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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 32900/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2022 il Tribunale di Firenze nel procedimento ex art. 309 cod. proc. pen. promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza del GIP di Firenze in data 12.1.2022 che aveva applicato agli stessi la misura della custodia cautelare in carcere (poi sostituita per la Zoubir con quella degli arresti domiciliari) ritenendo per entrambi il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nonché per più episodi di ricezione o cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (ben 29 lo Ktira, 2 la Zoubir) e di riciclaggio per aver investito i proventi del commercio di droga in due esercizi commerciali la sola Zoubir.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto non superabile la presunzione di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Con la medesima ordinanza ha altresì confermato il sequestro preventivo della [OSCURATO:PERSONA] di Prato e dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." nonché della somma di denaro portata sui conti correnti intestati ai medesimi.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

2.1. Con il primo lamentano ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. l'omessa motivazione da parte del Tribunale in relazione all'interrogatorio reso dalla Zoubir ex art. 294 cod. proc. pen. in data 4.2.2022, non avendo l'ufficio Gip trasmesso alla Procura della Repubblica e quindi al Tribunale del riesame detto interrogatorio.

2.2. Con il secondo deducono ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione laddove non individua il contributo stabilmente reso dalla Zoubir al sodalizio criminoso.

2.3. Con il terzo motivo deducono ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla partecipazione del Reda al sodalizio criminoso.

2.4. Con il quarto deducono la carenza della motivazione con riguardo al sequestro preventivo della macelleria islamica Jannat e del ristorante [OSCURATO:PERSONA] non avendo il Tribunale individuato il fumus dei reati presupposti del delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen.In particolare la macelleria risulta aperta nel 2014 mentre l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 si sarebbe costituita ben quattro anni dopo cosicché non risulta individuato il reato presupposto.

Con riguardo al ristorante, lo stesso è stato aperto nel 2018 ed anche in tal caso il tribunale del riesame non offre alcuna motivazione in relazione alla provenienza illecita delle somme apoditticamente riferite al traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare il Tribunale non ha risposto ai rilievi difensivi esposti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ove si sosteneva che il ristorante era stato acquistato tramite un prestito di denaro offerto dalla sorella della ricorrente nonché dal convivente more uxorio dell'altra sorella.

2.5. Con un ulteriore motivo deducono ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attualità ed alla concretezza delle esigenze cautelari, tenuto conto che l'associazione de qua si sarebbe concretizzata tra il mese di dicembre 2018 e tutto il 2019 nonché nel corso del 2020 e quindi si tratterebbe di un'attività ormai cessata da più di due anni.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Ed invero, l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309 comma 5 cod. proc. pen. impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse (Sez. 4, n. 12896 del 13.2.2019, Fusco, Rv. 275574; in motivazione la Corte ha precisato che detta valenza dell'atto idonea a comportare la caducazione della misura cautelare deve essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al tribunale del riesame).

Nella specie parte ricorrente non indica il contenuto di detto interrogatorio, né risulta che sia stato rappresentato al tribunale del riesame.

2.2. Infondato è anche il secondo motivo.

Va premesso che quando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf.

Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475).

Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Deve altresì sottolinearsi che la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511).

Per la configurabilità dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, in particolare, non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (cfr., ex plurimis, sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, Cali, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009 - dep. 2010, Galioto, Rv. 246112).

L'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla contigua fattispecie del concorso di persone nel reato continuato (di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti) è stato correttamente ravvisato nel carattere dell'accordo criminoso che contempla la commissione di una serie non previamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, assicurano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso Sez. 5, n. 42635 del 4.10.2004, Collodo ed altri, Rv. 229906).

Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è dunque necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a Il disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (in tali termini Sez. 6, n. 7387 del 3.12.2013 dep. 2014, Pompei, Rv. 258796).

Va a riguardo rilevato che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21.11.2013, Casoria, Rv. 258645).

Ebbene nella specie, l'ordinanza impugnata ha confermato l'impianto accusatorio che, a partire da una segnalazione trasmessa dalle autorità belghe in ordine alla presenza in Belgio ed in Olanda di soggetti di origine marocchina che avevano la potenzialità di inviare partite di cocaina verso l'Italia e la Spagna utilizzando vetture dotate di doppio fondo dirette in Toscana ed in Lombardia, ha delineato una associazione finalizzata al narcotraffico.

Sulla base degli esiti dell'attività intercettiva, delle dichiarazioni etero accusatorie rese dopo l'arresto da [OSCURATO:PERSONA], del sequestro di plurimi quantitativi di stupefacenti, era possibile risalire ai vari soggetti parte del sodalizio al cui vertice si poneva [OSCURATO:PERSONA] detto "uomo della Moschea" che risultava essere il fornitore della sostanza stupefacente.

In detto sodalizio il ruolo della Zoubir, ricostruito essenzialmente sulla base delle intercettazioni ambientali captate attraverso il trojan, è quello di stretta collaboratrice del [OSCURATO:PERSONA] cui è legata anche da un rapporto coniugale, chiamata a coadiuvarlo nella gestione dei rapporti e perfettamente a conoscenza delle dinamiche dell'associazione e particolarmente attenta ai conteggi ed ai prezzi praticati (vedi in particolare conversazioni del 15.2.2020 e 2.3.2020).

3.3. Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso.

Premessa la sussistenza del sodalizio criminoso come sopra descritto, l'ordinanza impugnata delinea, mediante il richiamo a specifiche conversazioni, il ruolo dello Ktira che rappresenta insieme alla moglie il terminale in Toscana dell'organizzazione rifornita da [OSCURATO:PERSONA].

Dalle intercettazioni risulta che lo Ktira ha contatti con [OSCURATO:PERSONA] nonché con i coindagati e con la Zoubir.

Oltre alla costante ricerca di forniture di sostanza stupefacente, in particolar modo dopo l'arresto del Ghaddari, emerge la disponibilità all'acquisto di un'auto con doppio fondo per il trasporto dello stupefacente oltre che l'interesse per l'acquisto di uno smartphone che non possa essere intercettato, condotte che inequivocamente risultano funzionali all'associazione.

4.4. Parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso.

Va preliminarmente rimarcato che il perimetro di sindacabilità delle misure cautelari reali esclude la deducibilità di vizi della motivazione diversi da quelli radicali, riconducibili alla violazione dell'art. 125, comma 3, cod.proc.pen.

Nella specie le censure difensive sono inammissibili laddove assumono la carenza della motivazione in contrasto con una trama giustificativa che risulta, al contrario, effettiva e concretamente esplicativa delle ragioni alla base della reiezione delle richieste della ricorrente.

La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069) e a tal fine il tribunale del riesame, in sede di controllo sui presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, deve verificare in modo puntuale e coerente tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità del reato contestato (Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Rv. 274693).

Di detti principi l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione, sussistendo la astratta possibilità di configurare il reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. non potendosi peraltro giustificare la provenienza dell'acquisto di dette attività dal reddito prodotto dalla Zoubir e risultando destituita di fondamento la tesi del prestito di denaro da parte della sorella essendo risultata la stessa una mera prestanome.

5.5. Parimenti infondato è il quinto motivo di ricorso.

Va premesso che la giurisprudenza di legittimità in tema di operatività dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ossia in materia di presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha chiarito che, ai fini dell'applicazione di tale presunzione, deve tenersi conto anche del significativo lasso temporale trascorso dalla commissione del reato (ex mu/tis, Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272153; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Rv. 271576; Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, Rv. 267160).

In particolare, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo.

Dunque, deve riconoscersi, per la natura relativa della presunzione di attualità delle esigenze cautelari, la necessità di valutare la prova contraria, che dovrà discendere da una valutazione complessiva di diversi elementi - quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto - con l'ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa sarà possibile e valida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia reciso, poiché, se così non fosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata.

Ciò significa che il fattore tempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo - al pari degli altri elementi - un fattore necessario, ma non sufficiente.

Si conferma, dunque, la necessità di una valutazione complessiva, che tenga conto dell'eventuale continuità tra reato associativo e reati-fine, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo di uno degli elementi rilevanti.

Correttamente l'ordinanza impugnata, in assenza di elementi atti a superare la presunzione relativa a parte il generico riferimento al fattore temporale, ha, pertanto, confermato l'ordinanza del Gip evidenziando "l'inserimento professionale nel commercio internazionale di stupefacenti e la rete di complicità che spazia dall'Italia all'estero ".

In conclusione i ricorsi vanno rigettati.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. con riferimento a [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Manda a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2022 il Tribunale di Firenze nel procedimento ex art. 309 cod. proc. pen. promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza del GIP di Firenze in data 12.1.2022 che aveva applicato agli stessi la misura della custodia cautelare in carcere (poi sostituita per la Zoubir con quella degli arresti domiciliari) ritenendo per entrambi il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nonché per più episodi di ricezione o cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (ben 29 lo Ktira, 2 la Zoubir) e di riciclaggio per aver investito i proventi del commercio di droga in due esercizi commerciali la sola Zoubir. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto non superabile la presunzione di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Con la medesima ordinanza ha altresì confermato il sequestro preventivo della [OSCURATO:PERSONA] di Prato e dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." nonché della somma di denaro portata sui conti correnti intestati ai medesimi. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo lamentano ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. l'omessa motivazione da parte del Tribunale in relazione all'interrogatorio reso dalla Zoubir ex art. 294 cod. proc. pen. in data 4.2.2022, non avendo l'ufficio Gip trasmesso alla Procura della Repubblica e quindi al Tribunale del riesame detto interrogatorio. 2.2. Con il secondo deducono ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione laddove non individua il contributo stabilmente reso dalla Zoubir al sodalizio criminoso. 2.3. Con il terzo motivo deducono ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla partecipazione del Reda al sodalizio criminoso. 2.4. Con il quarto deducono la carenza della motivazione con riguardo al sequestro preventivo della macelleria islamica Jannat e del ristorante [OSCURATO:PERSONA] non avendo il Tribunale individuato il fumus dei reati presupposti del delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen.In particolare la macelleria risulta aperta nel 2014 mentre l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 si sarebbe costituita ben quattro anni dopo cosicché non risulta individuato il reato presupposto. Con riguardo al ristorante, lo stesso è stato aperto nel 2018 ed anche in tal caso il tribunale del riesame non offre alcuna motivazione in relazione alla provenienza illecita delle somme apoditticamente riferite al traffico di sostanze stupefacenti. In particolare il Tribunale non ha risposto ai rilievi difensivi esposti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ove si sosteneva che il ristorante era stato acquistato tramite un prestito di denaro offerto dalla sorella della ricorrente nonché dal convivente more uxorio dell'altra sorella. 2.5. Con un ulteriore motivo deducono ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attualità ed alla concretezza delle esigenze cautelari, tenuto conto che l'associazione de qua si sarebbe concretizzata tra il mese di dicembre 2018 e tutto il 2019 nonché nel corso del 2020 e quindi si tratterebbe di un'attività ormai cessata da più di due anni. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Ed invero, l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309 comma 5 cod. proc. pen. impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse (Sez. 4, n. 12896 del 13.2.2019, Fusco, Rv. 275574; in motivazione la Corte ha precisato che detta valenza dell'atto idonea a comportare la caducazione della misura cautelare deve essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al tribunale del riesame). Nella specie parte ricorrente non indica il contenuto di detto interrogatorio, né risulta che sia stato rappresentato al tribunale del riesame. 2.2. Infondato è anche il secondo motivo. Va premesso che quando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475). Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Deve altresì sottolinearsi che la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511). Per la configurabilità dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, in particolare, non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (cfr., ex plurimis, sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, Cali, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009 - dep. 2010, Galioto, Rv. 246112). L'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla contigua fattispecie del concorso di persone nel reato continuato (di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti) è stato correttamente ravvisato nel carattere dell'accordo criminoso che contempla la commissione di una serie non previamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, assicurano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso Sez. 5, n. 42635 del 4.10.2004, Collodo ed altri, Rv. 229906). Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è dunque necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a Il disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (in tali termini Sez. 6, n. 7387 del 3.12.2013 dep. 2014, Pompei, Rv. 258796). Va a riguardo rilevato che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21.11.2013, Casoria, Rv. 258645). Ebbene nella specie, l'ordinanza impugnata ha confermato l'impianto accusatorio che, a partire da una segnalazione trasmessa dalle autorità belghe in ordine alla presenza in Belgio ed in Olanda di soggetti di origine marocchina che avevano la potenzialità di inviare partite di cocaina verso l'Italia e la Spagna utilizzando vetture dotate di doppio fondo dirette in Toscana ed in Lombardia, ha delineato una associazione finalizzata al narcotraffico. Sulla base degli esiti dell'attività intercettiva, delle dichiarazioni etero accusatorie rese dopo l'arresto da [OSCURATO:PERSONA], del sequestro di plurimi quantitativi di stupefacenti, era possibile risalire ai vari soggetti parte del sodalizio al cui vertice si poneva [OSCURATO:PERSONA] detto "uomo della Moschea" che risultava essere il fornitore della sostanza stupefacente. In detto sodalizio il ruolo della Zoubir, ricostruito essenzialmente sulla base delle intercettazioni ambientali captate attraverso il trojan, è quello di stretta collaboratrice del [OSCURATO:PERSONA] cui è legata anche da un rapporto coniugale, chiamata a coadiuvarlo nella gestione dei rapporti e perfettamente a conoscenza delle dinamiche dell'associazione e particolarmente attenta ai conteggi ed ai prezzi praticati (vedi in particolare conversazioni del 15.2.2020 e 2.3.2020). 3.3. Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso. Premessa la sussistenza del sodalizio criminoso come sopra descritto, l'ordinanza impugnata delinea, mediante il richiamo a specifiche conversazioni, il ruolo dello Ktira che rappresenta insieme alla moglie il terminale in Toscana dell'organizzazione rifornita da [OSCURATO:PERSONA]. Dalle intercettazioni risulta che lo Ktira ha contatti con [OSCURATO:PERSONA] nonché con i coindagati e con la Zoubir. Oltre alla costante ricerca di forniture di sostanza stupefacente, in particolar modo dopo l'arresto del Ghaddari, emerge la disponibilità all'acquisto di un'auto con doppio fondo per il trasporto dello stupefacente oltre che l'interesse per l'acquisto di uno smartphone che non possa essere intercettato, condotte che inequivocamente risultano funzionali all'associazione. 4.4. Parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso. Va preliminarmente rimarcato che il perimetro di sindacabilità delle misure cautelari reali esclude la deducibilità di vizi della motivazione diversi da quelli radicali, riconducibili alla violazione dell'art. 125, comma 3, cod.proc.pen. Nella specie le censure difensive sono inammissibili laddove assumono la carenza della motivazione in contrasto con una trama giustificativa che risulta, al contrario, effettiva e concretamente esplicativa delle ragioni alla base della reiezione delle richieste della ricorrente. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069) e a tal fine il tribunale del riesame, in sede di controllo sui presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, deve verificare in modo puntuale e coerente tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità del reato contestato (Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Rv. 274693). Di detti principi l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione, sussistendo la astratta possibilità di configurare il reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. non potendosi peraltro giustificare la provenienza dell'acquisto di dette attività dal reddito prodotto dalla Zoubir e risultando destituita di fondamento la tesi del prestito di denaro da parte della sorella essendo risultata la stessa una mera prestanome. 5.5. Parimenti infondato è il quinto motivo di ricorso. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità in tema di operatività dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ossia in materia di presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha chiarito che, ai fini dell'applicazione di tale presunzione, deve tenersi conto anche del significativo lasso temporale trascorso dalla commissione del reato (ex mu/tis, Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272153; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Rv. 271576; Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, Rv. 267160). In particolare, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo. Dunque, deve riconoscersi, per la natura relativa della presunzione di attualità delle esigenze cautelari, la necessità di valutare la prova contraria, che dovrà discendere da una valutazione complessiva di diversi elementi - quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto - con l'ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa sarà possibile e valida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia reciso, poiché, se così non fosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata. Ciò significa che il fattore tempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo - al pari degli altri elementi - un fattore necessario, ma non sufficiente. Si conferma, dunque, la necessità di una valutazione complessiva, che tenga conto dell'eventuale continuità tra reato associativo e reati-fine, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo di uno degli elementi rilevanti. Correttamente l'ordinanza impugnata, in assenza di elementi atti a superare la presunzione relativa a parte il generico riferimento al fattore temporale, ha, pertanto, confermato l'ordinanza del Gip evidenziando "l'inserimento professionale nel commercio internazionale di stupefacenti e la rete di complicità che spazia dall'Italia all'estero ". In conclusione i ricorsi vanno rigettati. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. con riferimento a [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda a
Sentenza Cassazione n. 32900/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris