CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 08359/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1064/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] srl, domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso sentenza di Corte d’Appello Firenze n. 2801/2019 depositata il 25/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Firenze con l’impugnata sentenza rigettava il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza del Tribunale di Prato del 23/1/2019 che aveva dichiarato il fallimento della società su istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],lavoratrici dipendenti. 1.1 La Corte, dopo avere disatteso l’eccezione di inammissibilità del reclamo per tardività, rilevava che la liquidità realizzata dall’amministratore giudiziario a seguito di vendita dei beni oggetto di sequestro penale non era destinata all’adempimento dei debiti sociali bensì alla confisca ex art. 322 ter c.p. , così da acquisire al patrimonio dello Stato il profitto dei reati di evasione fiscale e del reato di cui all’art.648 ter c.p. 1.2 Soggiungeva la Corte fiorentina che, detratte tali liquidità, la società versava in stato di insolvenza, per come si evinceva dai caratteri illegali della gestione, dalla assoluta inattendibilità della contabilità, dalla gravosa esposizione debitoria della società verso fornitori, erario, enti previdenziali e lavoratori dipendenti risultante dalla prima relazione dell’amministratore giudiziario ex art. 36 d.lvo 159/2011. 1.3 Nessun rilevo aveva, a giudizio dei giudici di seconde cure, la mancata sospensione dei rapporti di lavoro e l’elaborazione delle buste paga alle lavoratrici istanti a seguito del sequestro penale,in quanto il credito di queste ultime sussisteva anche sulla base del solo TFR maturato. 2 [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi, il Fallimento ha svolto difese con controricorso e ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo denuncia la nullità del decreto in quanto lo stesso sarebbe affetto da motivazione “perplessa ed obiettivamente incomprensibile“: in particolare la Corte distrettuale avrebbe recepito le risultanze della relazione dell’[OSCURATO:PERSONA], che si era espresso con un giudizio di “non usualità” e “sospetto” di due sole poste contabili, estendendo arbitrariamente siffatta valutazione a tutta la contabilità complessivamente considerata, senza spendere la minima parola per rendere percepibile il fondamento del proprio convincimento e così incorrendo nel denunciato vizio. 1.1 Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 5 c.p.c., laddove la Corte, pur ammettendo l’attendibilità della contabilità della [OSCURATO:SOCIETA], non ha tenuto conto dei dati degli ultimi bilanci depositati quanto a fatturato, utili, situazione debitoria, né ha considerato la totale assenza di protesti e procedure esecutive, finendo così per ravvisare lo stato di insolvenza sulla sola base dell’esposizione debitoria ricostruita dall’[OSCURATO:PERSONA] nella prima relazione. Si ascrive, infine, alla Corte di aver trascurato di esaminare lo stato passivo, la cui acquisizione era stata sollecitata dalla stessa autorità giudiziaria; e di non aver considerato che del totale dei crediti ammessi, pari ad € 200.856,27, venivano contestati crediti per € 198.716,43. 2.Il primo motivo è infondato. 2.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante , Cass. nn. 22069/2022, 15883/2017, 9105/2017 e 22232/2016), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il Giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. 2.2 Nella fattispecie la Corte distrettuale , dopo aver precisato che la liquidità esistente, provento della vendita di cespiti non era destinata ai creditori della società ma era vincolata allo Stato ex art. 322 ter c.p. a titolo di confisca per equivalente del valore oggetto di evasione f iscale, a cui era preordinato, in via strumentale, il sequestro preventivo dei beni (circostanza non messa in discussione dal ricorso), ha desunto la sussistenza dello stato di insolvenza essenzialmente dalla esposizione debitoria emersa dalla relazione dell’[OSCURATO:PERSONA], valorizzando a supporto di tale elemento anche le circostanze, emerse anch’esse dalla relazione dell’organo della procedura di cui al d.lvo 159/2011, circa la gestione imprenditoriale dai caratteri illegali che avevano impedito la prosecuzione dell’attività, nonché la inattendibilità della contabilità. La sentenza riporta un estratto della relazione del commissario giudiziario nominato dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] dove si dàatto che i fatti accertati « qualificano la Corsi come un ente commerciale che ha finora operato nell’illegalità, senza corrispondere le imposte sugli utili effettivamente conseguiti, con personale irregolare, transazioni finanziarie per lo più non tracciabili e cassa contabile negativa per € 52.036,39». 2.3 La sentenza impugnata, dunque, esplicita adeguatamente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico- giuridico che sorregge la decisione. 3 Il secondo motivo è inammissibile laddove imputa alla Corte di aver trascurato il fatto storico costituito dai dati di bilancio. 3.1 A ben vedere l’articolazione della censura, sebbene prospettata come violazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo, afferisce al merito della valutazione operata dai giudici d'appello circa lo stato di insolvenza, avendo questa Corte più volte ammonito che «il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta» (Cass.17105/2019, 30827/2018 e 7252/2014), come avvenuto nel caso in esame. 3.2 Privo di decisività è l’asserito omesso esame del prospetto di stato passivo dal momento che, secondo quanto riportato dalla stessa ricorrente, risultano ammessi crediti per € 200.856,27; si tratta, quindi, di posizioni creditorie irretrattabilmente accertate, sia pur in sede fallimentare. Il ricorso va, quindi,rigettato. 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5 Anche nel presente giudizio, avuto riguardo alla totale inconsistenza dei motivi, ricorrono gli stessi presupposti, già evidenziati dal giudice di appello, di una imprudente valutazione della controversia da parte del rappresentante che ha esposto il rappresentato ad inutili ed evitabili esborsi e che giustifica la condanna del legale rappresentante, ex art. 94 c.p.c., in solido con la società al pagamento delle spese in favore del costituito Fallimento. P.Q.M. la Corte, rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente, in solido con il legale rappresentante, al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 12.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15% ; d à atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica