CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 19492/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quanto al primo motivo, per vizi di motivazione, non si confronta, con difetto di specificità estrinseca, con la motivazione, laddove la destinazione della droga allo spaccio è fondata non solo sul dato ponderale ma anche su altri elementi ragionevolmente conducenti nel predetto senso, quali il rinvenimento di strumentario ordinariamente funzionale alla predisposizione di dosi per la vendita; considerato che il secondo motivo in relazione alla responsabilità del ricorrente ancora una volta trascura la motivazione, che non si fonda sul solo dato ponderale, per quanto sopra osservato, per rinvenire una detenzione finalizzata allo spaccio come contestata. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore Il Presidente