CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 17158/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 5484/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ferrini; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1392/2017 d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA depositata il5/07/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/02/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . RG 5484/18Rolmec-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre a questa Corte al fine di sentire cassare l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia, respingendone il gravame, ha confermato la decisione che in primo grado aveva mandato assolta [OSCURATO:SOCIETA]., con l'intermediazione della quale l'ap pellante aveva proceduto a sottoscrivere quattro contratti interest rate swap, sull'assunto, fatto proprio anche dal decidente del grado, che la banca non era tenuta nell'occasione ad osservare gli obblighi di intermediazione poiché, a mente dell'art. 30 Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522, la Rolmec all'atto della sottoscrizione aveva dichiarato di essere un operatore qualificato. Il ricorso odierno si vale di un solo motivo, seguito pure da memoria, al quale resiste l'intimata con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile a mente dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., posto che la sentenza impugnata ha deciso la vicenda al suo esame in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e, come si dirà in relazione a quanto dedotto con la memoria, l'esame del motivo non offre elementi per mutare il predetto orientamento. 3. L'argomento che trova illustrazione nell'unico motivo di ricorso allega la contrarietà dell'impugnata decisione agli obblighi imposti all'intermediario in relazione alle operazioni di investimento che vengono concluse suo tramite sul presupposto di un'interpretazione formalistica dell'art. 31 regolamento intermediari, diversamente dovendo intendersi il dettato della norma nel senso che, attesi gli obblighi di diligenza più generalmente gravanti sull'intermediario in base alle fonti primarie, costui, anche a fronte di una dichiarazione liberatoria dell'investitore, non potrebbe essere sollevato dall'obbligo RG 5484/18Rolmec-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli di valutare l'effettiva sussistenza o meno dell'esperienza e della competenza in capo al medesimo secondo quanto dallo stesso dichiarato. L'argomento, più volte portato al vaglio di questa Corte, è stato ripetutamente smentito. E' affermazione – limitando le citazioni ai soli precedenti più recenti (Cass., Sez. I, 6/12/2022, n. 35790; Cass., Sez. I, 10/08/2022, n. 24654; Cass., Sez. I, 22/06/2022, n. 20179) – stabilmente invalsa sul punto nella giurisprudenza di questa Corte, come pure ravvisato dai decidente di merito, che «nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale di cui all'art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998 (applicabile "rationae temporis"), sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l'intermediario dall'obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull'investitore l'onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario. Ne consegue che in giudizio, sul piano probatorio, l'esistenza dell'autodichiarazione è sufficiente ad integrare una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, gravando su quest'ultima l'onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle quali emerga che l'intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza, l'assenza di dette competenze ed esperienze pregresse» (Cass., Sez. I, 4/04/2018, n. 8343). 4. Il ricorrente nella memoria, ribadendo il proprio convincimento contrario, insiste per l'accoglimento del ricorso ovvero in subordine per la remissione della questione alle SS.UU. sul presupposto che in seno alla giurisprudenza in materia di questa Corte l'opinione dominante sia resistita da un'opinione di segno opposto. Ne RG 5484/18Rolmec-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli sarebbero espressione Cass. 17333/2015, Cass. 23805/2015 e Cass.25845/2019. Premesso che il principio dianzi ricordato è stato inizialmente enunciato da Cass., Sez. I, 26/05/2009, n. 12138 e così è stato reiterato nel tempo sino a trovare una nuova formalizzazione ufficiale nella massima sopra riportate, riproducendosi poi in prosieguo sino ai precedenti più immediati, pure sopra ricordati, il preteso contrasto accampato dalla memoria non ha, precedenti citati dal ricorrente alla mano, alcun fondamento. Ma valga il vero. Cass. 17333/2015 esclude che nella specie possa essere ravvisata in capo all'investitore la qualità di operatore qualificato, non avendo costui sottoscritto la relativa dichiarazione, che mai, peraltro, avrebbe potuto sottoscrivere in difetto della richiesta qualità soggettiva; Cass. 23805/2015 esclude che la qualità di operatore qualificato, peraltro desunta nella specie in relazione alla carica sociale rivestita dall'investitore, possa essere riconosciuta senza richiesta dell'investitore e in base alle sole deduzioni dell'intermediario; Cass., 25845/2019 è infine estranea al tema in disamina afferendo alla conclusione di un'operazione inadeguata. E dunque evidente che non vi sono ragioni per investire della relativa questione le SS.UU. e che l'odierno ricorso, possa come detto, dichiararsi inammissibile. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. RG 5484/18Rolmec-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte resistente, liquidatein euro 8200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov