CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 12176/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 595 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione all'omessa valutazione dell'istanza di nullità delle attività svolte nel corso dell'udienza del 30 maggio 2023 dinanzi al Tribunale di Salerno, senza tener conto dell'assenza del difensore e omettendo, così, di disporre il rinvio dell'udienza - è manifestamente infondato; esso invero prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità, atteso che l'assenza del difensore di fiducia, al quale sia stato regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza e che non abbia dedotto e documentato alcun legittimo impedimento non comporta l'obbligo di rinviare l'udienza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA]