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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 03801/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3261-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del tutore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimati - avverso l'ordinanza n.

R.G. 4164/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 20/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3261/2021 Numero sezionale 10350/2021 Numero di raccolta generale 3801/2022Data pubblicazione 07/02/2022 Ritenuto che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il Provvedimento del Tribunale di Cagliari del 20.12.2020 con cui era stato rigettata l’istanza di liquidazione del difensore; - la procura, spillata al ricorso reca la data del 4.5.2018, antecedente al provvedimento impugnato del 20.12.2020 ed è stata rilasciata per ogni stato e grado del presente giudizio, sia in fase di procedimento cautelare e possessorio , sia nel giudizio di merito; - essa difetta del carattere di specialità previsto dall’art.83 c.p.c., dal momento che il requisito della specialità implica l'esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità; - la procura per proporre ricorso per cassazione, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, non può essere rilasciata in via preventiva ed antecedente a quella della sentenza da impugnare, sicché è inammissibile un ricorso sottoscritto dal difensore che si dichiari legittimato da procura rilasciata a margine dell'atto di citazione di primo grado (ex multis Cassazione civile sez.

II, 22/11/2019, n.30553; Cassazione civile sez.

III, 21/11/2017, n.27540); - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; - non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva; - ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3261/2021 Numero sezionale 10350/2021 ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso Numero di raccolta generale 3801/2022Data pubblicazione 07/02/2022 art.13, se dovuto; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, in data 18 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3261-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del tutore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimati - avverso l'ordinanza n. R.G. 4164/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 20/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3261/2021 Numero sezionale 10350/2021 Numero di raccolta generale 3801/2022Data pubblicazione 07/02/2022 Ritenuto che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il Provvedimento del Tribunale di Cagliari del 20.12.2020 con cui era stato rigettata l’istanza di liquidazione del difensore; - la procura, spillata al ricorso reca la data del 4.5.2018, antecedente al provvedimento impugnato del 20.12.2020 ed è stata rilasciata per ogni stato e grado del presente giudizio, sia in fase di procedimento cautelare e possessorio , sia nel giudizio di merito; - essa difetta del carattere di specialità previsto dall’art.83 c.p.c., dal momento che il requisito della specialità implica l'esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità; - la procura per proporre ricorso per cassazione, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, non può essere rilasciata in via preventiva ed antecedente a quella della sentenza da impugnare, sicché è inammissibile un ricorso sottoscritto dal difensore che si dichiari legittimato da procura rilasciata a margine dell'atto di citazione di primo grado (ex multis Cassazione civile sez. II, 22/11/2019, n.30553; Cassazione civile sez. III, 21/11/2017, n.27540); - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; - non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva; - ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3261/2021 Numero sezionale 10350/2021 ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso Numero di raccolta generale 3801/2022Data pubblicazione 07/02/2022 art.13, se dovuto; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, in data 18 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l
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