CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 08111/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18443/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 15 SCB I8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 396/2020 depositata il 05/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.la srl [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 396 del 2020 con cui essa ricorrente era stata condannata a pagare alla spa [OSCURATO:PERSONA] la differenza tra il prezzo di acquisito di vetro dedotto il prezzo di vendita di impianti fotovoltaici, al netto del valore dei vizi riscontrati nelle reciproche forniture. [OSCURATO:PERSONA] ricorso incidentale; 2.le parti hanno presentato atto, datato 15 gennaio 2025, contenente rinuncia al ricorso principale e relativa accettazione, e rinuncia al ricorso incidentale e la relativa accettazione, significando anche di essersi accordate per la compensazione delle spese della lite; 3.in ragione di ciò che precede deve dichinarsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; 4. non vi è luogo ad applicazione dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma, “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (per tutte, Cass.12 novembre 2015, n. n.23175); PQM dichiara es