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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17080/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen., formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena inflitta con sentenza del 6 luglio 2020 per il reato di cui all'art. 73d.

P.R. n. 309 del 1990.

A ragione della decisione il Tribunale richiamava la «notevole propensione a delinquere», inferita dalla gravità del reato e da un procedimento in corso, sicché riteneva che il detenuto non avesse maturato un sufficiente grado di revisione critica del proprio passato criminale, reputando opportuna la prosecuzione dell'osservazione inframuraria e la eventuale inclusione in progetti di giustizia riparativa fruibili nell'Istituto di pena.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, affidato a un unico, articolato motivo, con il quale lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione di rigetto.

L'affermazione secondo la quale «il giudizio sulla pericolosità sociale non può mutare alla luce delle risultanze emergenti dalla relazione redatta dagli operatori carcerari» è errata in diritto, dovendo al contrario il Tribunale adeguatamente valutare quanto si legge nella relazione dell'equipe trattamentale.

Sotto altro profilo, il Tribunale avrebbe omesso di valutare la pletora di elementi positivi, risultanti dagli atti e dei quali dà atto nello stesso provvedimento, quali la regolare condotta carceraria e la partecipazione alle attività d'istituto.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, IMarilia [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte pervenute il 7 settembre 2023, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo evidenzia, invero, il lamentato profilo d'illogicità e non è adeguatamente radicata nelle risultanze del procedimento.

Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).

In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924).

In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602).

Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985).

In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402).

Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) - può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione.

In tal senso si deve ribadire (nell'alveo di una consolidata elaborazione, su cui cfr. Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029) che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse.

Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.

2. Degli esposti principi il giudice specializzato non ha fatto corretta applicazione, poiché ha affermato che non vi fosse quel nucleo minimo di prognosi favorevole per l'accesso alla misura alternativa sulla scorta di affermazioni errate in diritto e, comunque, sulla base di dati parziali.

Quanto alla non adeguata revisione critica, le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato non appaiono in linea con quanto si legge nelle relazioni di sintesi, laddove si d'atto dell'offerta lavorativa di cui è destinatario il ricorrente, inserito in un programma di volontariato della Protezione civile.

Sotto altro aspetto, l'ordinanza è silente laddove, nel valutare la personalità del condannato, ha trascurato di prendere in considerazione la regolare condotta carceraria e la partecipazione ad attività di Istituto.

Si tratta di elementi suscettibili di considerazione, in ipotesi anche al fine di escluderne il rilievo in concreto, nella formulazione del doveroso giudizio prognostico sottostante alle richieste misure alternative.

In definitiva, il provvedimento impugnato, dopo avere descritto la condizione personale del condannato, ha valorizzato, per negare il beneficio, esclusivamente la pluralità dei fatti di reato di cui all'art. 73 dP.R. 309/90 commessi nel 2018 e l'esistenza di un processo penale in corso.

La motivazione si risolve, dunque, in una generica e assertiva valorizzazione dei reati commessi e del carico pendente, decontestualizzati nella loro dimensione temporale, senza che sia stata fornita alcuna coerente indicazione delle ragioni persistentemente ostative, tali da escludere quam minime l'avvio di un processo di revisione critica.

3. Per tali ragioni il provvedimento impugnato dev'essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania che, libero negli esiti, si atterrà a suindicati principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen., formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena inflitta con sentenza del 6 luglio 2020 per il reato di cui all'art. 73d. P.R. n. 309 del 1990. A ragione della decisione il Tribunale richiamava la «notevole propensione a delinquere», inferita dalla gravità del reato e da un procedimento in corso, sicché riteneva che il detenuto non avesse maturato un sufficiente grado di revisione critica del proprio passato criminale, reputando opportuna la prosecuzione dell'osservazione inframuraria e la eventuale inclusione in progetti di giustizia riparativa fruibili nell'Istituto di pena. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, affidato a un unico, articolato motivo, con il quale lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione di rigetto. L'affermazione secondo la quale «il giudizio sulla pericolosità sociale non può mutare alla luce delle risultanze emergenti dalla relazione redatta dagli operatori carcerari» è errata in diritto, dovendo al contrario il Tribunale adeguatamente valutare quanto si legge nella relazione dell'equipe trattamentale. Sotto altro profilo, il Tribunale avrebbe omesso di valutare la pletora di elementi positivi, risultanti dagli atti e dei quali dà atto nello stesso provvedimento, quali la regolare condotta carceraria e la partecipazione alle attività d'istituto. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, IMarilia [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte pervenute il 7 settembre 2023, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo evidenzia, invero, il lamentato profilo d'illogicità e non è adeguatamente radicata nelle risultanze del procedimento. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402). Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) - può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione. In tal senso si deve ribadire (nell'alveo di una consolidata elaborazione, su cui cfr. Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029) che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse. Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. 2. Degli esposti principi il giudice specializzato non ha fatto corretta applicazione, poiché ha affermato che non vi fosse quel nucleo minimo di prognosi favorevole per l'accesso alla misura alternativa sulla scorta di affermazioni errate in diritto e, comunque, sulla base di dati parziali. Quanto alla non adeguata revisione critica, le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato non appaiono in linea con quanto si legge nelle relazioni di sintesi, laddove si d'atto dell'offerta lavorativa di cui è destinatario il ricorrente, inserito in un programma di volontariato della Protezione civile. Sotto altro aspetto, l'ordinanza è silente laddove, nel valutare la personalità del condannato, ha trascurato di prendere in considerazione la regolare condotta carceraria e la partecipazione ad attività di Istituto. Si tratta di elementi suscettibili di considerazione, in ipotesi anche al fine di escluderne il rilievo in concreto, nella formulazione del doveroso giudizio prognostico sottostante alle richieste misure alternative. In definitiva, il provvedimento impugnato, dopo avere descritto la condizione personale del condannato, ha valorizzato, per negare il beneficio, esclusivamente la pluralità dei fatti di reato di cui all'art. 73 dP.R. 309/90 commessi nel 2018 e l'esistenza di un processo penale in corso. La motivazione si risolve, dunque, in una generica e assertiva valorizzazione dei reati commessi e del carico pendente, decontestualizzati nella loro dimensione temporale, senza che sia stata fornita alcuna coerente indicazione delle ragioni persistentemente ostative, tali da escludere quam minime l'avvio di un processo di revisione critica. 3. Per tali ragioni il provvedimento impugnato dev'essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania che, libero negli esiti, si atterrà a suindicati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribun
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