Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 febbraio 2020

Cassazione n. 25421/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23149/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante legale pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] , e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] Y REASEGUROS (che ha incorporato, per effetto di fusione, [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] eAGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 1571/2020 depositata il 27/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante legale pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. , nonché [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1571 - 2020 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 27 febbraio 2020, articolando due motivi; resistono con separati controricorsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché [OSCURATO:PERSONA] y Cauciòn de Seguros y Reaseguros (società che ha incorporato per fusione [OSCURATO:PERSONA] N.V.); i ricorrenti espongono di essersi opposti, innanzi al Tribunale di Roma, al decreto n. 21581 del 10.12.2005, con cui veniva loro ingiunto il pagamento di euro 6.162,30 a favore di [OSCURATO:PERSONA] N.V., quale cessionaria dell’intero portafoglio di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]., dovuto per l’escussione della polizza fideiussoria n.

BP0037612 rilasciata da SIC a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero delle Finanze, con la concessione per l’esercizio delle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale e a quota fissa; a tal fine deducevano l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Bari, lamentavano il difetto di capacità processuale e di legittimazione attiva della società Atradius, chiedevano di dichiarare la nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto, di accertare l’inesistenza dell’obbligazione azionata, denunciavano la perdita del diritto di surroga della società opposta e chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa il Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli d Stato; Atradius sottolineava la natura a prima richiesta della fideiussione prestata e contestava i motivi di impugnazione; il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato, costituendosi, eccepiva no l’inammissibilità della loro chiamata in giudizio e, nel merito, chiedevanoil rigetto dell’opposizione; il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3219-2012, dopo aver disposto CTU, affinché accertasse, sulla base della documentazione acquisita ex art. 210 cod.p roc.civ., se nell’anno 2000 era stato raggiunto l’importo minimo garantito previsto dall’art. 5 dell’atto di convenzione del 25.10.1999, in relazione al quale era stata prestata la fideiussione, e indicasse l’importo dovuto dall’opponente, rigettava l’opposizione, ritenendola infondata e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la predetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, ritenendola erronea per mancanza ed insufficienza di motivazione e per la omessa indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie, per non aver preso in esame le numerose e rigorose controdeduzioni formulate dal CTP e quindi per non aver rilevato l’errore del CTU, là dove aveva ritenuto che l’aggio per il concessionario e l’imposta sulle scommesse erano da detrarsi dalle quote di prelievo; la sentenza neppure avrebbe tenuto conto che alcuni collegi arbitrali avevano dichiarato la nullità dell’art. 5 della convenzione in ordine al minimo garantito, ritenendolo non dovuto e da restituire o da portare in compensazione, con la conseguenza di dover considerare il contributo dovuto nei limiti della raccolta effettiva; chiedevano la condanna ex art. 96 cod.proc.civ. dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato e del Ministero delle Finanze; la Corte d’Appello, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, ha rigettato l’appello, ritenendo la censura sotto il profilo motivazionale generica ed infondata, infondato il secondo motivo diretto a contestare l’aned il quantum della pretesa del Ministero, in ragione del fatto che l’integrazione dovuta ad UNIRE dal titolare dell’agenzia [OSCURATO:PERSONA] a titolo di minimo garantito dovesse essere calcolata non sulla quota del prelievo netto, ma su quella del prelievo lordo, superiore al minimo garantito; secondo la sentenza impugnata tale tesi era basata su un’interpretazione della convenzione e degli atti amministrativi richiamati contrastante con il loro tenore letterale, sicché ha ritenuto che il CTU non fosse incorso in errore e che la liberalizzazione del mercato delle scommesse di cui al dl n. 223/2006 non fosse pertinente rispetto al contenzioso in corso; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Considerato che: 1) con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod.proc.civ. con riferimento all’art. 132 n. 4 cod.proc.civ., per essersi la sentenza impugnata adagiata acriticamente sulle prospettazioni della sentenza di primo grado, senza scrutinare il percorso logico giuridico del giudice di prime cure ed omettendo quindi di motivare; il decisum, soprattutto, non avrebbe risposto in modo preciso e puntuale a tutte le domande, deduzioni ed eccezioni, limitandosi a fare proprie le conclusioni cui era pervenuto il CTU che erano state ritenute basate su una accurata analisi e precisi calcoli, per poi affermare l’esattezza della somma pretesa dal Ministero a titolo di importo minimo garantito da versare all’Unire per l’anno 2000, previsto dall’art 5 della convenzione sottoscritta il 25.10.1999, e l’inconsistenza delle censure sollevate; il motivo non merita accoglimento: la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello ritenendo, in primo luogo, generiche le censure sotto il profilo motivazionale mosse alla sentenza impugnata – senza alcuna confutazione da parte dei ricorrenti – e adeguatamene motivata la decisione del primo giudice, individuandone le ragioni; nella sostanza, considerando che l’appello ha carattere devolutivo, la decisione impugnata ha ben spiegato ed argomentato le ragioni per cui ha rigettato il motivo di appello, pertanto, non può esserle imputato alcunchésotto il profilo motivazionale; l’apparato argomentativo a supporto del motivo, a partire dal penultimo capoverso di p. 14, sembra muovere alla decisione d'Appello anche una censura di omessa pronuncia per non aver risposto in maniera precisa e puntuale atutte le domande ed eccezioni formulate, limitandosi a fare proprie le conclusioni del CTU nella relazione iniziale ed in quella integrativa; detta censura sovrappone il difetto di omessa pronuncia, denunciabile per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. con l’omessa motivazione; già questa confusione basterebbe a rendere il motivo inammissibile (l'omessapronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.e non già l' omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dalD.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dallaL. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (ex plurimis cfr. Cass. 24/05/2021, n.14140); ad essa va aggiunto che le domande, le eccezioni, le critiche alla CTU, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod.proc.civ., non sono state riprodotte nel ricorso sì da permettere a questa Corte di valutarne la veridicità, la consistenza e la significatività; 2) con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ. in relazione all’art. 12 del dpr 169/1998, art. 2 del decreto interministeriale del 15 febbraio 1999, art. 5 della convenzione inter partes del 25.10.1999; i ricorrenti rimproverano al giudice a quo di non aver considerato le eccezioni sollevate negli atti del giudizio di primo e secondo grado che dichiarano debbano intendersi integralmente trascritte, né dei lodi arbitrali intervenuti tra Taranto sport Giochi e scommesse S.r.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. e il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Amministrazione monopoli di Stato e l’UNIRE e sarebbe caduta in gravi omissioni ed errori di valutazione; anche questo motivo è inaccoglibile, perché denuncia la violazione dell’art.360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ. ma solo dal punto di vista formale, per così dire, perché invece tutto il ragionamento si incentra sostanzialmente sull’omesso esame e sugli asseriti errori di valutazione della Corte; la denuncia di omesso esame di fatti decisivi si scontra con la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter cod.proc.civ., ma , anche senza considerare detta preclusione e pur sorvolando sul mancato soddisfacimento dell’art. 366 n. 6 cod.proc.civ., non può non osservarsi che la sentenza impugnata ha ritenuto, con una statuizione che non è stata scalfita dalle censure dei ricorrenti e che quindi ad esse resiste, inconferenti le problematiche insorte con l’entrata in vigore del dl n. 223/2006 che ha liberalizzato il mercato delle scommesse, determinando l’apertura di numerosi nuovi punti vendita e rinviando ai provvedimenti attuativi per la definizione delle modalità di svolgimento; 3) ne consegue il rigetto del ricorso; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23149/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante legale pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] , e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] Y REASEGUROS (che ha incorporato, per effetto di fusione, [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] eAGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 1571/2020 depositata il 27/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante legale pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. , nonché [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1571 - 2020 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 27 febbraio 2020, articolando due motivi; resistono con separati controricorsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché [OSCURATO:PERSONA] y Cauciòn de Seguros y Reaseguros (società che ha incorporato per fusione [OSCURATO:PERSONA] N.V.); i ricorrenti espongono di essersi opposti, innanzi al Tribunale di Roma, al decreto n. 21581 del 10.12.2005, con cui veniva loro ingiunto il pagamento di euro 6.162,30 a favore di [OSCURATO:PERSONA] N.V., quale cessionaria dell’intero portafoglio di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]., dovuto per l’escussione della polizza fideiussoria n. BP0037612 rilasciata da SIC a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero delle Finanze, con la concessione per l’esercizio delle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale e a quota fissa; a tal fine deducevano l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Bari, lamentavano il difetto di capacità processuale e di legittimazione attiva della società Atradius, chiedevano di dichiarare la nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto, di accertare l’inesistenza dell’obbligazione azionata, denunciavano la perdita del diritto di surroga della società opposta e chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa il Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli d Stato; Atradius sottolineava la natura a prima richiesta della fideiussione prestata e contestava i motivi di impugnazione; il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato, costituendosi, eccepiva no l’inammissibilità della loro chiamata in giudizio e, nel merito, chiedevanoil rigetto dell’opposizione; il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3219-2012, dopo aver disposto CTU, affinché accertasse, sulla base della documentazione acquisita ex art. 210 cod.p roc.civ., se nell’anno 2000 era stato raggiunto l’importo minimo garantito previsto dall’art. 5 dell’atto di convenzione del 25.10.1999, in relazione al quale era stata prestata la fideiussione, e indicasse l’importo dovuto dall’opponente, rigettava l’opposizione, ritenendola infondata e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la predetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, ritenendola erronea per mancanza ed insufficienza di motivazione e per la omessa indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie, per non aver preso in esame le numerose e rigorose controdeduzioni formulate dal CTP e quindi per non aver rilevato l’errore del CTU, là dove aveva ritenuto che l’aggio per il concessionario e l’imposta sulle scommesse erano da detrarsi dalle quote di prelievo; la sentenza neppure avrebbe tenuto conto che alcuni collegi arbitrali avevano dichiarato la nullità dell’art. 5 della convenzione in ordine al minimo garantito, ritenendolo non dovuto e da restituire o da portare in compensazione, con la conseguenza di dover considerare il contributo dovuto nei limiti della raccolta effettiva; chiedevano la condanna ex art. 96 cod.proc.civ. dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato e del Ministero delle Finanze; la Corte d’Appello, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, ha rigettato l’appello, ritenendo la censura sotto il profilo motivazionale generica ed infondata, infondato il secondo motivo diretto a contestare l’aned il quantum della pretesa del Ministero, in ragione del fatto che l’integrazione dovuta ad UNIRE dal titolare dell’agenzia [OSCURATO:PERSONA] a titolo di minimo garantito dovesse essere calcolata non sulla quota del prelievo netto, ma su quella del prelievo lordo, superiore al minimo garantito; secondo la sentenza impugnata tale tesi era basata su un’interpretazione della convenzione e degli atti amministrativi richiamati contrastante con il loro tenore letterale, sicché ha ritenuto che il CTU non fosse incorso in errore e che la liberalizzazione del mercato delle scommesse di cui al dl n. 223/2006 non fosse pertinente rispetto al contenzioso in corso; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato che: 1) con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod.proc.civ. con riferimento all’art. 132 n. 4 cod.proc.civ., per essersi la sentenza impugnata adagiata acriticamente sulle prospettazioni della sentenza di primo grado, senza scrutinare il percorso logico giuridico del giudice di prime cure ed omettendo quindi di motivare; il decisum, soprattutto, non avrebbe risposto in modo preciso e puntuale a tutte le domande, deduzioni ed eccezioni, limitandosi a fare proprie le conclusioni cui era pervenuto il CTU che erano state ritenute basate su una accurata analisi e precisi calcoli, per poi affermare l’esattezza della somma pretesa dal Ministero a titolo di importo minimo garantito da versare all’Unire per l’anno 2000, previsto dall’art 5 della convenzione sottoscritta il 25.10.1999, e l’inconsistenza delle censure sollevate; il motivo non merita accoglimento: la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello ritenendo, in primo luogo, generiche le censure sotto il profilo motivazionale mosse alla sentenza impugnata – senza alcuna confutazione da parte dei ricorrenti – e adeguatamene motivata la decisione del primo giudice, individuandone le ragioni; nella sostanza, considerando che l’appello ha carattere devolutivo, la decisione impugnata ha ben spiegato ed argomentato le ragioni per cui ha rigettato il motivo di appello, pertanto, non può esserle imputato alcunchésotto il profilo motivazionale; l’apparato argomentativo a supporto del motivo, a partire dal penultimo capoverso di p. 14, sembra muovere alla decisione d'Appello anche una censura di omessa pronuncia per non aver risposto in maniera precisa e puntuale atutte le domande ed eccezioni formulate, limitandosi a fare proprie le conclusioni del CTU nella relazione iniziale ed in quella integrativa; detta censura sovrappone il difetto di omessa pronuncia, denunciabile per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. con l’omessa motivazione; già questa confusione basterebbe a rendere il motivo inammissibile (l'omessapronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.e non già l' omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dalD.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dallaL. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (ex plurimis cfr. Cass. 24/05/2021, n.14140); ad essa va aggiunto che le domande, le eccezioni, le critiche alla CTU, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod.proc.civ., non sono state riprodotte nel ricorso sì da permettere a questa Corte di valutarne la veridicità, la consistenza e la significatività; 2) con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ. in relazione all’art. 12 del dpr 169/1998, art. 2 del decreto interministeriale del 15 febbraio 1999, art. 5 della convenzione inter partes del 25.10.1999; i ricorrenti rimproverano al giudice a quo di non aver considerato le eccezioni sollevate negli atti del giudizio di primo e secondo grado che dichiarano debbano intendersi integralmente trascritte, né dei lodi arbitrali intervenuti tra Taranto sport Giochi e scommesse S.r.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. e il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Amministrazione monopoli di Stato e l’UNIRE e sarebbe caduta in gravi omissioni ed errori di valutazione; anche questo motivo è inaccoglibile, perché denuncia la violazione dell’art.360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ. ma solo dal punto di vista formale, per così dire, perché invece tutto il ragionamento si incentra sostanzialmente sull’omesso esame e sugli asseriti errori di valutazione della Corte; la denuncia di omesso esame di fatti decisivi si scontra con la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter cod.proc.civ., ma , anche senza considerare detta preclusione e pur sorvolando sul mancato soddisfacimento dell’art. 366 n. 6 cod.proc.civ., non può non osservarsi che la sentenza impugnata ha ritenuto, con una statuizione che non è stata scalfita dalle censure dei ricorrenti e che quindi ad esse resiste, inconferenti le problematiche insorte con l’entrata in vigore del dl n. 223/2006 che ha liberalizzato il mercato delle scommesse, determinando l’apertura di numerosi nuovi punti vendita e rinviando ai provvedimenti attuativi per la definizione delle modalità di svolgimento; 3) ne consegue il rigetto del ricorso; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il
Sentenza Cassazione n. 25421/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris