cod. civ., perché la Corte d’appello non ha considerato documenti dai quali emergeva una diversa quantificazione dell’asserito indebito. 7. – Con il settimo motivo si denuncia l’ omesso esame di elementi fattuali risultanti da documenti di controparte e ancora violazione dell’art. 2033cod. civ., in ordine alla decorrenza degli interessi. 8. – Con l’ottavo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. e ancora l’ omesso esame di elementi fattuali, sul rilievo che il Ministero non aveva proposto alcuna opposizione all’ordinanza conclusiva del procedimento esecutivo, con conseguente giudicato sostanziale sul credito azionato. 9. –Il ricorso, nei termini formulati, è inammissibile in quanto carente del requisito prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa. Infatti, come chiarito da questa Corte, la predetta disposizione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla Corte di conoscere dall’atto, senza necessità di attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata. (così, fra molte, di recente, Cass. Sez. 3, 12/01/2024, n. 1352). Nella specie, nel ricorso si rinviene il riferimento ad un indebito collegato ad una procedura esecutiva, senza che, in base a tale scarna esposizione, possa evincersi con chiarezza lo sviluppo della vicenda, le posizioni delle parti e le origini della presente controversia (e, soprattutto, dell’indebito), nonché le dinamiche della procedura esecutiva, al fine di consentire alla Corte di vagliare i motivi di censura formulati. 10. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, oltre le spese prenotate a debito. 11. Occorre, infine, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.500,00, oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella came
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