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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20177/2026

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IALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato presso l’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita incalce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso lo studio del difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 234 del 2020 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 25 settembre 2020 (R.G.N.834/2018).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8361/2021Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 20177/2026Data pubblicazione 16/06/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diVenezia ha accolto il gravame proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA] controla pronuncia del Tribunale di Treviso e, in riforma della decisioneimpugnata, ha accertato il diritto dell’appellante di percepire iltrattamento pensionistico di anzianità a decorrere dal primo ottobre2010, condannando l’INPS a corrispondere i ratei relativi al periodo dalprimo ottobre 2010 al 31 marzo 2011.A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentatoche, per il conseguimento della pensione di anzianità, ben possonoessere cumulati i contributi versati presso l’ENPALS, quelli versatipresso la gestione commercianti INPS e quelli accreditati pressol’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali(gestione INPDAI), ora confluita presso l’INPS.

Questi ultimi contributi,invero, possono essere in tutto e per tutto equiparati a quelli versatipresso l’INPS e ben si può applicare anche a tali contributi laconvenzione stipulata tra ENPALS e INPS nel 1973, come anche laCorte d’appello di Firenze ha affermato nella sentenza n. 685 del 2012.In virtù del cumulo dei contributi prima descritti, l’appellante ha ildiritto di percepire un trattamento pensionistico unico, a decorreredall’ottobre 2010, anziché dal marzo 2011, e di conseguire i rateirelativi a tale periodo.2.– L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, controla sentenza d’appello.3.– All’impugnazione il signor [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.[OSCURATO:PERSONA]- 2 -Numero registro generale 8361/2021Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 20177/2026Data pubblicazione 16/06/20261.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della legge7 febbraio 1979, n. 29, dell’art. 16 del decreto del Presidente dellaRepubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, dell’art. 42 della legge 27dicembre 2002, n. 289, e censura la sentenza d’appello per avereammesso la totalizzazione, ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. n. 1420 del1971, anche con riferimento alla contribuzione accreditata pressol’INPDAI, trasferita presso l’INPS in ossequio alla legge n. 289 del 2002.Ad avviso del ricorrente, l’art. 16 del d.P.R. n. 1420 del 1971disciplina una particolare forma di totalizzazione tra i contributiaccreditati presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,la vecchiaia e i superstiti (IVS) per i lavoratori dipendenti, gestitadall’INPS (FPLD), e i contributi per l’assicurazione obbligatoria IVSgestita dall’ENPALS.

Tale totalizzazione, «gratuita ed automatica»(pagina 14 del ricorso per cassazione), non potrebbe essere estesa allacontribuzione accreditata presso l’INPDAI e poi trasferita all’INPS, purse con «evidenza contabile separata» e con applicazione della«disciplina che gli è propria e che non può essere assimilata a quellatipica della contribuzione per IVS del FPLD» (pagina 15 del ricorso).2.– Le censure sono fondate.2.1.– In primo luogo, dev’essere condiviso il presuppostoermeneutico da cui prendono le mosse le doglianze dell’Istituto,prospettando la tassatività delle ipotesi in cui opera la ricongiunzionegratuita e automatica prevista dall’art. 16 del d.P.R. n. 1420 del 1971.Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la ricongiunzione inesame concerne la contribuzione versata presso l’assicurazionegenerale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per ilavoratori dipendenti, gestita dall’INPS, e la contribuzione versatapresso l’analoga assicurazione gestita dall’ENPALS (Cass., sez. lav., 21dicembre 1999, n. 14398).- 3 -Numero registro generale 8361/2021Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 20177/2026Data pubblicazione 16/06/2026In tale fattispecie, il cumulo delle contribuzioni e la liquidazione diuna sola pensione si giustificano in considerazione della saltuarietà edella discontinuità dell’attività nel settore dello spettacolo, alla quale siaggiunge, nei periodi di mancanza della medesima, l’occupazione inaltri settori lavorativi (Cass., sez. lav., 21 luglio 1992, n. 8785).La Corte costituzionale ha confermato l’indicata tassatività e hadichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.16 del d.P.R. n. 1420 del 1971, per quel che attiene alla mancataprevisione del cumulo dei contributi versati all’ENPALS con quelliversati alla gestione speciale commercianti presso l’INPS, alla luce deiseguenti rilievi: «l’attuale ordinamento pensionistico resta informato alprincipio della pluralità delle coperture previdenziali, che mantengonopeculiarità ed articolazioni tali da consentire differenti discipline, con laconseguenza che rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta diregolare in un certo modo un determinato regime pensionistico.

Latotalizzazione dei periodi contributivi versati in diverse gestioniprevidenziali non ha nel nostro ordinamento un carattere generale.

Lapossibilità di conseguire un trattamento pensionistico frazionato tra ivari regimi è previsto, in particolare: per i lavoratori per i quali sialiquidata la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratoriautonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestionio nell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti (art. 16 dellalegge 2 agosto 1990, n. 233); per i soggetti cui si applichiintegralmente il nuovo sistema contributivo di calcolo della pensione(art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184); per i lavoratoriche non abbiano maturato il diritto a pensione in alcuna delle gestionipensionistiche presso le quali la relativa posizione assicurativa risultifrazionata (art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Al principiodella totalizzazione non può attribuirsi dunque, allo stato, un caratteregenerale e, in senso diverso, non può invocarsi la sentenza n. 61 del1999 di questa Corte che lo ha sì enucleato ma delimitandone- 4 -Numero registro generale 8361/2021Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 20177/2026Data pubblicazione 16/06/2026chiaramente l’operatività al caso in cui l’assicurato non abbia maturatoil diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nellequali è, o è stato, iscritto» (sentenza n. 198 del 2002, punto 2 delConsiderato in diritto).2.2.– A diverse conclusioni non induce la circostanza che i contributidel soppresso INPDAI siano confluiti presso l’INPS, circostanzavalorizzata dalla sentenza n. 685 del 2012, pronunciata dalla Corted’appello di Firenze e richiamata a supporto della decisione dallasentenza oggi impugnata.La Corte d’appello di Firenze, con argomenti recepiti anche dallapronuncia oggi sottoposta al vaglio di legittimità, ha evidenziato che«l’art. 42 della legge n. 289/2002 (sulla soppressione dell’INPDAI)aveva stabilito il trasferimento all’Inps di tutti i rapporti attivi e passivi,compresi i contributi accreditati a favore dei dirigenti delle aziendeindustriali, per cui l’avvenuto versamento di tali contributi non potevarestare privo di effetti, stante l’applicazione nella fattispecie dell’istitutodella totalizzazione contributiva, alla luce dell’art. 16 del dpr n.1420/1971, e non di quello del pro rata» (Cass., sez. lav., 3 luglio2018, n. 17354, cit., pagina 1 del Rilevato, che così compendia l’iterlogico della sentenza).L’Inps ha censurato la decisione della Corte d’appello di Firenze,nella parte in cui ha riconosciuto la facoltà dei soggetti titolari dicontribuzione AGO e di contribuzione ENPALS di «chiedere una solapensione in totalizzazione dei contributi versati presso i due enti, conla conseguenza che nel computo della contribuzione AGO devericomprendersi anche quella versata presso il soppresso INPDAI che,in forza dell’art. 42 della legge n. 289/02 è stata trasferita all’Inps»(ordinanza n. 17354 del 2018, cit., pagina 2 del Considerato, che inquesti termini illustra le censure dell’INPS).2.3.– Il giudizio è stato definito con l’ordinanza del 3 luglio 2018,n. 17354, che ha cassato la pronuncia della Corte d’appello fiorentina,- 5 -Numero registro generale 8361/2021Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 20177/2026Data pubblicazione 16/06/2026chiarendo che «in tema di confluenza dell’INPDAI nell’INPS, iltrasferimento dei contributi presso quest’ultimo istituto è avvenuto, pereffetto della l. n. 289 del 2002, attraverso l'iscrizione “con evidenzacontabile separata”, e, quindi, in carenza di un’unificazione assimilabilealla ricongiunzione dei contributi prevista dal d.P.R. n. 58 del 1976,sicché l’art. 42 comma 3, prima parte, della legge citata, laddovedispone che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali èuniformato, nel rispetto del criterio del pro-rata, a quello degli iscrittial Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 10 gennaio2003, introduce un principio di carattere generale senza distinzione trasoggetti ancora iscritti e soggetti non più in costanza di assicurazioneINPDAI alla data del 31 dicembre 2002» (pagine 2 e 3 del Considerato).Poste tali premesse, questa Corte ha accolto le censure dell’INPS,anche allora incentrate sul rilievo che non si potesse invocare laspeciale totalizzazione di cui si discorre nell’odierno giudizio e che laconfluenza dell’INPDAI nell’INPS non avesse comportato «unaconfusione della contribuzione accreditata nell’uno e nell’altro entepoiché, come logico corollario del principio del pro rata, i due diversisegmenti di contribuzione devono necessariamente mantenere la loroautonomia ed individualità in quanto diretti a produrre due distintequote di pensione, destinate a sommarsi ai fini della determinazionedel trattamento unitario da porre in effettivo pagamento» (pagina 2 delConsiderato).La confluenza dei contributi dell’INPDAI non elide, dunque,l’autonoma disciplina che li contraddistingue, trovando riscontro nelladistinta evidenza contabile richiamata dall’Istituto.Tale autonomia, d’altro canto, preclude quell’integraleequiparazione alla contribuzione INPS che sorregge anche il percorsoargomentativo della decisione impugnata.2.4.– Occorre dare continuità all’orientamento citato, che hanegato l’applicabilità dello speciale meccanismo di totalizzazione di cui- 6 -Numero registro generale 8361/2021Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 20177/2026Data pubblicazione 16/06/2026all’art. 16 del d.P.R. n. 1420 del 1971 alla contribuzioneoriginariamente accreditata presso l’INPDAI.I princìpi enunciati si attagliano anche al caso di specie e non sonostati confutati con argomenti persuasivi, idonei a sollecitarne unarimeditazione o a disconoscerne la pertinenza.3.– Dalle considerazioni svolte conseguono l’accoglimento delricorso e la cassazione della sentenza d’appello.4.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Venezia che, indiversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversain conformità ai princìpi in questa sede ribaditi e provvederà anche sullespese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia lacausa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, allaCorte d’appello di Venezia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 maggio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 7 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato presso l’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita incalce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso lo studio del difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 234 del 2020 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 25 settembre 2020 (R.G.N.834/2018).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8361/2021Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 20177/2026Data pubblicazione 16/06/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diVenezia ha accolto il gravame proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA] controla pronuncia del Tribunale di Treviso e, in riforma della decisioneimpugnata, ha accertato il diritto dell’appellante di percepire iltrattamento pensionistico di anzianità a decorrere dal primo ottobre2010, condannando l’INPS a corrispondere i ratei relativi al periodo dalprimo ottobre 2010 al 31 marzo 2011.A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentatoche, per il conseguimento della pensione di anzianità, ben possonoessere cumulati i contributi versati presso l’ENPALS, quelli versatipresso la gestione commercianti INPS e quelli accreditati pressol’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali(gestione INPDAI), ora confluita presso l’INPS. Questi ultimi contributi,invero, possono essere in tutto e per tutto equiparati a quelli versatipresso l’INPS e ben si può applicare anche a tali contributi laconvenzione stipulata tra ENPALS e INPS nel 1973, come anche laCorte d’appello di Firenze ha affermato nella sentenza n. 685 del 2012.In virtù del cumulo dei contributi prima descritti, l’appellante ha ildiritto di percepire un trattamento pensionistico unico, a decorreredall’ottobre 2010, anziché dal marzo 2011, e di conseguire i rateirelativi a tale periodo.2.– L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, controla sentenza d’appello.3.– All’impugnazione il signor [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.[OSCURATO:PERSONA]- 2 -Numero registro generale 8361/2021Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 20177/2026Data pubblicazione 16/06/20261.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della legge7 febbraio 1979, n. 29, dell’art. 16 del decreto del Presidente dellaRepubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, dell’art. 42 della legge 27dicembre 2002, n. 289, e censura la sentenza d’appello per avereammesso la totalizzazione, ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. n. 1420 del1971, anche con riferimento alla contribuzione accreditata pressol’INPDAI, trasferita presso l’INPS in ossequio alla legge n. 289 del 2002.Ad avviso del ricorrente, l’art. 16 del d.P.R. n. 1420 del 1971disciplina una particolare forma di totalizzazione tra i contributiaccreditati presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,la vecchiaia e i superstiti (IVS) per i lavoratori dipendenti, gestitadall’INPS (FPLD), e i contributi per l’assicurazione obbligatoria IVSgestita dall’ENPALS. Tale totalizzazione, «gratuita ed automatica»(pagina 14 del ricorso per cassazione), non potrebbe essere estesa allacontribuzione accreditata presso l’INPDAI e poi trasferita all’INPS, purse con «evidenza contabile separata» e con applicazione della«disciplina che gli è propria e che non può essere assimilata a quellatipica della contribuzione per IVS del FPLD» (pagina 15 del ricorso).2.– Le censure sono fondate.2.1.– In primo luogo, dev’essere condiviso il presuppostoermeneutico da cui prendono le mosse le doglianze dell’Istituto,prospettando la tassatività delle ipotesi in cui opera la ricongiunzionegratuita e automatica prevista dall’art. 16 del d.P.R. n. 1420 del 1971.Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la ricongiunzione inesame concerne la contribuzione versata presso l’assicurazionegenerale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per ilavoratori dipendenti, gestita dall’INPS, e la contribuzione versatapresso l’analoga assicurazione gestita dall’ENPALS (Cass., sez. lav., 21dicembre 1999, n. 14398).- 3 -Numero registro generale 8361/2021Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 20177/2026Data pubblicazione 16/06/2026In tale fattispecie, il cumulo delle contribuzioni e la liquidazione diuna sola pensione si giustificano in considerazione della saltuarietà edella discontinuità dell’attività nel settore dello spettacolo, alla quale siaggiunge, nei periodi di mancanza della medesima, l’occupazione inaltri settori lavorativi (Cass., sez. lav., 21 luglio 1992, n. 8785).La Corte costituzionale ha confermato l’indicata tassatività e hadichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.16 del d.P.R. n. 1420 del 1971, per quel che attiene alla mancataprevisione del cumulo dei contributi versati all’ENPALS con quelliversati alla gestione speciale commercianti presso l’INPS, alla luce deiseguenti rilievi: «l’attuale ordinamento pensionistico resta informato alprincipio della pluralità delle coperture previdenziali, che mantengonopeculiarità ed articolazioni tali da consentire differenti discipline, con laconseguenza che rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta diregolare in un certo modo un determinato regime pensionistico. Latotalizzazione dei periodi contributivi versati in diverse gestioniprevidenziali non ha nel nostro ordinamento un carattere generale. Lapossibilità di conseguire un trattamento pensionistico frazionato tra ivari regimi è previsto, in particolare: per i lavoratori per i quali sialiquidata la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratoriautonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestionio nell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti (art. 16 dellalegge 2 agosto 1990, n. 233); per i soggetti cui si applichiintegralmente il nuovo sistema contributivo di calcolo della pensione(art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184); per i lavoratoriche non abbiano maturato il diritto a pensione in alcuna delle gestionipensionistiche presso le quali la relativa posizione assicurativa risultifrazionata (art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Al principiodella totalizzazione non può attribuirsi dunque, allo stato, un caratteregenerale e, in senso diverso, non può invocarsi la sentenza n. 61 del1999 di questa Corte che lo ha sì enucleato ma delimitandone- 4 -Numero registro generale 8361/2021Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 20177/2026Data pubblicazione 16/06/2026chiaramente l’operatività al caso in cui l’assicurato non abbia maturatoil diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nellequali è, o è stato, iscritto» (sentenza n. 198 del 2002, punto 2 delConsiderato in diritto).2.2.– A diverse conclusioni non induce la circostanza che i contributidel soppresso INPDAI siano confluiti presso l’INPS, circostanzavalorizzata dalla sentenza n. 685 del 2012, pronunciata dalla Corted’appello di Firenze e richiamata a supporto della decisione dallasentenza oggi impugnata.La Corte d’appello di Firenze, con argomenti recepiti anche dallapronuncia oggi sottoposta al vaglio di legittimità, ha evidenziato che«l’art. 42 della legge n. 289/2002 (sulla soppressione dell’INPDAI)aveva stabilito il trasferimento all’Inps di tutti i rapporti attivi e passivi,compresi i contributi accreditati a favore dei dirigenti delle aziendeindustriali, per cui l’avvenuto versamento di tali contributi non potevarestare privo di effetti, stante l’applicazione nella fattispecie dell’istitutodella totalizzazione contributiva, alla luce dell’art. 16 del dpr n.1420/1971, e non di quello del pro rata» (Cass., sez. lav., 3 luglio2018, n. 17354, cit., pagina 1 del Rilevato, che così compendia l’iterlogico della sentenza).L’Inps ha censurato la decisione della Corte d’appello di Firenze,nella parte in cui ha riconosciuto la facoltà dei soggetti titolari dicontribuzione AGO e di contribuzione ENPALS di «chiedere una solapensione in totalizzazione dei contributi versati presso i due enti, conla conseguenza che nel computo della contribuzione AGO devericomprendersi anche quella versata presso il soppresso INPDAI che,in forza dell’art. 42 della legge n. 289/02 è stata trasferita all’Inps»(ordinanza n. 17354 del 2018, cit., pagina 2 del Considerato, che inquesti termini illustra le censure dell’INPS).2.3.– Il giudizio è stato definito con l’ordinanza del 3 luglio 2018,n. 17354, che ha cassato la pronuncia della Corte d’appello fiorentina,- 5 -Numero registro generale 8361/2021Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 20177/2026Data pubblicazione 16/06/2026chiarendo che «in tema di confluenza dell’INPDAI nell’INPS, iltrasferimento dei contributi presso quest’ultimo istituto è avvenuto, pereffetto della l. n. 289 del 2002, attraverso l'iscrizione “con evidenzacontabile separata”, e, quindi, in carenza di un’unificazione assimilabilealla ricongiunzione dei contributi prevista dal d.P.R. n. 58 del 1976,sicché l’art. 42 comma 3, prima parte, della legge citata, laddovedispone che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali èuniformato, nel rispetto del criterio del pro-rata, a quello degli iscrittial Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 10 gennaio2003, introduce un principio di carattere generale senza distinzione trasoggetti ancora iscritti e soggetti non più in costanza di assicurazioneINPDAI alla data del 31 dicembre 2002» (pagine 2 e 3 del Considerato).Poste tali premesse, questa Corte ha accolto le censure dell’INPS,anche allora incentrate sul rilievo che non si potesse invocare laspeciale totalizzazione di cui si discorre nell’odierno giudizio e che laconfluenza dell’INPDAI nell’INPS non avesse comportato «unaconfusione della contribuzione accreditata nell’uno e nell’altro entepoiché, come logico corollario del principio del pro rata, i due diversisegmenti di contribuzione devono necessariamente mantenere la loroautonomia ed individualità in quanto diretti a produrre due distintequote di pensione, destinate a sommarsi ai fini della determinazionedel trattamento unitario da porre in effettivo pagamento» (pagina 2 delConsiderato).La confluenza dei contributi dell’INPDAI non elide, dunque,l’autonoma disciplina che li contraddistingue, trovando riscontro nelladistinta evidenza contabile richiamata dall’Istituto.Tale autonomia, d’altro canto, preclude quell’integraleequiparazione alla contribuzione INPS che sorregge anche il percorsoargomentativo della decisione impugnata.2.4.– Occorre dare continuità all’orientamento citato, che hanegato l’applicabilità dello speciale meccanismo di totalizzazione di cui- 6 -Numero registro generale 8361/2021Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 20177/2026Data pubblicazione 16/06/2026all’art. 16 del d.P.R. n. 1420 del 1971 alla contribuzioneoriginariamente accreditata presso l’INPDAI.I princìpi enunciati si attagliano anche al caso di specie e non sonostati confutati con argomenti persuasivi, idonei a sollecitarne unarimeditazione o a disconoscerne la pertinenza.3.– Dalle considerazioni svolte conseguono l’accoglimento delricorso e la cassazione della sentenza d’appello.4.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Venezia che, indiversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversain conformità ai princìpi in questa sede ribaditi e provvederà anche sullespese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia lacausa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, allaCorte d’appello di Venezia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 maggio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 7 -
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