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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22323/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Felicetta MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso; Dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di Michele CAPORALE, avviandolo alla detenzione domiciliare, con autorizzazione all'attività lavorativa.

2. [OSCURATO:PERSONA] CAPORALE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando il vizio della motivazione poiché le pendenze giudiziarie sono antiche, le segnalazioni di polizia concernenti il controllo in compagnia di pregiudicati non sono indicative, sia perché si tratta di un parente, sia perché l'altra persona risulta stimata dalla comunità locale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).

2.1. Il provvedimento impugnato riporta il percorso criminale e varie segnalazioni di polizia, delle quali due perché trovato in compagnia di "pregiudicati", e altre per reati.

2.2. Orbene, se il percorso criminale riguarda unicamente condotte anteriori alla sentenza in esecuzione, che riguarda fatti nient'affatto recenti (2010), sicché non consente di per sé di fondare una valutazione prognostica negativa, la circostanza delle segnalazioni di polizia per la commissione di reati è di per sé scarsamente significativa, se non si illustra, cosa che l'ordinanza omette di fare, se tali iniziative abbiano dato sfogo a carichi pendenti.2.3.

Anzi, risulta che un procedimento penale è stato archiviato, circostanza che avrebbe dovuto, semmai, deporre in senso favorevole al condannato che ha, infatti, dedotto l'assenza di procedimenti penali pendenti, a dimostrazione del mutato stile di vita.

2.4. D'altra parte, l'ordinanza riporta che, in relazione a una precedente condanna, l'istante aveva ottenuto l'affidamento al servizio sociale, conclusosi positivamente.

Si tratta di un elemento che depone, semmai, in senso favorevole circa la possibilità di sottoporre il condannato ad analoga misura alternativa per i fatti per i quali è in corso l'esecuzione, soprattutto ove si consideri la data del commesso reato (2010).

2.5. Anche la segnalazione di polizia concernente l'accompagnamento con "pregiudicati", oltre ad essere generica e poco indicativa se non se ne chiarisce la specifica rilevanza, sembra avere riguardo, per un verso, al padre del condannato, sicché appare difficile valorizzarla in senso negativo trattandosi di rapporti filiali del tutto naturali, e, per altro verso, a un terzo soggetto che, alla luce delle allegazioni difensive, sembra intrattenere una condotta di vita assolutamente normale, ad eccezione di un remoto precedente giudiziario.

Anche sotto questo profilo, dunque, l'ordinanza impugnata è priva di motivazione circa la rilevanza delle indicate segnalazioni di polizia.

3. L'esistenza di una stabile attività lavorativa, che ha costituito lo spunto per concedere la misura alternativa della detenzione domiciliare, contribuisce ad indebolire la tenuta logica dell'ordinanza impugnata perché l'inserimento sociale e lavorativo, che lo stesso Tribunale di sorveglianza riconosce come esistente, è un elemento di particolare rilevanza per la prognosi richiesta in vista del richiesto affidamento al servizio sociale.

4. L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma che, nell'assoluta libertà delle proprie valutazioni di merito, provvederà a sanare i vizi motivazionali sopra evidenziati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Felicetta MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso; Dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di Michele CAPORALE, avviandolo alla detenzione domiciliare, con autorizzazione all'attività lavorativa. 2. [OSCURATO:PERSONA] CAPORALE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando il vizio della motivazione poiché le pendenze giudiziarie sono antiche, le segnalazioni di polizia concernenti il controllo in compagnia di pregiudicati non sono indicative, sia perché si tratta di un parente, sia perché l'altra persona risulta stimata dalla comunità locale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). 2.1. Il provvedimento impugnato riporta il percorso criminale e varie segnalazioni di polizia, delle quali due perché trovato in compagnia di "pregiudicati", e altre per reati. 2.2. Orbene, se il percorso criminale riguarda unicamente condotte anteriori alla sentenza in esecuzione, che riguarda fatti nient'affatto recenti (2010), sicché non consente di per sé di fondare una valutazione prognostica negativa, la circostanza delle segnalazioni di polizia per la commissione di reati è di per sé scarsamente significativa, se non si illustra, cosa che l'ordinanza omette di fare, se tali iniziative abbiano dato sfogo a carichi pendenti.2.3. Anzi, risulta che un procedimento penale è stato archiviato, circostanza che avrebbe dovuto, semmai, deporre in senso favorevole al condannato che ha, infatti, dedotto l'assenza di procedimenti penali pendenti, a dimostrazione del mutato stile di vita. 2.4. D'altra parte, l'ordinanza riporta che, in relazione a una precedente condanna, l'istante aveva ottenuto l'affidamento al servizio sociale, conclusosi positivamente. Si tratta di un elemento che depone, semmai, in senso favorevole circa la possibilità di sottoporre il condannato ad analoga misura alternativa per i fatti per i quali è in corso l'esecuzione, soprattutto ove si consideri la data del commesso reato (2010). 2.5. Anche la segnalazione di polizia concernente l'accompagnamento con "pregiudicati", oltre ad essere generica e poco indicativa se non se ne chiarisce la specifica rilevanza, sembra avere riguardo, per un verso, al padre del condannato, sicché appare difficile valorizzarla in senso negativo trattandosi di rapporti filiali del tutto naturali, e, per altro verso, a un terzo soggetto che, alla luce delle allegazioni difensive, sembra intrattenere una condotta di vita assolutamente normale, ad eccezione di un remoto precedente giudiziario. Anche sotto questo profilo, dunque, l'ordinanza impugnata è priva di motivazione circa la rilevanza delle indicate segnalazioni di polizia. 3. L'esistenza di una stabile attività lavorativa, che ha costituito lo spunto per concedere la misura alternativa della detenzione domiciliare, contribuisce ad indebolire la tenuta logica dell'ordinanza impugnata perché l'inserimento sociale e lavorativo, che lo stesso Tribunale di sorveglianza riconosce come esistente, è un elemento di particolare rilevanza per la prognosi richiesta in vista del richiesto affidamento al servizio sociale. 4. L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma che, nell'assoluta libertà delle proprie valutazioni di merito, provvederà a sanare i vizi motivazionali sopra evidenziati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorve
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