CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 51710/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Milano, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Lodi del 13 giugno 2023 che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, perché gravemente indiziato del delitto di rapina pluriaggravata in concorso con altri soggetti. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in ordine al giudizio sulla gravità indiziaria; dal testo dell'ordinanza emergevano elementi indiziari di particolare gravità quanto al contributo ideativo alla commissione della rapina da parte di altro soggetto indagato ([OSCURATO:PERSONA]), mentre l'attribuzione del medesimo ruolo al ricorrente era fondata su elementi di scarsa rilevanza, senza considerare il dato obiettivo del prolungato periodo di detenzione del ricorrente, anche nella fase preparatoria della rapina così come indicata e descritta nel medesimo provvedimento; evidenti, quindi, le contraddizioni interne in cui cadeva la motivazione dell'ordinanza; quanto al compendio indiziario relativo al contributo materiale fornito, individuato nell'aver seguito in auto gli autori materiali verso il luogo ove era situata la villa delle persone offese e dove si sarebbe consumata la rapina, la motivazione era manifestamente illogica nell'attribuzione di tale ruolo al ricorrente, in presenza di altri soggetti certamente dotati di informazioni più dettagliate per tale finalità e risultando incongruo il percorso logico che attribuiva rilievo al tragitto seguito dall'auto del ricorrente nelle ore immediatamente precedenti la rapina, trattandosi di percorso che trovava giustificazione in spostamenti da collegare a esigenze familiari e personali del ricorrente; analoghe valutazioni riguardavano il documentato rapporto tra il ricorrente ed un altro soggetto ritenuto coinvolto nella programmazione del delitto. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, mancante e contraddittoria, quanto al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari; la motivazione aveva omesso di valutare i dati offerti dalla difesa, per contrastare l'ipotesi dell'effettività del pericolo di reiterazione, affidandosi a giudizi probabilistici, senza considerare il dato personale dedotto dalla difesa attraverso la documentazione di impegni lavorativi, di risocializzazione e di recupero (dalla tossicodipendenza e in ambito familiare) che smentivano l'assunto dell'attualità e concretezza del paventato pericolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Secondo una giurisprudenza assolutamente costante, il ricorso avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame nella materia delle misure cautelari personali, ove deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, «è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01); ciò, in quanto «il controllo di legittimità sui punti devoluti è (...) circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Gli argomenti utilizzati dal ricorrente per censurare l'ordinanza del Tribunale del riesame, pur se dichiarati come indicatori della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria, in realtà di collocano esattamente nell'area della differente valutazione dei dati fattuali operata dal Tribunale, con prospettazioni di segno alternativo (come per l'apporto all'ideazione della rapina, per il significato da attribuire al periodo di detenzione che il ricorrente ritiene logicamente inconciliabile con l'accurata programmazione del delitto, per la portata in termini di contributo materiale dell'incontestabile tragitto percorso dal ricorrente, coincidente con quello del veicolo utilizzato dai rapinatori in particolari condizioni di tempo rispetto alla successiva esecuzione della rapina), rispetto al giudizio espresso con cui sono state affrontate tutte le censure sollevate dalla difesa con argomenti che non presentano caratteri di illogicità manifesta, considerando oltre i dati esposti dal ricorrente anche ulteriori fonti indiziarie che non sono attinte da alcuna censura. Analogamente, quanto al profilo delle esigenze cautelari, il ricorso si sostanzia in un differente apprezzamento di circostanze riferite al profilo soggettivo che il Tribunale del riesame ha valutato, ritenendole recessive rispetto alla gravità del fatto, considerate le modalità esecutive e il ruolo assunto, alla vicinanza tra la commissione del fatto e il momento di applicazione della misura, alla ragionevole previsione dell'inclinazione a commettere condotte predatorie per soddisfare esigenze primarie in assenza di altre fonti di reddito. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'