Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01443/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23711/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] anche in proprio, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 2486/2023, depositata in data 26 aprile 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 settembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] III di Roma emetteva avviso di accertamento n.

TK7043200247-16, relativo all’anno di imposta 2011, nei confronti ASD Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRAP 2011 [OSCURATO:PERSONA] con cui si accertava un maggior reddito imponibile, liquidando IRES per € 66.569,00, IRAP per € 9.441,00, IVA per € 68.179,00, oltre interessi per € 19.252,46 e sanzioni per € 99.032,20, per un totale di € 262.473,66.

Tale atto veniva notificato, oltre che all’Associazione, anche al sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio, nonché ai sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali membri del Consiglio Direttivo.

2. La ASD [OSCURATO:PERSONA] e gli associati impugnavano l’avviso di accertamento innanzi la C.t.p. di Roma, deducendo in primo luogo la natura di ente no profit dell’Associazione.

3. Con sentenza n. 1215/2018, la C.t.p. rigettava il ricorso con riferimento alla posizione di ASD [OSCURATO:PERSONA], accogliendolo nei confronti degli associati.

4. L’Associazione e gli associati proponevano appello innanzi la C.t.r. del Lazio, contestando l’insufficienza della motivazione addotta dal Giudice tributario con riferimento alla presunta natura di ente commerciale di ASD [OSCURATO:PERSONA].

L’Agenzia delle Entrate si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello principale e l’accoglimento dell’appello incidentale, volto ad ottenere un accertamento della responsabilità solidale nei confronti dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del Consiglio Direttivo di ASD [OSCURATO:PERSONA] all’epoca della contestazione.

5. Con sentenza n. n. 2486/2023, depositata in data 26 aprile 2023, la C.t.r. adita rigettava l’appello principale di ASD [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava inammissibile quello dei soci.

6. Avverso tale sentenza, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione e l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 settembre 2025 per la quale i contribuenti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 36 co. 2 D.lgs. 546/92.

Carenza di motivazione», i ricorrenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha pronunciato un provvedimento carente di motivazione.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c..

Vizio di motivazione.

Travisamento della prova», i ricorrenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto provata la responsabilità solidale del sig. [OSCURATO:PERSONA] per le presunte violazioni tributarie contestate ad ASD [OSCURATO:PERSONA] non potendo la relativa prova desumersi solo dalla qualifica formale rivestita dal ricorrente al momento dell’accertamento dovendo essere essere specificatamente provata la concreta gestione posta in essere dallo stesso in favore dell’ente; di poi non ha tenuto conto della sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

2. Il primo motivo è infondato.

La questione agitata è quella dell’applicazione (o meno) del regime di favore di cui all’art. 1 della legge

3. 398/1991 previsto per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD).

2.1. La Corte di cassazione, con un recente arresto (Cass. 11/12/2024, n. 31924) confermativa di altre di eguale tenore (cfr. per tutte, Cass.02/03/2023, n. 6361; Cass. 26/10/2021, n. 30008)., ha affermato cheai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell' art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del D.P.R. 917/1986.

Alla necessità di conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l'esigenza di una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f ) degli artt. 148, comma 8, ddel vigenteD.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata.

2.2. Quindi, se è vero che l'applicabilità della disposizione è subordinata,innanzitutto, ad un requisito formale, cioè all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti,ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi),tuttavia il possesso di questo requisito non è sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.Le esenzioni d' imposta a favore delle associazioni non lucrative - e, specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche - dipendono non dalla veste giuridica assunta dall'associazione (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro, sicché l'agevolazione fiscale, come quella contributiva, non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell'affiliazione al CONI, bensì per l'effettivo svolgimento dell'attività considerata, il cui onere probatorio incombe sul contribuente.

Sotto questo profilo, l’argomento dedotto in memoria dai contribuenti circa l’onere della prova ricadente sull’Amministrazione fiscale si profila del tutto in contrasto con la consolidata giurisprudenza.

2.3. Nella fattispecie in esame -stante che l’accertamento sulla spettanza del regime agevolato deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate,le modalità con cui le prestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione sportiva - la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali testè declinati.

Invero, con particolare riferimento alle risultanze probatorie utilizzate, la C.t.r. ha opinato, con una motivazione idonea e sufficiente, oltre che scevra da violazioni normative, la prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti; la prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; la prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, ossia contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative; la prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese (in quest’ultimo caso, al pagamento dei soci avventori per l’ingresso giornaliero in piscina non corrispondeva alcun riferimento alle finalità istituzionali che l’associazione avrebbe dovuto perseguire).

3. Il secondo motivo è infondato.

Costituisce giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. tra tante Cass.20/01/2023, n. 1793) quella secondo la quale, in subiecta materia, debba operarsi una distinzione tra i rapporti dell'associazione dicarattere privatistico e contrattualee le obbligazioni tributarie.

Nel primo caso, viene confermato il principio generale secondo cui la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell’associazione sia legata non solo alla titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma anche all’attività negoziale concretamente svolta a mente dell’art. 38 cod. civ.

Pertanto, chi agisce in giudizio per far valere tale responsabilità deve dimostrare l’effettiva attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione.

Nel secondo caso, ossiain ambito tributario, viene chiarito che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto,sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto,il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazionenel periodo di relativa investitura».

3.1. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha implicitamente applicato i principi testè declinati tenuto presente che va qui richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra tante: Cass. 26/05/2022, n. 17011) secondo cui, pur in assenza di specifica argomentazione, non è configurabile un vizio di omessa pronuncia o motivazione, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l'eccezione non espressamente esaminata non risulti

3.2. Inoltre, questa Corte, con riferimento alle conseguenze dell’accertamento della sussistenza del vizio “in procedendo”, ha precisato che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di Cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (ex plurimis, Cass. n. 10773/2024, Cass. n. 7629/2021 e Cass. n. 16171/2017).

3.2. Quanto alla richiamata sentenza penale n. 14461/2021 pronunciata dal Tribunale di Tivoli per i reati fiscali sottostanti all’accertamento per cui è causa, a tacer del fatto che non viene data contezza della circostanza dei medesimi fatti, non può trovare applicazione nel caso di specie il nuovo art. 21 bisD.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del D.L. 14 giugno 2024, n. 87 e rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”, che così dispone, per quel che in questa sede interessa: «1.

La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio».

3.3. Invero, la sentenza di assoluzione in argomento non è corredata da attestazione di passaggio in cosa giudicata.

4. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 5.600, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23711/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] anche in proprio, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2486/2023, depositata in data 26 aprile 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 settembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] III di Roma emetteva avviso di accertamento n. TK7043200247-16, relativo all’anno di imposta 2011, nei confronti ASD Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRAP 2011 [OSCURATO:PERSONA] con cui si accertava un maggior reddito imponibile, liquidando IRES per € 66.569,00, IRAP per € 9.441,00, IVA per € 68.179,00, oltre interessi per € 19.252,46 e sanzioni per € 99.032,20, per un totale di € 262.473,66. Tale atto veniva notificato, oltre che all’Associazione, anche al sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio, nonché ai sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali membri del Consiglio Direttivo. 2. La ASD [OSCURATO:PERSONA] e gli associati impugnavano l’avviso di accertamento innanzi la C.t.p. di Roma, deducendo in primo luogo la natura di ente no profit dell’Associazione. 3. Con sentenza n. 1215/2018, la C.t.p. rigettava il ricorso con riferimento alla posizione di ASD [OSCURATO:PERSONA], accogliendolo nei confronti degli associati. 4. L’Associazione e gli associati proponevano appello innanzi la C.t.r. del Lazio, contestando l’insufficienza della motivazione addotta dal Giudice tributario con riferimento alla presunta natura di ente commerciale di ASD [OSCURATO:PERSONA]. L’Agenzia delle Entrate si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello principale e l’accoglimento dell’appello incidentale, volto ad ottenere un accertamento della responsabilità solidale nei confronti dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del Consiglio Direttivo di ASD [OSCURATO:PERSONA] all’epoca della contestazione. 5. Con sentenza n. n. 2486/2023, depositata in data 26 aprile 2023, la C.t.r. adita rigettava l’appello principale di ASD [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava inammissibile quello dei soci. 6. Avverso tale sentenza, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione e l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 settembre 2025 per la quale i contribuenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 36 co. 2 D.lgs. 546/92. Carenza di motivazione», i ricorrenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha pronunciato un provvedimento carente di motivazione. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c.. Vizio di motivazione. Travisamento della prova», i ricorrenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto provata la responsabilità solidale del sig. [OSCURATO:PERSONA] per le presunte violazioni tributarie contestate ad ASD [OSCURATO:PERSONA] non potendo la relativa prova desumersi solo dalla qualifica formale rivestita dal ricorrente al momento dell’accertamento dovendo essere essere specificatamente provata la concreta gestione posta in essere dallo stesso in favore dell’ente; di poi non ha tenuto conto della sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. 2. Il primo motivo è infondato. La questione agitata è quella dell’applicazione (o meno) del regime di favore di cui all’art. 1 della legge 3. 398/1991 previsto per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD). 2.1. La Corte di cassazione, con un recente arresto (Cass. 11/12/2024, n. 31924) confermativa di altre di eguale tenore (cfr. per tutte, Cass.02/03/2023, n. 6361; Cass. 26/10/2021, n. 30008)., ha affermato cheai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell' art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del D.P.R. 917/1986. Alla necessità di conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l'esigenza di una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f ) degli artt. 148, comma 8, ddel vigenteD.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata. 2.2. Quindi, se è vero che l'applicabilità della disposizione è subordinata,innanzitutto, ad un requisito formale, cioè all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti,ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi),tuttavia il possesso di questo requisito non è sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.Le esenzioni d' imposta a favore delle associazioni non lucrative - e, specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche - dipendono non dalla veste giuridica assunta dall'associazione (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro, sicché l'agevolazione fiscale, come quella contributiva, non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell'affiliazione al CONI, bensì per l'effettivo svolgimento dell'attività considerata, il cui onere probatorio incombe sul contribuente. Sotto questo profilo, l’argomento dedotto in memoria dai contribuenti circa l’onere della prova ricadente sull’Amministrazione fiscale si profila del tutto in contrasto con la consolidata giurisprudenza. 2.3. Nella fattispecie in esame -stante che l’accertamento sulla spettanza del regime agevolato deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate,le modalità con cui le prestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione sportiva - la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali testè declinati. Invero, con particolare riferimento alle risultanze probatorie utilizzate, la C.t.r. ha opinato, con una motivazione idonea e sufficiente, oltre che scevra da violazioni normative, la prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti; la prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; la prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, ossia contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative; la prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese (in quest’ultimo caso, al pagamento dei soci avventori per l’ingresso giornaliero in piscina non corrispondeva alcun riferimento alle finalità istituzionali che l’associazione avrebbe dovuto perseguire). 3. Il secondo motivo è infondato. Costituisce giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. tra tante Cass.20/01/2023, n. 1793) quella secondo la quale, in subiecta materia, debba operarsi una distinzione tra i rapporti dell'associazione dicarattere privatistico e contrattualee le obbligazioni tributarie. Nel primo caso, viene confermato il principio generale secondo cui la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell’associazione sia legata non solo alla titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma anche all’attività negoziale concretamente svolta a mente dell’art. 38 cod. civ. Pertanto, chi agisce in giudizio per far valere tale responsabilità deve dimostrare l’effettiva attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione. Nel secondo caso, ossiain ambito tributario, viene chiarito che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto,sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto,il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazionenel periodo di relativa investitura». 3.1. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha implicitamente applicato i principi testè declinati tenuto presente che va qui richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra tante: Cass. 26/05/2022, n. 17011) secondo cui, pur in assenza di specifica argomentazione, non è configurabile un vizio di omessa pronuncia o motivazione, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l'eccezione non espressamente esaminata non risulti 3.2. Inoltre, questa Corte, con riferimento alle conseguenze dell’accertamento della sussistenza del vizio “in procedendo”, ha precisato che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di Cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (ex plurimis, Cass. n. 10773/2024, Cass. n. 7629/2021 e Cass. n. 16171/2017). 3.2. Quanto alla richiamata sentenza penale n. 14461/2021 pronunciata dal Tribunale di Tivoli per i reati fiscali sottostanti all’accertamento per cui è causa, a tacer del fatto che non viene data contezza della circostanza dei medesimi fatti, non può trovare applicazione nel caso di specie il nuovo art. 21 bisD.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del D.L. 14 giugno 2024, n. 87 e rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”, che così dispone, per quel che in questa sede interessa: «1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio». 3.3. Invero, la sentenza di assoluzione in argomento non è corredata da attestazione di passaggio in cosa giudicata. 4. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 5.600, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente d
Sentenza Cassazione n. 01443/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris