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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32502/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

12/2000avverso la sentenza del 03/11/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e LuigiaGrassano,ritenuto che, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo,con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. per la mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche, e il secondo motivo, con cui si deduceviolazione degli artt. 99, 132 e 133 cod. pen. per la mancata esclusione dellarecidiva, reiterano le medesime argomentazioni di merito già sollevate con l'attodi appello, puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha escluso lasussistenza di elementi positivi di segno favorevole idonei a giustificare laconcessione delle attenuanti generiche – non potendo tali circostanze essereintese come oggetto di benevola e discrezionale concessione, bensì comericonoscimento di situazioni le cui connotazioni, tanto rilevanti da incideresull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinqueredell'imputato, qui difettano (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590;conf.

Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693-01) – ed ha, conautonoma e specifica motivazione, ritenuto la recidiva quale indice di unaprogressione criminosa aggravata dalla commissione del fatto in concorso consoggetto ristretto in custodia cautelare in carcere; che, pertanto, entrambi imotivi, nella misura in cui sollecitano una diversa e alternativa valutazione deglielementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena, mirano ad una rivisitazionedelle valutazioni discrezionali riservate al giudice di merito, normalmentepreclusa alla cognizione di questa Corte quando la graduazione della pena siaassistita, come nel caso di specie, da un apparato motivazionale non arbitrario enon illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);ritenuto che, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il motivo con cui, inpunto di trattamento sanzionatorio, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e la mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, reitera anch'esso lemedesime doglianze già formulate con l'atto di appello e ivi motivatamentedisattese (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez.3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), avendo la [OSCURATO:PERSONA] evidenziato, con motivazione logica e non contraddittoria, l'assolutaassenza, anche in relazione alla posizione della ricorrente, di elementi positivi aiquali ancorare la concessione delle attenuanti generiche, non essendo a tal finesufficiente la mera prospettazione di una versione alternativa dei fatti, rivelatasiperaltro priva di fondamento; che il motivo, mirando ad una rivisitazione dellevalutazioni discrezionali del giudice di merito in punto di trattamentosanzionatorio, è parimenti non consentito in sede di legittimità (Sez. 2, n. 39716del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, conla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
12/2000avverso la sentenza del 03/11/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e LuigiaGrassano,ritenuto che, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo,con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. per la mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche, e il secondo motivo, con cui si deduceviolazione degli artt. 99, 132 e 133 cod. pen. per la mancata esclusione dellarecidiva, reiterano le medesime argomentazioni di merito già sollevate con l'attodi appello, puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha escluso lasussistenza di elementi positivi di segno favorevole idonei a giustificare laconcessione delle attenuanti generiche – non potendo tali circostanze essereintese come oggetto di benevola e discrezionale concessione, bensì comericonoscimento di situazioni le cui connotazioni, tanto rilevanti da incideresull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinqueredell'imputato, qui difettano (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590;conf. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693-01) – ed ha, conautonoma e specifica motivazione, ritenuto la recidiva quale indice di unaprogressione criminosa aggravata dalla commissione del fatto in concorso consoggetto ristretto in custodia cautelare in carcere; che, pertanto, entrambi imotivi, nella misura in cui sollecitano una diversa e alternativa valutazione deglielementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena, mirano ad una rivisitazionedelle valutazioni discrezionali riservate al giudice di merito, normalmentepreclusa alla cognizione di questa Corte quando la graduazione della pena siaassistita, come nel caso di specie, da un apparato motivazionale non arbitrario enon illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);ritenuto che, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il motivo con cui, inpunto di trattamento sanzionatorio, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e la mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, reitera anch'esso lemedesime doglianze già formulate con l'atto di appello e ivi motivatamentedisattese (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez.3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), avendo la [OSCURATO:PERSONA] evidenziato, con motivazione logica e non contraddittoria, l'assolutaassenza, anche in relazione alla posizione della ricorrente, di elementi positivi aiquali ancorare la concessione delle attenuanti generiche, non essendo a tal finesufficiente la mera prospettazione di una versione alternativa dei fatti, rivelatasiperaltro priva di fondamento; che il motivo, mirando ad una rivisitazione dellevalutazioni discrezionali del giudice di merito in punto di trattamentosanzionatorio, è parimenti non consentito in sede di legittimità (Sez. 2, n. 39716del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, conla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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