CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione; lette per l'imputata le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 674 cod.pen. e la condannava alla pena di euro cento di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 533 cod.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva violato la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ritenendo la responsabilità penale della ricorrente pur avendo dato atto in motivazione che gli elementi probatori acquisiti non erano idonei ad acclarare la certa responsabilità dell'imputata; peraltro, il Tribunale non aveva neanche fatto riferimento ad uno specifico apporto probatorio, limitandosi a riprodurre lo stato di fatto dei luoghi sulla base delle asserzioni rese dai testi. Con il secondo motivo eccepisce l'intervenuta maturazione del termine prescrizionale e chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve anzitutto rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, il reato contestato, consumatosi in data 02.04.2014, si è estinto per prescrizione in data 07.11.2021, tenuto conto del termine quinquennale prescrizionale massimo e del periodo di sospensione del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 159, 160 e 161 cod. pen Per procedere all'applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., peraltro, deve considerarsi l'insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui può condurre alla dichiarazione di prescrizione, anche d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen, solo il ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da inammissibilità (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).2. Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione della prescrizione, allora, deve darsi atto che il primo motivo di ricorso risulta fondato, emergendo dalla lettura della sentenza una contraddittorietà della motivazione, in quanto il Tribunale, dopo aver elencato le risultanze istruttorie acquisite ed aver affermato che dalle stesse non emergeva con certezza la penale responsabilità dell'imputata, quantificava la pena applicabile ed emetteva sentenza di condanna nei confronti dell'imputata. 3. Va evidenziato che, secondo la assolutamente costante giurisprudenza di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione o nullità di ordine generale della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva salvo che - ipotesi che qui non ricorre - l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 244275; Sez.U, n.28954 del 27/04/2017,Rv.269810; Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 21/01/2015, Riotto, Rv. 262277; Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Luongo, Rv. 256625). 4. Pertanto, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr Sez.6,n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), deve procedersi alla dichiarazione, ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., della estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il r